“La parola all’avvocato”: il rapporto di lavoro e la Naspi

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Sesto appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato“, curata dagli avvocati Elisa Baldocci e Marco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].

Gentile Avvocato, sono un lavoratore dipendente di un piccolo ristorante del centro di Firenze. Negli ultimi mesi ho avuto numerose litigate con il titolare, con il quale lavoro fianco a fianco quotidianamente, lui nella gestione della Sala e io in cucina. Preso atto che non può proseguire così il rapporto di lavoro, lui vorrebbe che io me ne andassi via volontariamente, così da non dover esser lui a fare il licenziamento. Mi è sembrato di capire, però, che facendo così non riceverei la Naspi, quindi rimarrei senza stipendio. Come devo comportarmi? Grazie per la risposta.
Caro lettore, il nostro ordinamento tutela il diritto dei lavoratori ad avere mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria. L’espressione più importante di tutta la tutela in caso di perdita del lavoro è stata per moltissimi anni rappresentata dalla c.d. “Disoccupazione”.

Dal 01.05.2015 opera, invece, la Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’impiego, cd. NASPI, che sostituisce tutte le principali indennità per la copertura della perdita economica derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro. Requisito fondamentale risulta essere, pertanto, il rischio della mancanza di guadagno che derivi da uno stato di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro. Nella generalità dei casi, questa condizione sussiste nell’ipotesi di licenziamento individuale, anche se questo deriva da motivi disciplinari.

Ora, nel tuo caso, non sussistendo una giusta causa che giustifichi le dimissioni volontarie (non mi riferisci, infatti, né di casi di mobbing né di ipotesi di mancato pagamento della retribuzione), rischi seriamente di non poter accedere al sistema di protezione della Naspi. Purtroppo questo strumento, che garantisce una copertura economica più o meno lunga a seconda della durata del rapporto di lavoro, è esclusa nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, cioè nel caso di dimissione volontarie.

Con una recente Circolare del Gennaio 2018 (n. 369 del 26.01.2018), l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti riguardo l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpi nell’ipotesi di dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale in seguito, per esempio, al rifiuto del trasferimento ad altra sede distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Questo potrebbe essere valido in casi tuttavia diversi dal tuo.

Alla luce di quanto qui riportato sinteticamente, l’unica possibilità che ti rimane è quella di concordare una modalità di “uscita” condivisa col datore di lavoro, in quanto la Naspi interviene anche in particolari casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come ad esempio, ad esito positivo della procedura di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Il mio consiglio è sempre quello di approfondire la propria posizione con un Professionista o un Sindacato o un Patronato, che possa guidarti al fine di evitare errori“.

AVV. MARCO BALDINOTTI

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