Sedicesimo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato“, curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena Primigalli e Marco Baldinotti.
Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].
Gentile Avvocato, la settimana scorsa ho parcheggiato la macchina in una zona di Firenze dove ci sono parcheggi a pagamento, mi sono diretto al parcometro con la mia post pay per effettuare come sempre il pagamento per la sosta che stavo per effettuare, ma ahimè mi sono trovato davanti ad una macchinetta che non aveva la possibilità di versamento della tariffa tramite carta, ma solo tramite monete. Purtroppo non avevo monete con me per pagare, quindi data l’ora ho lasciato la macchina li. Ovviamente al mio ritorno, con la solita fortuna che ho, ho trovato una multa per “mancato pagamento della sosta”. Ma in casi del genere come posso fare? Non posso sempre avere la disponibilità di monete.
“Gentile lettore, questa è una problematica molto attuale e che trova ogni giorno utenti nella sua stessa situazione.
Utenti che come lei si chiedono come potervi porre rimedio o come poter contrastare questa problematica.
Ovviamente la presenza dei parcheggi a pagamento è un diritto per i Comuni, che mettono a disposizione dei residenti determinate zone di parcheggio, e a disposizione dei non residenti le strisce blu.
Certo è che anche i Comuni hanno delle regole ben precise da seguire.
Come nel suo caso se è stata fatta una multa in un parcheggio a pagamento a fronte del mancato pagamento della tariffa oraria mediante il parcometro, ma la macchinetta non accetta le carte di credito, ma solo monete, potreste avere una piccola possibilità di vincere l’eventuale ricorso davanti al Giudice di Pace, o al Prefetto.
Ad esempio a Firenze c’è stata una prima sentenza che da ragione a un cittadino anziché al Comune (e anche una pronuncia precedente nel Comune di Fondi in provincia di Latina dove era successa la stessa cosa).
Ovviamente bisogna partire dal presupposto che lasciare l’auto sulle strisce blu non è gratis e ha un prezzo da pagare.
L’appiglio, però, per vedersi riconoscere le proprie ragioni a fronte di un ricorso al Giudice di Pace ci viene fornita da una legge, che riguarda i Pos – i dispositivi che consentono di leggere le carte di credito – che sono diventati obbligatori dal primo luglio del 2016per effetto della Legge di stabilità, e spesso in diversi casi non sono mai stati installati nei parcometri.
A decorrere infatti dal 1° luglio 2016 i Comuni sono tenuti ad abilitare i parcometri con la presenza del bancomat, della Carta di Credito o Carte di Debito, “fatta salva un’impossibilità tecnica”.
Ovviamente sono moltissimi ancora i parcometri senza bancomat, ed è realmente possibile, come nel suo caso, che qualche automobilista possa incorrere in una multa perché il parchimetro non è dotato di pos e non abbia le monete con se.
In una recente sentenza un Giudice di Pace ha affermato che “in mancanza di dispositivi attrezzati col bancomat gli automobilisti potranno ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis e senza il rischio di essere multati allorquando dimostrino che non abbiano potuto adempiere con le monete all’obbligo di pagamento” sugli spazi a pagamento nelle strisce blu”, richiamando il comma 901 della legge n. 208/2015 (Stabilità), secondo cui “dal 1° luglio 2016, le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 15 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 del codice della strada” per cui l’obbligo di “accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito” è stato esteso ai dispositivi di controllo di durata della sosta.
Quindi laddove prendiate una multa sulle strisce blu perché non avevate monete con voi, ed il parcometro non era dotato di Pos per richiedere l’annullamento della multa sulle strisce blu deve essere presentato ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso al Giudice di Pace, disciplinato dall’articolo 204 bisdel D.lgs. del 1992, effettuato invece entro 30 giorni dalla contestazione o dall’avvenuta notifica della sanzione (di fatto metà dei giorni rispetto al Prefetto).
Bisogna dimostrare però di non essere riusciti a pagare.
Nella sentenza emessa contro il Comune di Fondi è stato annullato un verbale per mancato pagamento della sosta a causa di un parcometro privo del Pos, ma è stato anche precisato che “gli automobilisti, in mancanza di dispositivi attrezzati col bancomat, potranno ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis e senza il rischio di essere multati, allorquando dimostrino che non abbiano potuto adempiere con le monete all’obbligo di pagamento”, ed in questo caso il giudice di pace di Fondi lo ha potuto evidenziare indicando l’ora dell’accertamento, nelle 22.12 per cui “Data l’ora, appare in re ipsa la verosimiglianza delle deduzioni del ricorrente”. Infattila motivazione dell’annullamento non risiederebbe solamente nell’assenza del Pos, bensì nell’impossibilità oggettiva di pagare, essendo il trasgressore privo di moneta.
Moneta che, vista l’ora, non era in grado di procurarsi, tutto ciò in un contesto in cui “Il comune opposto”, sottolinea il giudice, “non ha provato, in giudizio, di non avere potuto ottemperare all’obbligo di adeguamento dei parchimetri per oggettiva impossibilità tecnica”. Già, perché se il comune prova di non essere stato tecnicamente in grado di adempiere all’adeguamento, l’obbligo di Pos decade.
La via del ricorso resta comunque in salita perché il contributo unificato da versare prima dell’appello è di 43 euro da versare al giudice di pace e il rischio scegliendo il ricorso al prefetto è di vedersi raddoppiata la multa.
Il giudice di pace, per altro, anche se dovesse dare ragione all’automobilista e torto al Comune potrebbe decidere di non condannare l’amministrazione al rimborso della tassa, con la sanzione risparmiata vanificata dalla spesa sostenuta per fare appello. Poi c’è l’incertezza: non è detto che tutti decidano come il collega fiorentino. La legge – che prevede una deroga in caso di installazioni tecnicamente impossibili – si presta a “svariate interpretazioni”.
Infatti bisognerebbe capire cosa si intenda per «tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica» che è riportata in un comma della Legge di stabilità Tutt.
Ovviamente è il Giudice che dovrà stabilirlo ogni volta. I Comuni nel frattempo non si sono adeguati a causa degli alti costi per l’effettuazione di questo adeguamento e quindi non essendo previste sanzioni per gli inadempienti continuano a non farlo. Diversi Comuni inoltre hanno deciso di aggirare l’ostacolo del Pos con un’applicazione da scaricare sui telefonini; la stessa è semplicemente un programma per smartphone che consente agli automobilisti di pagare la sosta con le carte di credito. «Nelle città dove esistono i pagamenti con sistemi che utilizzano i cellulari si ritiene assolto l’obbligo di legge, pur in assenza di lettori fisici di carte di debito e credito, in quanto le carte virtuali sottostanti alla modalità di pagamento “mobile payment” devono considerarsi coerenti con la finalità e gli obiettivi della norma».
Certamente le circostanze sono da valutare sempre caso per caso.
Insomma, occhio a non pagare la sosta se il Pos non c’è, infatti la circostanza che il parcometro non ne sia ancora dotato “NON rappresenta un’autorizzazione implicita” a non pagare.
Spazi per la decisione di proporre ricorso ci sono, esattamente come anche rischi che non vada a buon fine.
Ciò che manca, come spesso accade, è una legge chiara e inoppugnabile“.
Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI
Egr.a Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI,
se invece un parcheggio a pagamento non prevedesse le colonnine per il biglietto con le monete, ma solo i pagamenti tramite app, sarebbe possibile? Cioè, un Comune, può dotarsi solo del pagamento attraverso app?