“La parola all’avvocato”: la quota di successione

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Quindicesimo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato“, curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena PrimigalliMarco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].

Gentile Avvocato, io e altri due fratelli siamo gli eredi della quota di successione di nostra madre. Quando è deceduta, nel 2006, non eravamo al corrente del fatto che nostra madre non si era ancora liberata della proprietà di una casa appartenuta ai suoi fratelli, un piccolo immobile di scarso valore. L’anno scorso, abbiamo dovuto pagare l’IMU arretrata, su Sollecito del Comune. Ma non è da considerarsi una richiesta tardiva?
“Caro lettore, per quanto riguarda la dichiarazione di successione oltre il termine di 10 anni., occorre rifarsi a quello che dice in merito il codice civile. L’art.480 c.c. recita che “il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni. Tale termine decorre dal giorno della apertura della successione”. La successione, come noto, si apre al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio (art.456 c.c.). Qui apparentamente potremmo trovarci in una classica ipotesi di accettazione tardiva: il decesso della Sig.ra Elvia è avvenuto nel 2006 e, di conseguenza, sarebbe spirato il termine decennale.

Il problema è, però, al centro di un ampio e radicato dibattito giurisprudenziale. Come da recente pronuncia della Cassazione “in tema di accettazione dell’eredità e dei debiti tributari ad essa collegati la Corte di Cassazione [con sentenza n. 8053/2017] ha statuito che il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari del de cuius è l’accettazione dell’eredità, “un’eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, escludeche possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere un’accettazione implicitadell’eredità, ma della relativa prova l’Amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata”.

E’ evidente come nel nostro caso, il pagamento delle imposte legate all’immobile,  sia da considerare pacificamenteun esempio tipico di accettazione implicita dell’eredità. Il fatto appare di non poco conto: infatti, se le imposte inerenti l’immobile non fossero mai state pagate, avremmo potuto argomentare circa un difetto di legittimazione passiva. Potremmo “tentare” una opposizione giudiziaria nei confronti del Comune che ha notificato l’IMU arretrata, ma a mio parere con scarse possibilità di successo e alti costi. Cioè, difficile sarebbe dimostrare un difetto, una estraneità, ai debiti tributari del de cuiusdopo che siano stati pagati!

Pertantoritengo che l’avvenuto pagamento dell’Imu costituisca una accettazione tardiva di eredità. E che l’atteggiamento posto in essere qualifichi i soggetti, che hanno provveduto al versamento delle imposte arretrate, quali eredi di fatto della madre“.

Avv. MARCO BALDINOTTI

 

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