La parola all’avvocato: contratti stipulati al telefono

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa BaldocciMaria Serena Primigalli, Enrico Carti Marco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

Gentile avvocato, mia mamma ha sottoscritto un contratto per l’utenza del gas direttamente a telefono, ma un contratto del genere può essere valido dato che non è firmato ed è stipulato al telefono? c’è qualche legge che regolamenta queste ipotesi?
Caro lettore,
l’ipotesi di contratto telefonico non firmato è nella pratica molto diffusa.

È proprio il caso dell’utente, tipo sua madre, che viene contattato dal call-center, che gli prospetta una vantaggiosa promozione e sconti sulle tariffe rispetto a quelle applicate.

L’utente accetta l’offerta e risponde alle domande dell’operatore del call center, per confermare la volontà di attivare il contratto: la c.d. registrazione telefonica. Tale tipologia di contratti rientra tecnicamente nei cosiddetti contratti stipulati a distanza.  Difatti, in questi casi, le parti contraenti sono distanti fisicamente ed utilizzano un mezzo di comunicazione (telefono, internet, televisione, ecc.) per mettersi in contatto e concludere il contratto.

Quando la proposta è fatta da un’azienda nei confronti di un consumatore, si applica la normativa relativa ai cosiddetti “contratti conclusi fuori dai locali commerciali” nei quali vige il diritto di recesso nei quattordici giorni successivi, ed oltre a questo, per i contratti conclusi da operatori telefonici, vige un’apposita normativa.

Partiamo dal presupposto che un contratto non deve essere obbligatoriamente un documento avente forma scritta, ma rappresenta lo “scambio di due o più volontà” rivolto a regolare interessi economici, due volontà che possono essere espresse in diversi modi: attraverso una dichiarazione, attraverso una mail, attraverso un sms.Il contratto quindi non deve essere per forza scritto.

La legge o l’accordo delle parti possono stabilire quando il contratto debba essere stipulato attraverso una forma particolare.

In alcuni casi, il contratto può essere stipulato anche in modo verbale.

Ai fini della conclusione del contratto, come è noto, quello che conta è l’incontro delle volontà dei contraenti, non è neanche necessario che le persone in questione si trovino nello stesso posto.

A questo proposito, la legge dice che il contratto, quando è concluso “a distanza”, si considera perfezionato nel momento nel quale il proponente, vale a dire colui che ha fatto l’offerta di carattere commerciale, viene a conoscenza dell’accettazione del cliente. Due persone possono concludere un contratto al telefono accordandosi su ogni aspetto dell’affare.

In presenza di simili circostanze, il documento cartaceo, firmato da entrambe le parti, nonostante non sia condizione di validità del contratto, servirà come prova in relazione al contenuto degli accordi raggiunti.

Regole speciali ci sono per le vendite al telefono di call center e altri operatori commerciali.

Il consenso del consumatore non può essere raccolto esclusivamente in modo verbale, ma deve essere fissato su un supporto “durevole”.

I contratti a distanza sono disciplinati espressamente dagli artt. 45 e seguenti del Codice del Consumo. Proprio l’art. 45, comma primo, lettera g) definisce i contratti a distanza e stabilisce:

  1. g) “contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso […]

Questo supporto non deve per forza essere un contratto scritto ma si può trattare anche di una registrazione vocale, archiviata dall’operatore in un momento successivo.

Pertanto, laddove il consumatore abbia prestato il consenso, l’operatore telefonico raccoglierà il suo consenso tramite supporto durevole, senza alcuna firma, ma con la registrazione telefonica con il call center.

Dopo la registrazione, il cliente deve ricevere a casa un documento cartaceo o via email che contiene le condizioni contrattuali approvate nel corso del colloquio telefonico.

Il contratto telefonico non firmato è valido se è stata fatta una registrazione vocale del consenso dell’utente e questa viene custodita dalla compagnia, e se l’utente riceve a casa le condizioni del contratto.

L’accordo che scaturisce dalla proposta telefonica avanzata dal soggetto professionista nei confronti del consumatore non risulta perfezionato per violazione dell’art. 51 commi 6 e 7 D. lgs. n.206/05 c.d. Codice del Consumo allorquando il professionista non ponga gli adempimenti funzionali ad una scelta di acquisto consapevole del contraente debole. Il D. lgs n. 206/05 statuisce, invero, che i contratti a distanza, ovvero i contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore, non presenti contemporaneamente nello stesso luogo, non possono perfezionarsi mediante un mero contatto telefonico, pena la violazione dei principi di tutela del cliente/fruitore/utente.

