“La parola all’avvocato”: cellulari alla guida, multe e ricorsi

0
131
Immagine per rubrica

Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena PrimigalliMarco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

Gentile avvocato, ho ricevuto a casa una multa nella quale mi veniva contestato l’uso del cellulare alla guida. Ho letto sui giornali che questa novità è piuttosto recente, e sarebbero previsti sanzioni anche piuttosto severe, come il ritiro della patente. Nel mio caso, però, la contestazione non è stata immediata, e insieme al verbale non ho trovato nessuna foto. E’ un procedimento regolare? Oppure possiamo fare ricorso? Grazie della risposta.

“Caro lettore,
la normativa sull’uso del cellulare in macchina è regolata dal comma 2 dell’articolo 173 del Codice della Strada. L’articolo afferma che “è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare (purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie) che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani”. Le sanzioni per la guida al cellulare possono essere punite con una multa che va da 161 fino a 647 euro, con la sospensione della patente da uno a tre mesi se il soggetto è recidivo, e con la decurtazione di 5 punti della patente.

Questo è quanto riporta la normativa attualmente in vigore. Occorre però porre l’attenzione su cosa sia possibile realmente fare, nel caso in cui si venga sorpresi in auto col cellulare in mano. Perché non sempre la sanzione irrogata è corretta, anche se sempre più spesso assistiamo a vere e proprie sessioni di telefonate durante la guida.

Poniamo l’esempio in cui il conducente neghi di aver usato il cellulare mentre era alla guida. Per questo caso, occorre presentare querela di falso. Infatti, il Giudice non può limitarsi a constatare che sul verbale sia correttamente indicato l’uso del cellulare alla guida, quando questo non è stato fermato subito. Infatti dovrà essere verificato i reali motivi del mancato Alt! Al conducente.

In aiuto degli agenti sono già arrivate le fotografie scattate mediante il Telelaser, che ha una fotocamera con ripresa frontale ingrandita e ad alta definizione. Sufficiente per trovare i guidatori distratti!

Resta tuttavia la regola generale, secondo la quale l’uso illecito del telefonino vada contestato immediatamente. In caso questo sia stato materialmente impossibile (per mille motivi), dovranno essere specificati nel verbale. Perché poi è qui che si concentra la maggior parte dei ricorsi che gli automobilisti propongono. Infatti, secondo una recente sentenza del Tribunale di Salerno (sentenza del 27 Luglio 2017 n.3820) è necessario che il conducente sia subito fermato, anche operando un posto di blocco, ed è essenziale che sia indicato in maniera precisa e concreta perché non si è fermato subito l’autore della violazione.

Qualora, invece, le motivazioni siano esaurienti, per l’automobilista rimane solo una strada, confermata anche dalla Cassazione: il conducente può contestare le circostanze di fatto percepite dall’agente, ma il verbale fa piena prova fino a querela di falso. Quanto percepito dagli agenti, infatti, gode di fede privilegiata e non può essere contestato solo davanti al Giudice, neppure se si hanno testimoni.

Pertanto, quando si sta alla guida occorre prestare molta attenzione: non solo per una questione di sicurezza nei confronti degli altri automobilisti. Ma anche per ragioni legate alla possibilità di proporre ricorso“.

Avv. MARCO BALDINOTTI

 

 

 

 

 

 

 

 

NESSUN COMMENTO

LASCIA UN COMMENTO