Le ipotesi sono diventate certezze poche ore dopo la fine delle elezioni regionali. Lorenzo Falchi vola (è proprio il caso di dirlo) in Consiglio grazie ai 5.282 e 9.412 voti conquistati, rispettivamente, nel collegio Firenze 1 e 4. Insomma: un vero e proprio boom di preferenze per il sindaco di Sesto Fiorentino. Che, però, proprio alla luce dell’elezione, si appresta a lasciare la carica di primo cittadino.
E ADESSO?
La città sarà, quindi, commissariata come avvenuto nel 2015 dopo il voto di sfiducia a Sara Biagiotti? In molti se lo stanno chiedendo. Facciamo chiarezza. La risposta è “no” e ce la fornisce il decreto legislativo numero 267 del 2000 ossia il “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” (TUEL).
Innanzitutto è bene sottolineare che la carica di sindaco è incompatibile con quella di consigliere regionale. Recita, infatti, il comma 1 dell’articolo 65 del suddetto decreto: “Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale“.
Dal momento che Lorenzo Falchi ha accumulato le due predette cariche, si prospettano due strade alternative:
- dimissioni da capo dell’amministrazione locale con susseguente scioglimento del Consiglio comunale e nomina di un commissario straordinario prefettizio;
- essere dichiarato decaduto dal Consiglio comunale a conclusione del procedimento amministrativo previsto dall’articolo 69 del TUEL.
Se il sindaco non si dimette (ed è il caso di Lorenzo Falchi), il Consiglio deve avviare nei confronti dello stesso il procedimento di contestazione concedendogli 10 giorni di tempo per rimuovere la causa di incompatibilità. Trascorso detto termine, intervenuta o meno la comunicazione del sindaco di voler accettare la carica regionale, il Consiglio ne dichiara la decadenza. Il Prefetto deve essere tempestivamente informato dell’avvenuta dichiarazione di decadenza del sindaco al fine dell’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio comunale che comporta la permanenza in carica di Giunta e Consiglio fino al primo turno elettorale utile (nel caso di Sesto Fiorentino, si legge su La Nazione del 15 ottobre 2025, tra il 15 aprile e il 15 giugno 2026).
TUTTO IN MANO AL VICESINDACO
Un ruolo importante, a questo punto, l’avrà Claudia Pecchioli, attuale vicesindaco di Sesto. Sì perché nel frattempo le funzioni di capo dell’amministrazione locale saranno svolte proprio dal vicesindaco ai sensi dell’articolo 53 del TUEL il cui comma 1 stabilisce che: “In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente“.
STEFANO NICCOLI