“La parola all’avvocato”: unioni civili e dichiarazione dei redditi

0
355
Immagine per rubrica

Diciannovesimo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato“, curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena PrimigalliMarco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].

Gentile avvocato, sono unito con unione civile con il mio compagno dall’anno scorso, vorrei conoscere esattamente quali sono i diritti che derivano da tale unione rispetto ad una canonico matrimonio e una precisazione trovandoci in periodo di dichiarazione dei redditi, ed avendolo a carico economicamente, ho la possibilità di presentare un modello 730 che tenga conto della nostra unione civile in comune oppure è una cosa riservata ai matrimoni ?Grazie. B.V.
“Gentile lettore, la legge Cirinnà, che disciplina le Unioni Civili, nasce dal disegno di legge intitolato “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

L’unione civile tra persone dello stesso sessoè qualificata come specifica formazione socialeai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione con riguardo ai diritti inviolabili dell’uomo e all’uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso e alla pari dignità sociale dei cittadini senza distinzione di sesso.

Le parti dell’unione civile possono assumere, per la durata dell’unione, un cognome comune e assumono alcuni diritti e doveri quali:

  • Obblighi reciproci quali: l’assistenza morale e materiale, alla coabitazione e alla contribuzione, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, ai bisogni comuni.
  • Regime patrimoniale: se non stabilito mediante diversa convenzione patrimoniale, si assume inoltre il regime patrimoniale della comunione dei beni.
  • Diritti patrimoniali: diritti in materia di successione come la legittima, diritto al mantenimento e agli alimenti in caso di scioglimento dell’unione civile, diritto alla pensione di reversibilità, diritto al ricongiungimento familiare e alla cittadinanza italiana per lo straniero unito civilmente, diritti in materia di trattamenti pensionistici, assicurativi e previdenziali, diritto a tutte le prerogative in materia di lavoro.
  • Diritto di ricevere informazioni sullo stato di salute dell’altra parte, di decisione in caso di incapacità, nonché in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

In merito agli assegni familiari e alle disposizioni fiscali alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso sono oltretutto riconosciuti diritti relativi agli assegni familiari e a tutte le disposizioni fiscali, alla disciplina sui carichi di famiglia, alle imposte di successione e donazione, all’impresa familiare, alle numerose norme del codice civile in materia di contratti, prescrizione e altro, alle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari, ai punteggi per i concorsi e i trasferimenti, al trattamento dei dati personali, all’amministrazione di sostegno e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, infine, ai diritti in materia penitenziaria.

Esistono ovviamente alcuni Impedimenti per costituire una unione civile e sono:

  • la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso,
  • l’interdizione per infermità di mente,
  • la sussistenza di rapporti di affinità o parentela,
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Brevemente anche un cenno allo scioglimento dell’unione civile: quest’ultimo può avvenire mediante la manifestazione di volontà delle parti, anche disgiunta, dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tal caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.

Per venire alla domanda specifica in merito alla dichiarazione dei redditi, dall’anno 2017, a seguito degli effetti prodotti dalla Legge Cirinnà, anche i componenti dello stesso sesso facenti parte di un’unione civile debitamente registrata in Comune possono avvalersi del 730 congiunto, e con l’aggiornamento del modello 730 e del modello Unico è stata resa possibile la detrazione per il coniuge a carico anche ai componenti dell’unione civile.

Infatti i componenti dell’unione civile possono fruire degli stessi benefici fiscali riservati alle coppie sposate e proprio per questo il modello 730 e il modello Unico per il 2017 sono stati oggetto di provvedimento di correzione.

Detrazioni partner a carico

I componenti dell’Unione Civile possono, quindi, fruire delle detrazioni previste per il coniuge a carico per l’altro componente della coppia ma non solo. Così come avviene con il coniuge a carico che permette anche detrazioni, anche per il partner a carico sono previste detrazioni fiscali per quel che riguarda le spese mediche e per le spese sostenute a favore del partner.

Si specifica, però, che tale equiparazione fiscale è valida soltanto per i componenti dell’unione civile, ma non per i componenti  delle coppie conviventi di fatto che non sono equiparati dalla legge ai componenti delle coppie sposate.

La detrazione per il partner a carico funziona nello stesso modo di quella per il coniuge a carico applicandola, quindi, in sede di dichiarazione dei redditi. Può essere fruita anche mensilmente in busta paga o nella pensione a richiesta del beneficiario. La condizione necessaria per fruire della detrazione è che il partner possa essere considerato alla stregua di un familiare a caricoe che, quindi, abbia un reddito che non superi i 2840,51 euro l’anno.

Quando utilizzarla e quali possono essere i vantaggi?

  • Quando entrambi i coniugi/uniticivilmente possiedono tipologie di redditiche possono essere dichiarate nel modello 730 (redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; redditi diversi, ad esempio redditi di terreni e fabbricati situati all’estero; alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D).
  • Quando almeno uno dei due coniugi/uniti civilmente ha un sostituto di impostaal momento della presentazione del modello.
  • Il principale vantaggio consiste nel fatto che al coniuge/unito civilmente sprovvisto di sostituto d’imposta viene data l’opportunità di ricorrere al sostituto dell’altro coniugeal fine di recuperare gli eventuali rimborsi o di pagare il debito direttamente attraverso la busta paga del coniuge stesso. Quando uno dei due coniugi/uniti civilmente non ha sostituto di imposta al momento della presentazione del modello: utilizza così il datore di lavoro del contribuente dichiarante per ottenere in tempi brevi un eventuale rimborso

AVV. MARIA SERENA PRIMIGALLI

 

NESSUN COMMENTO

LASCIA UN COMMENTO