Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena Primigalli, Enrico Carti e Marco Baldinotti.
Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].
“Durante le varie fasi della pandemia da Covid 19, il Governo è intervenuto più volte sul tema dei rimborsi per i viaggi annullati in conseguenza dell’emergenza sanitaria.
Il decreto “Cura Italia” all’interno delle sue disposizioni prevede rimborsi di viaggi, di biglietti acquistati per spettacoli, concerti, eventi culturali o sportivi e di alberghi prenotati senza pacchetto turistici, tutti annullati per l’emergenza coronavirus.
Sicuramente le domande più frequenti che stanno intasando i call center e i siti internet riguardano il destino delle somme già anticipate dai consumatori, che ovviamente pretendono la restituzione integrale dei soldi e si raffrontano dall’altro lato con gli operatori che invece, anche per le difficoltà riscontrate a loro volta nel fornire il totale rimborso, propongono voucher sostitutivi.
La normativa nazionale si scontra con quella europea, che è volta ad una maggior tutela del consumatore appoggiando l’idea del totale ristoro.
L’articolo 28, comma 5 del DL n. 9 del 2 marzo 2020 ha previsto che, in caso di recesso da parte del consumatore, l’organizzatore possa:
- offrire un pacchetto alternativo,
- restituire il prezzo
- emettere un voucher a favore del consumatore, in caso di annullamento di vacanze già prenotate (che saranno di importo pari al dovuto, da utilizzare entro un anno dall’emissione).
Pare proprio che i tour operator possano optare per questa scelta, in ogni caso però il consumatore potrebbe riscontrare non pochi problemi nella futura fruizione del voucher eventualmente emesso, dato che entro un anno potrebbe non trovarsi nelle condizioni di poterne usufruire, con il rischio di perdere i propri soldi, seppur sotto forma di voucher.
Inoltre il Decreto legge 9/2020 contrasta con il Codice del turismo, che ha introdotto in Italia le protezioni previste dalla Ue. E, secondo le quali, “se l’impossibilità non è dipesa da scelta del consumatore, questi potrebbe pretendere il rimborso di quanto già pagato”.
Infatti da qui si evince che il Dlgs 79/2011 (Codice del turismo), recependo la direttiva 2008/122/CE nell’articolo 41, disciplina proprio i casi di “impossibilità a effettuare il viaggio causati da emergenze sanitarie”, con la conseguenza diretta del diritto del consumatore a richiedere il rimborso senza penalità: sono infatti contemplate anche le ipotesi in cui sia il cliente a domandare l’annullamento del viaggio, con la possibilità di ottenere il rimborso.
Diversa è la situazione in cui sia la stessa agenzia di viaggi ad annullare il viaggio a causa dell’emergenza sanitaria: in questo caso dovrà restituire le somme anticipate al cliente, data la risoluzione per cause di forza maggiore.
L’articolo 12 della direttiva CE 2015/2302 ribadisce inoltre che l’organizzatore deve in ogni modo garantire al consumatore il rimborso integrale di quanto già pagato.
Il decreto 9/2020 prevede rimborsi per i viaggi in aereo, bus, traghetto o treno acquistati da:
- persone residenti o domiciliate in Italia;
- persone che hanno prenotato soggiorni o viaggi per turismo;
- persone che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni o eventi pubblici e privati, anche culturali, ludici, sportivi e religiosi sul territorio nazionale annullati a causa dell’emergenza sanitaria;
- persone che hanno acquistato un biglietto con destinazioni estere dove sia stato impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in seguito alla situazione emergenziale Covid-19.
Il coronavirus ha comportato la cancellazione dei viaggi e delle vacanze: per tale ragione i divieti legati alle norme di contenimento del Covid-19 sono stati equiparati a un caso di impossibilità sopravvenuta, che consente al viaggiatore di usufruire del diritto di recesso per «impossibilità della prestazione» (la vacanza) e di essere rimborsato dell’intera somma versata.
Il legislatore dell’emergenza all’interno di alcuni provvedimenti (dl 2 marzo 2020, n. 9 e DL 17 marzo 2020, n.18 poi convertiti con legge 27 aprile 2020 n.27 di conversione del Cura-Italia) ha precisato che i divieti dell’Autorità integrano il caso di “impossibilità sopravvenuta” con la conseguenza diretta che sussiste il diritto del viaggiatore di vedersi rimborsato l’intero costo del viaggio (se programmata durante il periodo dell’emergenza).
Una possibilità che vale per tutti i viaggi compresi tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020, esattamente come stabilito dal Dl Cura Italia, la richiesta di rimborso deve essere presentata entro 30 giorni dalla data della partenza, insieme al titolo di viaggio. Entro altri 30 giorni verrà rimborsato tramite la restituzione della somma, oppure grazie a un voucher dello stesso valore, che avrà validità di un anno dalla data di emissione (art.88 BIS). L’emissione del voucher non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
La Commissione Europea ha chiarito che, nel caso di cancellazione, i viaggiatori hanno diritto al rimborso e l’eventuale offerta dei voucher può essere disposta ma a patto che i buoni siano “volontari, affidabili e attraenti” per i consumatori; sottolinea inoltre che tali eventuali voucher, laddove emessi “dovrebbero essere protetti contro l’insolvenza dell’emittente istituito a livello nazionale ed avere un periodo di validità minimo di 12 mesi e, se non riscattati, essere rimborsabili automaticamente al più tardi 14 giorni dopo la fine del periodo di validità”.
All’interno della raccomandazione Ue vengono stabilite anche chiare letture di flessibilità, cioè tali buoni “dovrebbero consentire ai passeggeri di viaggiare sulla stessa rotta alle stesse condizioni e permettere ai viaggiatori di prenotare un pacchetto turistico di qualità equivalente o che comprenda lo stesso tipo di servizi”.
In tutto ciò le compagnie “dovrebbero considerare di estendere la possibilità di utilizzare i voucher con altri enti che fanno parte dello stesso gruppo societario” e i voucher dovrebbero essere “trasferibili a un altro passeggero senza alcun costo aggiuntivo”.
In conseguenza di ciò, dovremo verificare se l’Italia deciderà di adeguarsi o meno riformando l’art. 88-bis per evitare una possibile procedura di infrazione.
E vedremo come andranno a finire le numerose richieste di rimborso, se comporteranno cause, se comporteranno ulteriori oneri oppure se, in conseguenza delle risoluzione europea, il consumatore potrà vedere riconosciuti i propri diritti.
Il tutto ovviamente in considerazione anche delle difficoltà riscontrate dagli operatori e dai vettori, due posizioni, quelle del consumatore e dell’operatore che hanno visto entrambe molto compressi i propri diritti in conseguenza alla situazione emergenziale.
Oltre alle vacanze, all’interno del decreto vi sono comunque previste ulteriori possibilità di rimborso anche per:
- Abbonamenti ai mezzi pubblici
- Biglietti del treno (in caso di rinuncia del viaggio)
- Vacanze o voli cancellati
- Pacchetti turistici «tutto compreso»
- Viaggi studio o d’istruzione
- Biglietti per concerti, spettacoli, mostre
- Partecipazione a fiere o congressi annullati
- Abbonamento e iscrizione a palestre, centri sportivi e piscine
- assicurazione Rc auto
Vedremo quali saranno le scelte effettuate e le conseguenze”.
Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI