Il Tar della Toscana annulla il decreto ministeriale del 2017 e gli atti collegati che certificano la compatibilità ambientale del master plan dell’aeroporto di Peretola presentato da Enac. Il piano che prevede la realizzazione della nuova pista parallela dello scalo fiorentino. I giudici amministrativi accolgono i ricorsi dei Comuni di Calenzano, Carmignano, Poggio a Caiano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa e Prato, oltre a quelli presentati dai comitati cittadini.
La tesi di fondo del tribunale – scrive l’agenzia di stampa Dire – prende di mira il “difetto di istruttoria” da parte del ministero dell’Ambiente e del ministero dei Beni Culturali che discende dall’alto numero di prescrizioni da rispettare, ma in particolare modo dalla loro rilevanza.
“Il progetto sottoposto a Via– si legge nella sentenza pubblicata oggi – non conteneva quel grado di dettaglio minimo e sufficiente affinché il ministero dell’Ambiente” giungesse “ad una corretta valutazione di compatibilità ambientale, non essendosi individuati compiutamente le opere da realizzare“.
Si tratta in particolare modo dello spostamento del Fosso reale, il sottoattraversamento dell’autostrada A11, la riorganizzazione dello svincolo A11 per Sesto Fiorentino e Osmannoro con la ricollocazione del lago di Peretola e di alcuni bacini del sito La Querciola oltre alla delocalizzazione dei boschi della Piana.
“L’assenza dell’esperimento di una corretta fase istruttoria– spiegano le toghe amministrative- risulta dimostrata dal fatto che il decreto sopra citato contiene un numero di prescrizioni pari a circa 70 che, per le loro caratteristiche, hanno l’effetto di condizionare la valutazione di compatibilità ambientale contenuta nel provvedimento impugnato”.
In questo senso il Tar censura anche la scelta di rinviare alla progettazione esecutiva l’analisi del rischio di ‘bird strike’ e la predisposizione dello studio sul rischio di incidente aereo, “documentazione quest’ultima – rilevano – che non è stata presentata né prima delle Via, né successivamente in sede di ottemperanza delle prescrizioni”.
Ulteriore motivo di doglianza era rappresentato dall’esclusione di alcuni Comuni, come quello di Prato, dall’osservatorio ambientale al quale è stato demandato il compito di vigilare sul rispetto delle prescrizioni. “Circostanza che ha impedito alle amministrazioni– si legge nelle motivazioni della sentenza- di esprimere i rilievi” dovuti al momento della presentazione dei progetti esecutivi.
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