Ottavo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato“, curata dagli avvocati Elisa Baldocci e Marco Baldinotti.
Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].
Gentile Avvocato, Le scrivo per conto di alcuni condómini, che costituiscono un condominio di 50 appartamenti. Abbiamo tutti ricevuto (anche chi ha sempre pagato regolarmente tutte le bollette) una lettera da parte della Società gestore del servizio idrico, la quale comunicava a ciascuno di noi che, a seguito del mancato pagamento di alcune fatture del Servizio idrico integrato relative all’utenza intestata al Condominio, indicando una morosità di diverse migliaia di euro. Contemporaneamente ci viene dato avviso che nei prossimi giorni sarà limitata o interrotta la fornitura idrica, se non saranno saldate. Cosa possiamo fare? E Loro, possono comportarsi così, con noi utenti incolpevoli?
“Caro lettore, sempre più frequentemente capita che utenti diligenti, in pari con tutti i pagamenti delle bollette, rischino di vedersi sospendere l’approvvigionamento dell’acqua, pur avendo sempre pagato. Il tema è pertanto delicato e investe una pluralità di soggetti, fra i quali l’Amministrazione di Condominio e il soggetto che si occupa di inviare le fatture. Infatti, ogni condominio decide diversamente: occorre capire chi sia il soggetto deputato alla riscossione dei crediti. Questo è uno aspetto non da poco, perché cambia radicalmente su chi dovrà farsi carico di intimare i singoli morosi.
Più in generale sarebbe opportuno ricordare alla Azienda gestore del servizio idrico che il principio della responsabilità passiva dei condomini, relativamente alle utenze dei condomini, raggruppate con un unico contatore del gestore, è stata superata dalla giurisprudenza formatasi mediante le sentenze della Cassazione Civile. Quest’ultima ha introdotto, ormai da anni, il criterio della parzietà delle obbligazioni condominiali nei confronti di terzi creditori. Inoltre, la Legge 220 del 2012 di riforma del diritto condominiale ha rafforzato l’obbligo di individuare i diretti responsabili prevedendo che “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti se non dopo l’escussione degli altri condomini”, modificando l’art. 63 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile. Non risulta, alla luce delle informazioni che mi avete fornito, che sia stata messa in atto una efficace azione di recupero delle pendenze debitorie, tale da escludere la responsabilità condominiale.
Ricordo, inoltre, che lo stesso DPCM del 29 Agosto 2016, individua quale garanzia soggettiva per l’interruzione della somministrazione di acqua all’utente moroso, molteplici fattori, fra i quali quelli alimentari, igienico sanitari e di tutela della salute, finanche a quelli di tutela della risorsa fio alla necessità di copertura dei costi del servizio a “garanzia dell’equilibrio economico finanziario della gestione”.
Pertanto considerate le pesanti ricadute in termini di disagio sociale causate dall’ interruzione di un servizio primario come l’erogazione dell’acqua, in particolare nel caso di soggetti deboli come anziani e portatori di handicap, sarebbe opportuno, magari con l’ausilio di una Associazione di consumatori, intimare di non sospendere o limitare l’erogazione del Servizio idrico, affinché possano essere individuati percorsi alternativi. Sempre e comunque, però sotto la guida e dopo aver opportunamente informato e coinvolto la propria amministrazione di condominio“.
Avv. MARCO BALDINOTTI