La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata in data 13/10/2022, ha stabilito che, ai fini dell’esenzione, per “abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
Con tale pronunciamento, la Suprema Corte ha cancellato il precedente requisito richiesto della residenza anche del nucleo familiare. Venuto meno quest’ultimo riferimento deve considerarsi legittima l’esenzione IMU per l’abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all’interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi.
Nel caso di specie, infatti, “non è contestato che la contribuente risieda nell’immobile oggetto dell’accertamento e che ivi dimora”.
Per poter usufruire dell’esenzione, il cittadino deve dimostrare che dimora nell’abitazione producendo apposita documentazione probatoria costituita dagli allacciamenti delle utenze (Acqua, luce e gas.) L’esistenza di tali elementi è facilmente controllabile anche dal comune , che può accedere alla banca dati presso la anagrafe tributaria.
L’eventuale rimborso spettante, in possesso di tutte le condizioni stabilite dalla legge, deve essere richiesto dal contribuente entro 5 (cinque) anni dal pagamento, a pena di decadenza. L’istanza di rimborso in carta libera.
A nostro avviso, il comportamento del comune non è stato lungimirante in quanto alle prime sentenze negative dalla giustizia tributaria a livello nazionale, avrebbe dovuto adeguare aumentando l’apposito fondo, onde evitare che negli anni successivi ci fosse un esborso eccessivo da incidere negativamente sul risultato delle spese correnti.
Premesso che Ie pertinenze seguono la stessa normativa relativa all’abitazione ad ornamento ed uso, si fa presente che le stesse beneficiano dell’esenzione I.M.U. se di ornamento all’abitazione esente e sono classificate in categorie in C/2 – C/6 e C/7.
E’ ovvio che se più pertinenze sono rappresentate in catasto, nella stessa categoria per esempio n. 2 C/2, una delle due deve essere assoggettata a I.M.U. In tal caso si consiglia di far rientrare nella esenzione quello con la rendita maggiore. Oppure , se le caratteristiche delle pertinenze lo permettono una delle due può essere accatastata in una categoria diversa.
Calenzano Futura