“La parola all’avvocato: le telefonate promozionali e le “imperdibili offerte”

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Quattordicesimo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato“, curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena PrimigalliMarco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].

Gentile avvocato, mi rivolgo a questa rubrica per avere un parere su una vicenda personale. Tramite segnalazione telefonica mi hanno comunicato che la mia famiglia era stata selezionata per il regalo di un depuratore per l’acqua. Ad oggi, ahimè, ho scoperto che non solo non era un regalo, ma che non posso più disdire il contratto che mi hanno fatto sottoscrivere perché sono passati i giorni per farlo, ma io non lo sapevo. Come si può non incappare in queste vicende e nel caso in cui ci si incappi, come si fa ad uscirne?Gentile lettore, Le sembrerà preoccupante, ma purtroppo queste situazioni sono molte frequenti.

Innanzitutto in considerazione del tipo di proposta e della modalità le domanda da porsi sono sempre “cosa significa gratuito” se è legato ad “un periodo temporale predeterminato” trascorso il quale non lo è più, cosa forniscono e quale sarà il corrispettivo (perché ci sarà un corrispettivo), e soprattutto “cosa sto firmando?”

A seguito di una telefonata promozionale con la quale siamo destinatari di una“imperdibile offerta” può essere fissato  un appuntamento col cliente direttamente nella propria abitazione, o addirittura la conclusione del contratto avviene via internet, via mail, per posta, per telefono (questo però accade nei contratti chiamati “Vendite a Distanza” con le compagnie telefoniche, del gas o della luce, ma questo non è l’oggetto della Sua domanda).

Nel suo caso invece ci troviamo di fronte alle “Vendite effettuate fuori dai locali commerciali del venditore”. In questa categoria vengono inclusi i contratti sottoscritti con la presenza fisica delle parti, ma ovviamente in luoghi diversi dalle sedi commerciali del venditore e la maggior parte, esattamente come nel suo caso, avvengono nel domicilio.

Dunque quali possono essere gli strumenti a nostra diretta tutela?

Innanzitutto cerchiamo di capire cosa significa “gratuito”.

Prendiamo il caso della proposta di acquisto di un apparecchio per demineralizzare l’acqua del rubinetto “REGALATO”  in cambio di un “abbonamento di manutenzione” di 13 anni, alla modica cifra di 25 euro al mese.

Anche ad una distratta lettura appare come non sia proprio gratuito, ma suoni qualcosa di molto “simile ad un  mutuo” da corrispondere mensilmente, per un determinato periodo prestabilito.

Ad una domanda del genere ci potrebbe esser risposto che la “prova è gratuita” e che l’effettivo costo del macchinario magari è di € 3.900,00, ma che non dobbiamo versare niente perché ce lo compriamo pagando mensilmente la manutenzione.

Un contratto del genere vede la sua regolamentazione all’interno del Codice del Consumo del 2006.

All’art. 49. Sono previsti gli “Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali”

Infatti prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commercialiil professionista deve fornire al consumatore tutte le informazioni in maniera chiara e comprensibilecirca, giusto per elencare le più importanti, per esempio:

  • le caratteristiche principali dei beni o servizi;
  • il prezzo totale dei beni o dei servizi
  • le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, l caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
  • in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le relative condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 54, comma 1, nonché deve consegnareil modulo tipo di recesso;

Queste per citarne alcune.

In merito alla forma le informazioni devono essere fornite mediante “supporto cartaceo” ovvero un contratto avente le forma scrittao, se il consumatore e’ d’accordo, su un altro mezzo che però sia “durevole”.

Ovviamente tali informazioni devono essere fornite in modo leggibile e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile. Il professionista inoltre deve fornire al consumatore una copia del contratto firmato.

Infatti un normale diritto di recesso, in ordine al Codice del consumo, dispone che se il professionista fornisce al consumatore le informazioni dovute il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni, ed il consumatore potrà recedere da un contratto negoziato fuori dai locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione particolare.

Molto importante: l’acquirente infatti può recedere anche solo perché al contatto fisico il bene (acquistato e visto da lontano) da vicino non incontra semplicemente il proprio gusto. La mancata funzionalità del prodotto, e l’eventuale impossibilità di utilizzo riferita ad un termine temporale preciso, non incide sulla decorrenza del termine per il recesso e dunque non lo sospende.

E’ pur vero però che se il termine per l’esercizio del recesso ex lege è scaduto, e lei non vuole in alcun modo rimanere vincolato all’accordo precedentemente concluso, vi sarà di certo la possibilità di “tirarsi fuori” da tale contratto pagando probabilmente una penale, se prevista nel contratto stesso, di cui avrete avuto contezza durante la fase di spiegazioni al primo appuntamento con il professionista.

Dunque la raccomandazioneè fare tutte le domande in merito a cosa stiamo firmando, e soprattutto prima di firmare leggere l’oggetto del contratto, la reale spesa a cui siamo chiamati, verificare che il professionista invece che rabbonirci con promesse, ci fornisca dettagliatamente ogni informazione in merito a oggetto del contratto, termini, diritto di recesso e modalità per esperirlo, eventuali penali e la documentazione cartacea inerente, da leggere ovviamente con la massima attenzione“.

Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI

 

 

 

 

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