Cosa significa congiunti? Le coppie potranno rivedersi? Intervista all’avvocato

0
1202
fidanzati

Cosa significa congiunti? Fino a che grado di parentela si può estendere il termine? Posso andare a trovare il/la mio/a compagno/a? Tanti si sono posti queste domande durante la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla cosiddetta fase 2, quella della convivenza con il Coronavirus.

Le misure del nuovo decreto entreranno in vigore il 4 maggio e saranno efficaci fino al 17. Il testo è composto da sette allegati e da dieci articoli. Al primo, punto a, si legge: “Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie“.

Sul termine congiunti resta più di un punto interrogativo. Per quanto riguarda, ad esempio, le coppie non conviventi, sono tante quelle che non si vedono da quasi due mesi. Per chiarire questo e altri aspetti, abbiamo intervistato, in attesa della circolare ufficiale del governo, l’avvocato Maria Serena Primigalli Picchi dello studio legale Baldinotti e Baldocci di Firenze.

Il termine più tradizionale per gli operatori di diritto è che la nozione di congiunti sia esplicata con quella di parenti. 

Troviamo cenni:

  • nell’art. 342-ter cod.civ., sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari, da far valere anche per il “domicilio di altri prossimi congiunti”; 
  • nell’art. 79 cod. proc. civ., per la richiesta di nomina di un curatore speciale per i “prossimi congiunti”; 
  • nell’art. 24, d.lgs. 196 del 2003, che comprende il “prossimo congiunto” tra i legittimati a prestare il consenso al trattamento dei dati personali, per salvaguardare la vita o l’incolumità di un soggetto, impossibilitato a consentire di persona; 
  • nell’art. 6, del d.P.R. 655 del 1964, in tema di assegnazione di alloggi economici e popolari, ove si menzionano i “prossimi congiunti” tra i componenti il nucleo familiare.

Ognuno di questi cenni riguarda però un settore ben specifico di interesse.

Nel codice penale possiamo trovare una definizione normativa generale di ‘prossimi congiunti’, nell’art. 307 4° comma c.p., che definisce i ‘prossimi congiunti’ come ‘gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti’.

Fuori dalla legge penale, non è definito normativamente, cosa si intenda quanto letto nel DPCM con la locuzione “prossimi congiunti. 

Alcune agenzie di stampa hanno scritto che l’interpretazione fornita da Palazzo Chigi sui ‘congiunti’ contenga al suo interno ‘le coppie di fatto, i fidanzati e gli affetti stabili vengono assimilati ai congiunti’.
Questo basandosi su uno studio parallelo giurisprudenziale, per il quale all’interno di una lettura data dalla Corte di Cassazione nel 2014 tra le vittime dell’illecito civile sarebbero ricompresi anche i “congiunti” nel senso che, laddove ci si trovi innanzi ad “un saldo e duraturo legame affettivo”, si possa “prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali” e che quindi in quella nozione di “congiunto” venga ricompresa anche la figura di una eventuale fidanzata o di un eventuale fidanzato.

Il governo dovrà in ogni caso precisare cosa intenda con la locuzione congiunti, dato che nella frammentarietà delle previsioni normative, non c’è dato o interpretazione univoca che possa far direttamente includere all’interno della nozione di congiunti ‘i fidanzati’, potendo così garantire la certezza del diritto nella comprensione dei termini “giuridici” utilizzati all’interno del DPCM.

Pertanto fino a che il Governo, nel rispondere alle Faq che stanno pervenendo numerose, non spiegherà questo concetto, includendo magari nel concetto di congiunti il rapporto basato su di una relazione affettiva, ma non sostenuta da alcuna parentela in termini canonici, non potremo essere sicuri di violare o meno le disposizioni e le prescrizioni poste all’interno del nuovo DPCM nell’andare ad incontrare la propria fidanzata, il proprio ragazzo o la persona con cui si è stabilmente legati da un rapporto affettivo duraturo“.

STEFANO NICCOLI

 

NESSUN COMMENTO

LASCIA UN COMMENTO