Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena Primigalli, Enrico Carti e Marco Baldinotti.
Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].
Gentile avvocato, esiste un “diritto dei nonni” a veder tutelato il proprio rapporto con un nipote, laddove si interrompa la relazione tra i genitori del minore come è successo nella nostra famiglia?
“Gentile lettore,
l’evoluzione normativa in materia, ed il relativo dibattito giurisprudenziale, hanno portato al riconoscimento della titolarità di un vero e proprio diritto di visita degli ascendenti, qualificato dall’art. 317-bis cod. civ. come “diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”, ed alla esclusione in via ordinaria della possibilità di opposizione dei genitori rispetto a tale diritto nell’esercizio della loro potestà sui figli, salvo che tali rapporti corrispondano all’interesse preminente del minore.
A tal fine, l’art. 317-bis, comma 2, del nostro codice civile assicura così una esplicita forma di tutela del diritto di visita degli ascendenti.
Ovviamente il rapporto “nonni-nipoti”presenta un’importanza enorme per la crescita del minore, i nonni infatti ricevono questa tutela dallafacoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria per far valere il loro diritto di visita e l’assicurazione del suo carattere continuativo, inteso come mantenimento di “stabili e produttive relazioni personali con i nipoti”, laddove i genitori non lo consentano.
Tale diritto è sancito dagli artt. 315bise 317 bis c.c. ; l’art. 315 bisc.c., introdotto dall’art.1 comma 8 della Legge n.219/2012 e prevede che “il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”.
La presenza dei nonni, nella vita di un bambino è importante, non solo per la necessaria conoscenza delle proprie origini, ma anche per una formazione completa della personalità.
Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha confermato questo principio all’interno della sentenza n.107/2015 dove viene spiegato come il diritto al rispetto della vita privata e familiare, assicurato dall’art.8 della CEDU, include anche il diritto dei nonni ad avere una relazione stabile con i nipoti.
Ciò che è riconosciuto a livello europeo è una nozione di famiglia più ampia rispetto a quella tradizionale, la tutela viene estesa anche ai legami fondati semplicemente su rapporti biologici e ribadisce il dovere di adottare rapidamente tutte le misure necessarie al ricongiungimento, posto che il trascorrere del tempo può determinare conseguenze anche irrimediabili nei rapporti endofamiliari.
La stessa Corte di Giustizia, con la recente sentenza del 31 maggio 2018, ha sottolineatoche la nozione di “diritto di visita”, deve essere interpretata comprendendo anche il diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti minorenni.
Ad esempio laddove siano presenti condotte ostative al diritto di visita dei nonni e di una zia poste in essere dal padre della minore, è stato precisato che l’accertamento ex art. 155 cod. civ. ha ad oggetto l’accertamento del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, questo per una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata.
Dopo una disamina del piano giuridico e giurisprudenziale odierno, in capo ai nonni è certamente individuabile un vero e proprio diritto soggettivo, in termini di diritto al mantenimento di “rapporti significativi” con i nipoti, che si traduce essenzialmente nella possibilità di reclamare l’effettività del diritto di visita– all’interno ed oltre le situazioni di conflittualità familiare – a fronte dei comportamenti ostativi dei genitori.
L’esercizio di tale diritto di visita (o. più in generale, la frequentazione) realizza un effetto positivo sul piano della crescita relazionale, affettiva ed educativa del minore, e quindi viene riconosciuta la necessità, il diritto dei nonni,ad unatutela piena ed incondizionata.
Quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzia in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l’adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, questo comporta unarinforzata tutela del diritto di visita dei nonni “che ha consistenza di un vero e proprio diritto soggettivo, essendo tutelato in via principale, indipendentemente dalla situazione di crisi ed anche nei confronti di una volontà comune di genitori, sia pure subordinatamente ad una valutazione dell’interesse del minore”.
