“Impossidenza immobiliare all’estero requisito fondamentale per gli stranieri che ricevono benefici” esordisce così Daniele Baratti, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Calenzano che durante il prossimo consiglio comunale presenterà una mozione su questo tema.
L’amministrazione comunale, tramite la stipula di apposite convenzioni con cooperative, società di costruzione e proprietari, dà la possibilità ai cittadini che lo richiedono e che sono in possesso dei requisiti, di ottenere alloggi a canone particolarmente vantaggiosi rispetto ai prezzi di mercato.
Gli alloggi sono assegnati in base a una graduatoria aggiornata annualmente e realizzata secondo i criteri definiti dalla Deliberazione della Giunta comunale 07/07/2015, n. 102.
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La stessa graduatoria è utilizzata dall’Amministrazione anche per concedere in affitto a canoni agevolati immobili di proprietà comunale e della residenza per cittadini non comunitari di via Mia Martini.
Crediamo che sia di fondamentale importanza accertare la reale consistenza dei redditi diversi e del patrimonio immobiliare posseduto dai cittadini stranieri al fine di avere la garanzia di dare risorse pubbliche a cittadini realmente in stato di disagio economico. Risorse che noi della Lega, per le situazioni di difficoltà ed indigenza, pensiamo solitamente di dare prima ai cittadini italiani e, solo in subordine, ai cittadini stranieri e compatibilmente alla disponibilità delle risorse finanziarie stanziate. Con questa mozione si impegnerà il Sindaco ad intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di utilizzare, per la redazione della graduatoria in merito alla locazione di alloggi a canone agevolato e per la residenza per cittadini non comunitari ed in eventuali altri bandi inerenti interventi sociali, il requisito che impone l’obbligo per cittadini stranieri dell’assenza di titolarità, assieme ai componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati all’estero. Prime dell’erogazione del beneficio spettante, dovranno produrre (per i cittadini stranieri provenienti dai Paesi nei quali non è presente un accordo bilaterale con lo Stato Italiano), al fine della liquidazione dello stesso, documentazione idonea, ovvero certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotti nelle forme di legge, dai quali risulti la non possidenza, o la non disponibilità, di immobili ad uso abitativo per tutti i componenti del nucleo familiare.
L’applicazione dei DPR n.394 del 1999 e n.445 del 2000 all’interno del bando permetterà alla PA di avere la certificazione che chi fa richiesta di aiuti sociali sia realmente indigente e non abbia immobili o altri redditi nel proprio Paese di origine visto che nel citato bando si parla solo di immobili presenti sul territorio nazionale. Situazione diversa invece per il bando alloggi erp e per il contributo affitto ove il requisito di impossidenza all’estero risulta presente.