La parola all’avvocato: la nuova compagna dell’ex e le visite dei figli

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa BaldocciMaria Serena Primigalli, Enrico Carti Marco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].


Il mio ex va a convivere con la sua nuova compagna, posso impedirgli di vedere i miei figli insieme a lei?

Genericamente è possibile affermare che non è possibile dare seguito alla richiesta di uno dei due genitori diretta ad impedire qualunque frequentazione e rapporto tra i propri figli ed il nuovo partner dell’ex, laddove la relazione con il nuovo compagno sia ormai consolidata e purché non vi sia un pregiudizio significativo per la prole.

Questa è la regola base proveniente dal principio della bigenitorialità dato che, dopo separazione e divorzio viene meno il vincolo coniugale, ma non quello dovuto alla “coppia genitoriale”, ragion per cui i figli, anche se è terminata la “coppia coniugale” o comunque l’unione familiare dei due genitori, hanno diritto alla partecipazione attiva alla vita di entrambi i genitori nella totalità della quotidianità.

Non è raro vedere, un po’ trasportati dall’astio, un po’ per vecchi rancori o gelosie ancora non terminate che uno dei due genitori si batta per inserire, anche negli eventuali accordi, limiti o divieti per i nuovi eventuali partner dell’ex, o comunque sia, anche laddove non previsti nelle fasi di separazione o divorzio, o comunque di regolamentazione dei rapporti fra genitori e figli minori al termine della relazione more uxorio, non di rado si assiste alla richiesta di simili divieti di frequentazione posti da un genitore nei confronti dei figli in merito al nuovo partner dell’ex; tali “imposizioni”, oltre a potersi ripercuotere negativamente sui figli risultano del tutto ingiustificate, oltre che illegittime.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 283/2009 ha disposto che è giustificato il divieto per il nuovo partner di incontrare i figli della compagna, sussistendo magari una relazione stabile ed equilibrata.

Anche il Tribunale di Milano, sez. IX civ. con ordinanza 23 marzo 2013, ha ribadito che “il genitore separato ha diritto di coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale, sempre che non vi sia un pregiudizio per il minore, ed adottando le cautele richieste dal caso. Potrebbe infatti configurarsi un’ipotesi di lesione del diritto di visita con pernottamento nell’ipotesi in cui si vietasse al convivente del genitore non collocatario di frequentare il figlio del proprio partner”.

Nell’ordinanza del Tribunale di Milano possiamo leggere che:“la migliore letteratura psicologica sul punto ritiene che il graduale inserimento dei nuovi compagni, nella vita dei figli di genitori separati, corrisponda al loro benessere, dove madre e padre abbiano cura e premura di far comprendere alla prole che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali”.

Non vengono tutelati sentimenti di gelosia verso il partner dell’ex, anche se esistono casi in cui uno dei coniugi potrebbe porsi nella posizione di avanzare al Giudice una richiesta per ottenere una pronuncia che disponga una limitazione alla frequentazione dei nuovi partner.

Ovviamente il Giudice, per arrivare ad una pronuncia di tal genere dovrebbe subordinare la decisione ad una profonda analisi del caso di specie, all’esito della quale si possa, con certezza e oltre ogni ragionevole dubbio, ritenere che dalla frequentazione col nuovo partner possa derivare un pregiudizio per il benessere psico-fisico dei figli.

Ponendo poi il caso in cui, a seguito di un divorzio la casa familiare/coniugale, sia assegnata alla ex moglie convivente con i figli minori, con previsione di un assegno di mantenimento alla stessa, laddove questa decidesse di far andare il nuovo compagno a vivere con lei presso quella dimora, nulla vieterebbe, in teoria, che un altro uomo vada a vivere nella casa coniugale, con la libertà della formazione di un nuovo nucleo familiare. Tuttavia la realizzazione di una convivenza stabile determina la perdita dell’assegno di mantenimento in capo alla moglie, la quale – anche se dovesse venir meno la nuova relazione – non potrebbe più chiedere il contributo all’ex marito una volta perso il relativo diritto.

La Cassazione è ormai pacifica nel sostenere che l’instaurazione di un legame solido, basato su una convivenza continuativa, fa perdere all’ex moglie il diritto ad essere mantenuta. Questo non vale invece per i figli, i quali vanno mantenuti fino alla raggiunta indipendenza. Tutto questo sempre alla luce del fatto che la nuova relazione non dovrebbe creare problemi nei figli laddove questi fossero ancora piccoli.

In tal caso infatti, su ricorso dell’ex coniuge, l’ex potrebbe essere costretto dal tribunale a iniziare la nuova relazione in forma graduale, prima con frequentazioni sporadiche – cui parteciperanno i figli – e poi man mano sempre più assidue. Il Giudice potrebbe impedire alla donna di ospitare il nuovo compagno favorendo prima un contatto tra questi e la prole, per introdurne la figura ed evitare scossoni emotivi, questo solo per perseguire totalmente solo l’interesse dei minori. Ne deriva che laddove la presenza di un nuovo uomo non sia mal vista dai figli, non ci sono motivi per opporsi all’inizio della convivenza.

La posizione della giurisprudenza della Cassazione con la sentenza n. 11448 del 10.05.2017 pone l’accento solo su di un caso in cui può essere vietato al genitore divorziato di far frequentare il nuovo partner ai figli, ossia quando questi ultimi “potrebbero essere turbati da tale circostanza” .

Evidentemente devono sussistere motivazioni concrete e comprovate. Non basta infatti che la separazione sia intervenuta “per addebito” e che il nuovo partner sia proprio colui col quale è avvenuto il tradimento dell’ex.

La Cassazione già all’interno della sentenza n. 283 del 2009 ha chiarito che “l’ex-coniuge ha tutto il diritto di frequentare un nuovo partner anche in presenza dei figli”.

In ogni caso e sopra ogni questione comunque la regola per eccellenza dovrebbe essere sempre quella del buon senso: il necessario confronto fra i due ex coniugi genitori che insieme decidano come tutelare i figli e se i tempi sono ritenuti maturi per fargli conoscere il nuovo compagno.

Il tempo al condizionale è ovviamente una necessità dato che molto spesso questo non accade e si finisce di nuovo uno contro l’altro ed i figli finiscono per essere usati come uno strumento per vendette e rancori in fase di divorzio.

 

Avv. Maria Serena Primigalli Picchi

2 COMMENTI

  1. Buongiorno Nn sono ancora separata legalmente mio marito può presentare la sua amante Com compagna grazie

  2. Salve . Ho una figlia di 16 anni e suo padre si è rifidanzato . Ma la sua donna non vuole che lo contatti .. parole sue :mai più . Io lo contatto solo per i doveri di padre nei confronti della figlia . Per scuola e documenti . Ora secondo lei . Dovrei mandare missive con mia figlia che diventerebbe un piccione viaggiatore . Cosa devo fare . Grazie

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