Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha firmato una nuova ordinanza che regolamenta gli spostamenti e rende valide le disposizioni regionali già emesse per la zona arancione e rossa.
Zona gialla
– Nei giorni festivi e prefestivi all’interno dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture assimilabili sono consentiti i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetiste;
– Per i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi è consentito, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze;
– Il rientro presso residenza, domicilio, abitazione è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.
In zona arancione, da normativa nazionale (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio):
– Consentiti gli spostamenti dalle 5 alle 22 all’interno del proprio Comune salvo lavoro, necessità o motivi di salute;
– É consentito raggiungere le seconde case all’interno della regione;
– Sarà possibile uscire dai Comuni sotto i 5.000 abitanti entro un raggio di 30 km (esclusi i capoluoghi di provincia).
– Sarà consentito effettuare una volta al giorno visite nelle abitazioni (parenti o amici) in tutta la regione per massimo due persone non conviventi, senza contare gli under 14, le persone disabili e non autosufficienti.
Sono inoltre consentiti gli spostamenti:
– In Comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica;
– In Comuni limitrofi per usufruire, in caso di rapporto fiduciario consolidato, di attività e servizi alla persona (ad esempio parrucchieri, estetisti, carrozzieri)
– Per andare a trovare i figli presso l’altro genitore;
– Per la cura dei terreni e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo;
– Per accudire gli animali allevati.
È consentito svolgere:
– Attività dei centri estetici;
– Attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali;
– Attività di controllo faunistico ai sensi dell’art 37 della LR 3/1994 e nel rispetto delle condizioni previste;
– Attività venatoria nel Comune di residenza, domicilio o abitazione, nell’ATC di residenza venatoria e negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione;
– Attività di pesca sportiva e dilettantistica nella propria provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale.
– Per i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi è consentito, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.
– Le attività motorie e di sport di base presso centri e circoli sportivi possono essere svolte all’aperto.
– Il rientro presso residenza, domicilio, abitazione è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.
In zona rossa, da normativa nazionale (24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio) :
– Sarà consentito effettuare una volta al giorno visite nelle abitazioni (parenti o amici) all’interno della regione per massimo due persone non conviventi, senza contare gli under 14, le persone disabili e non autosufficienti.
– Divieto di spostamento all’interno del proprio Comune salvo lavoro, necessità o motivi di salute;
– É consentito raggiungere le seconde case all’interno della regione;
– Per Capodanno divieto di spostamento dalle 22 del 31 Dicembre alle 7 del 1° Gennaio.
Sono inoltre consentiti gli spostamenti:
– In Comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica;
– Per andare a trovare figli presso l’altro genitore;
– Per coltivare il terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo;
– Per accudire gli animali allevati.
– È consentito lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali.
Tutti gli spostamenti devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.