Il pensiero costante della giurisprudenza ritiene che sussista l’obbligo dei genitori di salvaguardare l’interesse del minore a non essere privato, nel suo percorso di crescita e formazione, dell’apporto e della frequentazione degli ascendenti. Infattii nipoti hanno diritto a frequentare i nonni, soprattutto quando hanno con gli stessi relazioni significative, e come scrivono i giudici di merito “Il bagaglio di memoria e affetto di cui i nonni sono portatori va preservato, valorizzato e distinto da quello genitoriale, anche in situazioni di particolare difficoltà”.
Anche i giudici della Corte di appello del Tribunale di Venezia ribadiscono altresì che “il rapporto nonni-nipoti rientra nel necessario bagaglio di esperienza culturale che i minori devono avere in vista di una formazione completa della loro personalità. La presenza dei nonni, inoltre, assume rilevanza quale necessaria conoscenza che i minori debbano avere delle proprie origini e della loro formazione educativa, in funzione di una loro crescita serena ed equilibrata”.
Inoltre, abbraccciando anche altri parenti, l’atteggiamento del padre che vietava agli zii di frequentare il nipote, era lesivo proprio del diritto del bambino ad avere rapporti significativi con ascendenti e parenti. I minori hanno diritto a crescere in famiglia, intendendo come famiglia non solo quella nucleare, formata dal padre e dalla madre, ma: genitori, nonni, zii, zie, cugini, cugine. Statuendo così che “deve essere sempre garantito al minore il diritto ad avere una famiglia in cui crescere, a prescindere dai dissapori e dai litigi degli adulti, e a mantenere i suoi rapporti con tutti gli altri parenti”, pertanto si può dire che zii e nipoti hanno diritto di vedersi, indipendentemente dalla volontà dei genitori. E questo diritto degli zii di vedere i nipoti può essere ovviamente fatto valere in Tribunale.
Il Codice Civile contiene un articolo dedicato appositamente ai nonni e al loro diritto di vedere i nipoti, avendo diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
Laddove i genitori o chiunque altro ostacola l’esercizio di tale diritto, il nonno può rivolgersi al tribunale (quello del luogo di residenza abituale del minore) e chiedere al giudice di adottare tutti i provvedimenti che ritenga più opportuni a realizzare l’interesse del minore.
Adesso anche l’Unione Europea ha riconosciuto il diritto di visita ai nonni nei confronti del nipote minorenne dopo il divorzio (o la separazione) di mamma e papà. E ciò perché il regolamento Bruxelles II bis non riconosce solo in favore dei genitori la garanzia di continuare a frequentare il minore ma anche alle altre figure affettive con le quali è opportuno che l’interessato conservi relazioni personali.
In primis gli ascendenti, dunque i nonni.
A decidere le modalità della visita sarà ovviamente il giudice del luogo in cui il minore risiede“.
Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI
Salve volevo chiedere in merito ha una questione molto delicata dopo aver cresciuto mio nipote per 7 anni perché la mamma alla nascita non lo dichiarato quindi ho dovuto firmare per l’affidamento di mio nipote che aveva solo la patriapodesta l’anno scorso cioè nel 2019 ha dichiarato il bambino però il problema e che si e presa ha mio nipoti dopo 7 anni che ha vissuto con me ed ho sopperito ha tutte le spese economiche e la mamma non ha mai visto il bambino per 7 anni e non ha contribuito ne economicamente ne psicologicamente alla crescita di mio nipote dopo tutti questi anni se le portato ha vivere in Calabria strappandolo dalle sue radici e vuole che io lo veda 2 volte all’anno io sto male per questa situazione non vorrei perdere l’affetto di mio nipote che ha vissuto ed e cresciuto con me da quando e nato come posso fare perché mi accompagna il bambino a casa per stare un paio di giorni con lui così mi spetta per diritto grazie
Buonasera,
abbiamo inoltrato la domanda agli avvocati.
Grazie