In linea di massima, il contratto telefonico non firmato è valido in quanto non esiste una previsione normativa che obbliga la forma scritta ad sustantiam. In altri termini, per stipulare un contratto telefonico non è obbligatoria la forma scritta e conseguentemente la firma dell’utente.

D’altra parte, il legislatore e l’Autorità Garante sono intervenuti in materia stabilendo a carico dell’operatore telefonico specifici obblighi in materia di trasparenza ed informazione, fino ad arrivare a prevedere la conferma scritta da parte dell’utente consumatore

Sul punto è, infatti, da precisare che, secondo quando sancito dall’art. 51, comma 6 del Codice del Consumo, la conclusione del contratto deve essere necessariamente seguita dall’invio al consumatore della conferma della proposta contrattuale per iscritto o comunque su un supporto durevole.

Oggi, l’art. 51 del Codice del Consumo stabilisce espressamente in materia di contratti a distanza che:

6 – Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.

7 – Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:

  1. a) tutte le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l’informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e
  2. b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione del consumatore conformemente all’articolo 59, lettera o).

Dall’esame degli articoli suddetti emergono tre punti importanti:

Con la relativa firma il contratto si perfeziona integralmente.

– Se il consumatore accetta, la conferma al contratto può essere effettuato anche tramite supporto durevole (e quindi non per iscritto tramite firma).

– Entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto e, comunque, al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio, il professionista deve fornire al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole.

Pertanto, secondo quanto sopra, possiamo affermare che in linea di massima il contratto telefonico per essere valido deve essere controfirmato. Il contratto telefonico non firmato è però valido laddove il consumatore

Accetti tale modalità di stipula contrattuale avendone piena consapevolezza”.

Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI 

 

8 COMMENTI

  1. Gentilissima avvocato,oggi mi hanno proposto una offerta di luce,io ho fatto la registrazione di conferma,ma dopo 10minuti mi telefona un altro suo collega e mi dice se ero consapevole di quello che avevamo registrato,nel frattempo mi sono accorto che era una offerta non buona,posso subito disdire entro 48ore?

  2. Buongiorno avvocato o stipulato un contratto web telefononico con una azienda x conto di Google x un sito mi era stato detto che preparavano le pagine la mettevano in rete x 2 settimane ma non è stato così 3 gg prima del pagamento mi contattato x un appuntamento con il tecnico x la pagina significato che prima pago e poi non si sa al che o detto no a sto punto non mi interessa più io non o firmato nulla dicono che devo pagare lo stesso e mi inviano una fattura via PEC a questo punto cosa devo fare grazie

  3. Buon giorno, a mia madre un ragazzo presentandosi per altra compagnia luce gas (quella in uso) ha fatto firmare un contratto con altra compagnia. Poi Le hanno fatto fare la conferma telefonica dove in sottofondo si sente il ragazzo che la imbocca sulle risposte.
    È valido un contratto così? Anche perché non le ha lasciato nessuna copia e quindi io avendo scoperto dopo cosa era successo non ho potuto esercitare il cambio idea o come si chiama
    Grazie

  4. Ricevo tel da una società training che mi minaccia di farmi pagare l’inattivvo sulla piattaforma poche mai usata ma io nn ho mai aderito all’iscrizione nn ho mai aperto un conto nn ho mai versato nessun soldo quello che dovrei pagare secondo loro x nn aver mai usufruito è di 840€ e solo con la prova di un mese posso disdire senza conseguenze vorrei sapere se ciò è fattibile

  5. Salve!O fato un contrato telefonico con altro fornitore di gas e luce, tenendo cont o che la persona di call sentter mi a deto de le bugie che e un consulente del mio fornitore e cozii iii io dato i codice POD e i mei dati personale cozi mio fato fare un altro contrato con un altra compania.La mia domanda e che no volio cuesto contrato tenendo conto che practicamente mio rubato i dati dicendomi che lei e un consulente del mio fornitore! Coza devo fare în custo cazo? Grazie se mi rispondi!

  6. Salve a tutti ..
    Chiedo se può essere ritenuto valido un contratto stipulato via telefono tramite un numero inesistente ossia che non permette all’utente di richiamare il proponente. Da qualche parte, su internet, i cosiddetti numeri inesistenti vengono ritenuti illegali ma non sono però riuscito a scoprire come funziona nel caso di una stipula contrattuale fatta tramite questi numeri. Grazie per l’eventuale risposta.

  7. Salve
    Ho fatto un contratto registrato con una scuola e non ho mai ricevuto nulla di cartaceo e quindi con nessuna firma effettuata da me. Potrei disdire questo contratto?

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