Da una parte il Comune di Calenzano. Dall’altra un cittadino ivi residente alle prese con una battaglia legale e tributaria contro l’ente. Motivo dello scontro: l’eventuale diritto all’esenzione IMU sulla sua abitazione principale. Dopo tre gradi di giudizio e una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, il braccio di ferro lo ha vinto il secondo.
Nel 2011, a seguito di un esposto anonimo, la pubblica amministrazione calenzanese viene a conoscenza che un residente iscritto all’anagrafe potrebbe non abitare nella casa per cui usufruisce dell’esenzione IMU come prima abitazione. Iniziano così le indagini nei confronti del cittadino che per circa dieci mesi aveva svolto attività lavorativa presso un Comune distante un centinaio di chilometri da Calenzano. L’amministrazione deduce che non vi abita più. Per tale motivo il Comune gli contesta cinque anni di IMU non versata, dal 2015 al 2019, reclamando il pagamento dell’imposta. Nel luglio 2020 si vede notificare, tutti insieme, gli atti degli accertamenti.
In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze giudica le risultanze come “eccessivamente generiche e non idonee” a smentire la tesi del contribuente che aveva spiegato di fare ritorno a casa almeno una volta a settimana, mantenendo a Calenzano il fulcro della propria vita affettiva e sociale.
Il Comune, assistito da quattro legali, fa appello, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana ribadisce che gli elementi di prova forniti dall’ente sono “insufficienti” e “contraddittori“. L’amministrazione, recita la sentenza, aveva basato le proprie valutazioni su un “mero dato aritmetico/temporale“, cioè il numero di giorni trascorsi altrove per ragioni di lavoro senza considerare le abitudini di vita, le relazioni affettive, i legami sociali e le esigenze personali.
Non è finita perché il Comune di Calenzano ricorre in Cassazione. La Sezione Tributaria della Corte Suprema, tuttavia, con sentenza n° 208 pubblicata il 30 marzo 2026, rigetta il ricorso condannando l’ente a pagare il doppio del contributo unificato, la sanzione prevista per i ricorsi temerari o manifestamente infondati.
S.N.




