La parola all’avvocato: il diritto di visita dei genitori ai tempi del Coronavirus

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa BaldocciMaria Serena Primigalli, Enrico Carti Marco Baldinotti

Il DPCM 9 marzo 2020 ha esteso all’intero territorio nazionale le disposizioni già previste per numerose province italiane definite “Zona Rossa” dal DPCM 8 marzo 2020 che impone di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

 

Una coppia di genitori separati o divorziati con figli, vivendo questo periodo, vede amplificare la tensione già esistente tra loro e tale problematica non fa altro che inasprire i rapporti già difficili in una situazione come la quarantena forzata da Covid-19, facendo incrinare persino le prassi tanto faticosamente ormai acquisite.

 

Con riferimento all’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, la domanda prevalente è stata se gli spostamenti dei genitori separati o divorziati, volti a prendere e a riportare i figli all’altro genitore, potessero considerarsi o meno spostamenti definiti “necessari” e, dunque, fossero o meno posti in essere in maniera lecita, dato che i decreti menzionati non prevedono nulla al riguardo.

 

In data 10 marzo 2020 il Governo ha chiarito che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio».

Pertanto, data l’interpretazione fornita, il diritto di visita viene consentito dai decreti ministeriali dell’8 e del 9 marzo 2020, rientrando nelle “situazioni di necessità” ivi previste.

 

Anche il Tribunale di Milano è pervenuto alle stesse conclusioni, prevedendo con un provvedimento dell’11 marzo 2020, che i genitori avrebbero dovuto attenersi agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione sulle frequentazioni padre-figli, nonostante gli stessi abitassero in due Comuni diversi.

La nona sezione infatti, nella persona del Giudice Dott. Gasparini, ha prescritto che  il diritto dei figli a frequentare entrambi i genitori è comunque più forte dei noti divieti imposti dal decreto, specificando che: “Nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”.

Tra i suddetti genitori, separati in regime di affido condiviso dei figli e ormai giunti alla fase del divorzio, era vigente un accordo raggiunto in udienza abbastanza pacifico: collocamento dei figli presso l’abitazione materna e un dettagliato calendario di tempi e orari per la loro frequentazione del padre. La madre si è trasferita temporaneamente in un altro Comune a causa dell’emergenza sanitaria in corso ed il padre ha presentato un’istanza urgente al Tribunale per chiedere il rientro dei figli presso il domicilio di Milano per riuscire a rispettare i suoi tempi di visita e frequentazione. Nella normalità degli eventi non ci sarebbero stati dubbi in merito, ma in tempi di Coronavirus i dubbi ci sono stati eccome.

Il Giudice ha emesso un decreto il giorno stesso della presentazione dell’istanza, inaudita altera parte: l’accordo già raggiunto in udienza era già “da ritenersi vincolante ai fini del regime di collocamento e frequentazione dei minori con il padre”.

Dopodiché ha proseguito circa le disposizioni previste dal Decreto dell’8 Marzo, affermando che le stesse “non siano preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, sicché alcuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”.

Il Tribunale ha ritenuto che: “in relazione alla contingenza determinata dalla diffusione epidemica COVID 19 non sussistono ragioni per considerare gravi ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. i comportamenti tenuti dal padre a tutela dei minori”; ed ha disposto “che le parti si attenessero alle previsioni di cui al verbale di separazione consensuale omologato“.

Il Tribunale ha, infatti, così motivato:

  1. a) l’art. 1 domma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti;
  2. b) le FAQ della Presidenza del CDM pubblicate lo scorso 10 marzo (Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo) hanno precisato che gli spostamenti «per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio».”

 

Ovviamente, il genitore che esercita il diritto di visita deve farlo responsabilmente, nel rispetto della normativa vigente ed evitando di esporre i minori a rischi di contagio, quindi trasportando i figli con mezzi idonei, non mettendoli in contatto con terze persone e adottando tutte le cautele ed i dispositivi di protezione che l’attuale emergenza sanitaria richiede.

Pertanto, il genitore separato potrà recarsi, munito di autocertificazione e provvedimento di separazione e/o divorzio, presso il Comune di residenza o di collocamento dei figli minori per esercitare il diritto di visita,  rispettando i tempi di permanenza riconosciuti e/o concordati nell’interesse del minore.

