Incidente in viale Togliatti: l’approfondimento sul reato di omicidio stradale

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Tuttosesto

Dopo il grave incidente avvenuto martedì mattina in viale Togliatti, a seguito del quale un uomo di 58 anni ha perso la vita a Sesto Fiorentino, forti e vibranti sono stati i commenti apparsi ovunque, anche e soprattutto sui social.

L’uomo che ha causato il sinistro successivamente è stato individuato, fermato nella zona industriale della Volpaia e arrestato per omicidio stradale. Prima di imboccare viale Togliatti, il pirata della strada aveva provocato un altro incidente, tra via Gramsci e viale Michelangelo, dove aveva tamponato due auto e ferito una donna di 58 anni e un uomo di 73. Anche in questo caso si era dato alla fuga.

Ma quali sono le reali conseguenze di queste condotte? Come vengono sanzionate alla luce del nuovo reato di “Omicidio stradale”? Ne parliamo con l’Avv. Elisa Baldocci, del Foro di Firenze, dello Studio Legale Baldinotti e Baldocci.

Elisa Baldocci

Avvocato, quali sono le innovazioni apportate dal nuovo reato di “omicidio stradale”?
Prima della riforma il decesso di un soggetto causato della condotta imprudente posta in essere dal conducente di un veicolo a motore veniva ricompreso nella fattispecie del delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.). La legge numero 41 del 23 marzo 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di reato: l’omicidio stradale. La sua regolamentazione, più nel dettaglio, è contenuta nel “nuovo” articolo 589-bis del codice penale, il quale prevede tre diverse ipotesi delittuose di diversa gravità alle quali corrispondono tre diversi trattamenti sanzionatori“.

In cosa si differenziano le tre ipotesi delittuose ricomprese nell’art 589-bis?
Come già accennato, tale norma prevede tre varianti dell’autonomo reato di omicidio stradale colposo, assoggettate a tre diversi regimi sanzionatori. L’ipotesi “base” è sempre rappresentata dalla condotta del conducente di un veicolo a motore che, per inosservanza delle norme in materia di circolazione stradale, causa la morte di una persona e prevede la sanzione della reclusione da 2 a 7 anni.
Diverso è il caso in cui la morte di una persona sia causata da un soggetto che si sia posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. In questo caso l’articolo 589-bis prevede un’ipotesi sanzionatoria più grave ovverosia quella della reclusione da 8 a 12 anni.
L’ultima ipotesi sanzionatoria contemplata dall’articolo 589-bis si verifica invece nel caso in cui la morte di una persona sia cagionata per colpa del conducente di un veicolo a motore che si trovi in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. In questo caso la pena prevista è quella della reclusione da 5 a 10 anni. Nel caso in cui il soggetto agente sia un conducente professionale di automezzi pesanti la pena prevista è la reclusione 8 a 12 anni“.

Quindi, al di fuori di queste tre macro aree, il reato di omicidio stradale prevede delle aggravanti o no?
La norma elenca una serie di ipotesi nelle quali la morte deriva da manovre particolarmente pericolose effettuate dal conducente alle quali si applica la reclusione da 5 a 10 anni. Possiamo fare alcuni esempi, fra i quali il  procedere in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita oppure l’attraversare un incrocio con il semaforo rosso od infine circolare contromano ed effettuare una inversione di marcia“.

In quali casi si hanno lesioni colpose derivanti da sinistro stradale?
“La materia è regolata in modo alquanto complesso. Infatti, mentre la disciplina dell’omicidio stradale è ora integralmente regolata dal nuovo art. 589 bis c.p., la normativa applicabile al sinistro nel quale si verificano le sole lesioni è affidata in parte all’art. 590 c.p. e, per specifiche ipotesi, all’art. 590 bis c.p. L’art. 590 c.p. punisce con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro il soggetto che procura ad altri delle lesioni per violazione delle norme sulla circolazione stradale. L’art 590 bis, invece, ricomprende la disciplina prevista per le lesioni gravi o gravissime, superiori ai 40 giorni”.

Quali sono le conseguenze sulla patente di guida?
L’art 589 bis prevede una disciplina molto rigida riguardo alla patente di guida. Infatti impone la revoca della patente a carico del soggetto che viene condannato per aver commesso il reato di omicidio stradale anche nell’ipotesi in cui il giudice abbia concesso la sospensione condizionale della pena. Il soggetto che subisce questa sanzione non potrà ottenere una nuova patente di guida se non prima che siano trascorsi almeno 5 anni dalla revoca ma si può arrivare fino a 30 anni di revoca nei casi in cui la condotta posta in essere sia stata particolarmente grave e dotata di un alto disvalore sociale“.

A quali incidenti mortali si applica il nuovo reato di omicidio stradale?
La legge penale non ha mai efficacia retroattiva, questo significa che il nuovo reato potrà essere contestato solo per i sinistri stradali avvenuti dopo l’entrata in vigore della Legge 41 del 23 marzo 2016.

I parenti della vittima cosa possono fare?
Le aspettative risarcitorie non sono tutelate più ora che nel passato poiché la nuova normativa non ha agevolato la insoddisfazione delle vittime che potranno, munendosi di un legale di fiducia, costituirsi parte civile all’interno del procedimento penale“.

 

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