“La parola all’avvocato”: il recupero di un credito

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Decimo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato“, curata dagli avvocati Elisa Baldocci e Marco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].

Gentile Avvocato, l’emissione della fattura da parte di un professionista, e la sua regolare registrazione, è da sola sufficiente per dimostrare l’esistenza del credito nei confronti del debitore che non vuole pagare?
Caro lettore, le premesse necessarie per rispondere alla sua domanda dobbiamo prenderle dalla nozione di “recupero del credito” e come questo possa essere provato.

Il recupero del credito è costituito dall’insieme delle attività che pone in essere un soggetto (il creditore) titolare di un credito nei confronti di un altro soggetto (il debitore) e dirette ad ottenere il pagamento di quanto dovuto a fronte dell’esecuzione della prestazione concordata.

Con il termine generico di “recupero del credito” quindi si fa riferimento a tutte le attività che il creditore svolge contro il debitore per ottenere il pagamento di quanto gli spetta.

Affinché si possa procedere al recupero del credito questo deve essere:

  • CERTO: ovvero il creditore deve essere in possesso di “sufficienti elementi” che dimostrano l‘esistenza del suo diritto e l’ammontare della somma dovuta.

Ad esempio: il creditore deve ottenere il pagamento di una fattura per avere effettuato una determinata prestazione lavorativa per debitore sulla base di un contratto scritto nel quale si determina anche il prezzo della prestazione. In questo caso il creditore dovrà essere in possesso del contratto (o comunque, in caso di accordi orali, essere in grado di dimostrare il contenuto degli accordi stessi) e in grado di provare di avere effettivamente effettuato la prestazione.

  • LIQUIDO: il credito deve essere determinato nel suo ammontare.

Soltanto quando l’ammontare del credito sarà determinato e quantificato in una somma di denaro il credito potrà dirsi liquido.

  • ESIGIBILE: il credito non deve essere sottoposto a condizioni o, se è sottoposto ad un termine, questo deve essere già scaduto.

Si pensi all’ipotesi in cui il contratto preveda che il debitore debba versare una somma di denaro solo dopo che è trascorso un determinato numero di giorni (termine) dalla consegna della fattura (ad esempio una fattura a 60 giorni). Solo dopo questo termine il credito diventa esigibile.

È opinione diffusa nella prassi commerciale che la semplice emissione della fattura sia sufficiente per dimostrare successivamente l’esistenza di un credito.

Questa credenza è purtroppo errata e pericolosa.
L’emissione della fattura (che resta un documento contabile formato unilateralmente da una delle parti di un rapporto) e la sua regolare registrazione non è da sola sufficiente per dimostrare l’esistenza del credito.
È quindi sempre opportuno effettuare la propria prestazione lavorativa concordata, magari verbalmente, solo dopo la sottoscrizione di un contratto oppure dopo l’approvazione (sempre per iscritto) di un preventivo dettagliato.
Solo in questo modo, a fronte delle eventuali contestazioni del debitore, si potrà agevolmente dimostrare l’esistenza del rapporto e (elemento di primaria importanza) l’ammontare della somma dovuta.

Oltretutto la legge non prevede delle forme particolari per richiedere il pagamento.
Per il creditore è comunque essenziale poter fornire la prova sia dell’invio della richiesta di pagamento sia della ricezione della stessa da parte del debitore.

E ciò soprattutto nell’ipotesi in cui il debitore non provveda al versamento delle somme.
Certamente sono idonee a questo scopo le richieste inviate tramite:

  • lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
  • messaggio di posta elettronica certificata (la c.d. PEC) ad un destinatario che sia anche esso un indirizzo di posta elettronica certificata

Al contrario è fortemente sconsigliato effettuare la richiesta esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria e tramite fax perché si tratta di strumenti che (anche in presenza di una conferma di lettura da parte del destinatario o di un rapporto di consegna positivo nel caso del fax) non forniscono la prova certa dell’avvenuta ricezione.

Non è necessario che il sollecito di pagamento sia effettuato tramite un legale perché il creditore può provvedere in proprio.
Se anche tramite la diffida in proprio non si riesce ad ottenere quanto dovuto è opportuno affidare l’incarico di recuperare il credito ad un legale che curerà anche l’eventuale fase giudiziale della procedura“.

Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI 

 

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