Uno degli insegnamenti che questa severa esperienza sta imponendo alle nostre vite potrebbe essere proprio questo: ricordarci l’importanza di assumersi le proprie responsabilità al di là degli obblighi imposti da un giudice, pensando al benessere dei nostri figli e mettendo temporaneamente da parte le divergenze che hanno portato alla separazione della coppia.

Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI
www.avvocati-firenze.it

 

3 COMMENTI

  1. Buongiorno volevo porvi una domanda.
    Io ho l’affido condiviso con la mia ex moglie Con la quale sono separato ad oggi per i nostri tre figli più o meno al 50%.
    Il giorno 6 aprile rientrati dalla loro mamma dopo quattro giorni con me sono stati messi in quarantena forzata anche loro insieme alla mamma perché lavorando come infermiera in ospedale il giorno 7 è risultata positiva al coronavirus.
    Ad oggi sono ancora in quarantena e probabilmente lo saranno almeno per altri 10 giorni.
    Quindi ipotizzando che così trascorreranno un mese esclusivamente dalla loro madre a me in qualità di padre con affido condiviso mi spetta poter recuperare tutti i giorni che i miei figli non hanno potuto trascorrere con me come da sentenza di separazione del 2017?
    Grazie

  2. Ecco la risposta dell’avvocato Maria Serena Primigalli Picchi:

    In una situazione così come da Lei rappresentata è assolutamente condivisibile la scelta presa. Ovviamente in un caso del genere il padre, limitato nella possibilità di tenere con sé i figli, vede comunque riconosciuto il suo diritto di tenersi in contatto con loro, seppur a distanza, mediante sistemi di comunicazione quali telefonate, video chiamate via Skype o altri mezzi telematici, anche più volte durante la giornata, stante ovviamente la totale collaborazione che dovrà esserci da parte della madre che sarà chiamata a favorire tali contatti attraverso tutti gli strumenti tecnologici possibili.

    Tale condizione, per tutto il tempo della quarantena, deve caratterizzarsi anche da un’implementazione dei rapporti padre/figli tramite questi strumenti, che potranno solo momentaneamente mitigare la distanza ed il temporaneo distacco.
    In ordine però alla Sua specifica richiesta, resta sicuramente fermo il diritto, per il genitore che ha dovuto rinunciare ai tempi di frequentazione con i bambini, di recuperare i weekend e le giornate non fruite.

    Data la situazione del tutto emergenziale sarà probabilmente da escludersi un recupero totale e continuativo di 30 giorni consecutivi, in considerazione del fatto che l’emergenza da Coronavirus non può in alcun modo sovvertire radicalmente il criterio di alternanza delle visite future, eventualmente stabilito all’interno della separazione, ma ciò non toglie che con un (auspicabile) accordo tra madre e padre, il genitore che ha perso giorni e weekend di frequentazione con i figli, potrà sicuramente recuperare il tempo non goduto, seppur un po’ alla volta e in maniera contingentata, insieme al tempo che ordinariamente trascorre con i figli, così come stabilito nella sentenza di separazione.

    Anche il Tribunale di Bolzano ad esempio, nel bilanciamento dell’interesse del minore a mantenere un rapporto significativo con il padre non collocatario e della disposizione del restare a casa per evitare il rischio di contagio, ha deciso che dovesse prevalere quest’ultima, proprio in ragione della tutela della salute.

    Esso ha comunque però previsto che i periodi così persi dovranno essere recuperati in futuro al termine dell’epidemia da Covid 19 da parte del genitore che ha visto limitato il suo diritto a passare il tempo con i propri figli.
    Non conoscendo alcun dettaglio in merito alla Sua separazione e ai rapporti che ci sono con la sua ex moglie, certamente il suggerimento è di formalizzare la Sua posizione mediante l‘invio di una raccomandata, una pec, una mail, scritta all’altro genitore, attraverso la quale esternare la propria condizione, per chiedere in maniera equilibrata un accordo bonario per la regolamentazione del diritto di visita, così implementato e volto al recupero del “tempo perso”, al termine della emergenza da Coronavirus.

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