Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicata stampa con le parole di Barbara Gualtieri, candidata di FareCittà, rivolte a Paolo Gandola di Forza Italia:
Non si è fatta attendere la reazione di Barbara Gualtieri, avvocato e candidata di FareCittà, all’annuncio pubblicato in rete di Paolo Gandola (Fi) dei risultati di un sondaggio che darebbe il Centrodestra al ballottaggio nelle prossime comunali di Campi Bisenzio. La dichiarazione dai toni trionfalistici del forzista si è rivelata, a fronte di richiesta di verifiche, una classica “bufala” di stampo elettorale, dietro la quale c’è il nulla.
L’azzurro, infatti, aveva pubblicato nei giorni scorsi sulla sua pagina Fb i risultati di un fantomatico sondaggio che dava la coalizione guidata da Maria Serena Quercioli in predicato per il ballottaggio. Un’affermazione che ha suscitato scalpore e che ha indotto più d’uno a chiedere lumi su come siano stati raccolti i dati statistici vantati dallo stesso Gandola. La normativa dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) prevede infatti una serie di informazioni relative alla realizzazione dell’indagine demoscopica: elementi, cioè, che comprovino la scientificità statistica del sondaggio. Tali requisiti, però, non sarebbero stati rispettati o almeno l’esponente di Forza Italia si è rifiutato di fornire i riferimenti che sono invece obbligatori per legge, celandosi dietro risposte vaghe e fumose.
Proprio questo atteggiamento ha spinto Barbara Gualtieri in qualità di candidata, ma anche di Presidente di MDC (Movimento di Difesa del Consumatore), a segnalare come a oggi l’annuncio di detti risultati ottimistici dell’avversario politico non siano conformi alle previsioni regolamentari. Il tutto a seguito delle richieste di chiarimento ricevute da cittadini e giornalisti, nonché a tutela dei consumatori.
“La disciplina dei sondaggi elettorali non è opinabile, il cittadino ha diritto alla obiettività ed imparzialità dei dati forniti, la completezza, correttezza e continuità dell’attività di informazione erogata (sentenze nn. 112 del 1993, 420 del 1994, 466 del 2002 ex plurimis) considerato che il cittadino – ha diritto e necessità di esprimere un voto “genuino”, e a non subire alterazioni della sua essenziale capacità di giudizio.
Il Regolamento vigente in materia di sondaggi, approvato con delibera n. 256/10/CSP, – spiega Barbara Gualtieri – è finalizzato a garantire all’utente/cittadino la correttezza dell’informazione. I soggetti realizzatori dei sondaggi e i titolari dei mezzi di comunicazione di massa sono tenuti, pertanto, a conformare la loro attivitàa requisiti di rigore metodologico, correttezza professionale e trasparenza. Fra gli aspetti salienti della regolamentazione – continua – vi è l’obbligo di accompagnare la pubblicazione o diffusione di un sondaggio con la nota informativa indicante alcune informazioni essenziali, quali: il soggetto realizzatore e quello committente; la consistenza numerica e l’estensione territoriale del campione utilizzato; il numero di coloro che non hanno risposto. I mezzi che, invece, riportano la mera notizia di un sondaggio giàdiffuso devono fornire solo gli elementi essenziali idonei a consentire l’individuazione del sondaggio medesimo, quali l’indicazione del soggetto realizzatore, l’oggetto del sondaggio e il sito internet dove è possibile consultarlo.
Esiste altresì l’obbligo, per il soggetto realizzatore, – puntualizza la candidata – di rendere disponibile sul sito internet dell’Autorità(per i sondaggi di opinione) e sul sito internet della Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento per l’editoria e l’informazione (per i sondaggi politici ed elettorali),il “documento” completo relativo ai sondaggi pubblicati o diffusi al pubblico. Esso deve recare informazioni fondamentali sulla metodologia di realizzazione del sondaggio, quali il metodo di campionamento, la rappresentativitàdel campione ed il margine di errore, il metodo di raccolta delle risposte, il testo integrale delle domande e delle risposte.
Ciò che non è conforme a queste caratteristiche non è un sondaggio, non può essere diffuso o pubblicato in alcun modo o maniera. Una sorta di indagine privata priva di queste caratteristiche non ha alcun di valore scientifico (AgCom – diffusione dei sondaggi – 2° capoverso) o non può essere pubblicata o diffusa con alcun mezzo con la denominazione di sondaggio, poiché si inducono i votanti in direzioni non corrette.
Lungi dal voler sconfessare il contenuto di affermato da Gandola, attendiamo di conoscere i dati relativi al sondaggio che sarebbe stato effettuato, per essere validamente edotti in ordine alla validità del loro operato e ai risultati annunciati. Il tutto in conformità con ciò che la regolamentazione prevede e nel rispetto dei cittadini, che hanno diritto d’essere informati in maniera esauriente e valida – conclude Barbara Gualtieri -, diversamente alcun sondaggio vi è mai stato e si tratterebbe unicamente di loro interne manifestazioni di opinione”.