La parola all’avvocato: messaggi WhatsApp sono prova scritta per recupero credito?

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Internet-WhatsApp
Foto: Pixabay

Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena PrimigalliMarco Baldinotti e Martina Pernici.

I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].


L’evoluzione tecnologica ci ha portato, sempre più, a far uso di device e strumenti digitali nella comunicazione quotidiana, tanto che le conversazioni via mail e messaggistica istantanea possono contenere veri e propri obblighi giuridici. Si tratta, in altri termini, di stabilire, da una parte, se la corrispondenza scambiata tra le parti tramite messaggi WhatsApp, nella quale una parte si riconosce debitrice nei confronti dell’altra, sia utilizzabile come prova scritta ai fini di un ricorso per decreto ingiuntivo e, dall’altra la valenza della ricognizione del debito o promessa di pagamento ex. art 1988 c.c.

Per quanto riguarda il primo punto ai sensi dell’art. 633 c.p.c. il giudice concede il decreto ingiuntivo a chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una quantità determinata di cose fungibili o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, quando è data prova scritta del diritto fatto valere. Ai sensi dell’art. 634 c.p.c. sono prove scritte le promesse unilaterali per scrittura privata. Dunque, le conversazioni e chat intrattenute su WhatsApp o su altra applicazione di messaggistica possono ben essere prodotte in giudizio come prova per l’emissione di un decreto ingiuntivo; a tal fine, la legge n. 40 del 2008 equipara i messaggi WhatsApp ai normali documenti. È bene precisare, però, che tali messaggi non soddisfano i requisiti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso, dal momento che non possono essere considerati documentazione sottoscritta dal debitore, data la provenienza ignota e mancando la garanzia sulla certa e reale identità del mittente.

L’art. 2712 c.c. prevede che le riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Ai sensi del successivo art. 2719 c.c. le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la conformità all’originale non è espressamente disconosciuta ovvero è attestata da pubblico ufficiale. Dunque, la copia su formato digitale o cartaceo di un documento informativo costituisce una riproduzione meccanica equiparata alla fotocopia e potrà essere considerata come prova, qualora non espressamente disconosciuta dalla controparte, la cui contestazione dovrà essere accompagnata da fondate motivazioni che la giustifichino, come ad esempio la mancanza della data.

Plurime pronunce della Corte di Cassazione si sono espresse nel senso che “l’Sms o l’email costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c., con la conseguenza che formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime.” (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5141; Cass. 17 luglio 2019, n. 19155; Cass. 14 maggio 2018, n. 11606).

La Cassazione ha riconosciuto a pieno il valore probatorio di SMS e di immagini contenute in MMS (si veda: Cass. Civ. 11/5/05 n. 9884), con la precisazione che in caso di disconoscimento della fedeltà del documento all’originale, sarà il giudice ad accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova. Da ultimo, un’importante pronuncia si è avuta con la sentenza n. 231 del 10 marzo 2017 in tema di riconoscimento di un debito via WhatsApp. Nel caso di specie è stato riconosciuto esistente un contratto di mutuo tra le parti, le quali avevano intrattenuto una relazione. Il prestito effettuato all’amante per acquistare un’auto è stato riconosciuto sulla base del contenuto di conversazioni intrattenute su WhatsApp e prodotte in giudizio, dalle quali emergeva l’impegno della mutuataria a restituire le somme avute in prestito. Il giudice ha accertato che tra le parti non vi era una stabile relazione di convivenza ma, trattandosi di mera relazione amorosa, la dazione di denaro di una parte all’altra (risultante dalla chat) è stata considerata a tutti gli effetti un prestito, con conseguente obbligo di restituzione delle somme.

Tuttavia, è opportuno puntualizzare che i messaggi scambiati tramite WhatsApp o altre applicazioni non sono idonei a costituire idonea prova scritta per la concessione del decreto ingiuntivo, se mancano del supporto digitale. La stessa Cassazione ha stabilito che “è legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l’istanza di acquisizione della trascrizione di conversazioni, effettuate via ‘WathsApp’ e registrate da uno degli interlocutori, in quanto, pur concretandosi essa nella memorizzazione di un fatto storico, costituente prova documentale, ex art. 234 cod. proc. pen., la sua utilizzabilità è, tuttavia, condizionata all’acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, al fine di verificare l’affidabilità, la provenienza e l’attendibilità del contenuto di dette conversazioni.” (App. Caltanissetta, 07/04/2016).

Dunque, le conversazioni WhatsApp e gli sms estratti dall’utenza telefonica e prodotte con trascrizione su fogli word sono prive di valore probatorio, se non accompagnate dal supporto materiale. La prova potrà comunque entrare nel processo attraverso la testimonianza di una persona che abbia letto in via diretta il contenuto dei messaggi, ancora attraverso la stampa dello screenshot del display o tramite l’allegazione di una chiavetta usb che contenga il documento. Può essere richiesta anche la consulenza tecnica in caso di contestazione dell’autenticità del messaggio, chiedendo al giudice di nominare un perito, il quale esaminerà il supporto e la chat e ne riporterà il testo su carta; è, inoltre, possibile munirsi di copia conforme con autenticazione.

L’altro istituto considerato è la ricognizione del debito o promessa di pagamento. Ai sensi dell’art. 1988 c.c. La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare  il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria. La ricognizione del debito consiste in una dichiarazione unilaterale recettizia che non integra autonoma fonte di obbligazione ma ha l’effetto di confermare il rapporto fondamentale preesistente e di determinare l’inversione dell’onere della prova: non spetterà al creditore provare il rapporto ma starà al debitore confutare l’esistenza dello stesso. La promessa di pagamento c.d. titolata, cioè che fa riferimento a un rapporto fondamentale spiega gli effetti di cui all’art. 1988 c.c. in tema di ripartizione dell’onere della prova, dispensando il creditore-promissario dall’onere di provare l’esistenza del rapporto, il quale è presunto fino a prova contraria, prova che spetterà al promittente.

La ricognizione di debito costituisce una dichiarazione unilaterale ricettizia, non invocabile da colui che, pur in possesso del documento, non risulti esserne il destinatario. È vero che la dichiarazione, inefficacie come riconoscimento di debito, può valere come prova del rapporto debitorio, ma a questo fine è necessario che essa sia dotata di una valenza confessoria; essa deve contenere l’ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante, i quali integrano la causa giustificatrice del negozio ricognitivo, altrimenti occorre la presenza di altri elementi di prova che dimostrino, in concorso con la dichiarazione, l’esistenza dell’asserito rapporto debitorio. Dunque, è importante verificare se colui che richiede il pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., sulla base di altro titolo o rapporto con il promissario-creditore (a titolo di esempio l’erede o il cessionario del credito), sia a ciò legittimato. Al quesito parrebbe darsi risposta affermativa, in quanto la stessa Corte di Cassazione ha riconosciuto che “la ricognizione del debito, prevista dall’art. 1988 c.c., costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, esonera dall’onere di provare il rapporto fondamentale soltanto il soggetto al quale è stata indirizzata, a meno che non contenga l’indicazione della “causa debendi”: in tal caso, anche il cessionario del credito, quale successore a titolo particolare nel rapporto obbligatorio oggetto della scrittura ricognitiva, può avvalersi della presunzione correlata alla sua sottoscrizione.” (Cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 20/12/2016, n. 26334).

Avv. MARTINA PERNICI

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