“La parola all’avvocato”: la legittimità dei gruppi Whatsapp

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ilcorrieredellacitta.com

Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena PrimigalliMarco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

Gentile avvocato, tempo fa ho letto il suo articolo sui gruppi Whatsapp e le offese che dentro questo venivano mosse al datore di lavoro. Adesso mi trovo in una situazione spiacevole, ho creato un gruppo fra i miei colleghi per praticità lavorativa, e mi son trovato difronte ad uno di loro che minacciava di denunciarmi se non lo toglievo dal gruppo dato che non mi aveva detto di poterlo inserire. Sono un tipo un po’ ansioso, secondo Lei può denunciarmi davvero?
Caro lettore, nei giorni nostri spesso sottovalutiamo la portata di Whatsapp e la sua diffusione, e soprattutto non teniamo in considerazione che non tutti amano allo stesso modo questa piattaforma di comunicazione.

Anche se siamo spinti a ritenere che tutto debba necessariamente essere di pubblica condivisione, questo non risponde alla verità assoluta, perché esistono persone che non amano si condivida la loro immagine ad esempio su Facebook, mediante la pubblicazione di una foto in cui si vedono ritratti, ci sono persone che non gradiscono che il proprio contatto sia divulgato, seppur ad una limitata platea di persone.

Infatti ritrovarsi in un gruppo della spropositatamente usata app significa far conoscere il proprio numero di telefono a persone che, molto probabilmente, non si conoscono.

Comportamenti del genere, oltre ad essere fastidiosi, configurano veri e propri illeciti penali e chi vi si oppone ha tutto il diritto di farlo.

Esistono infatti vere e proprie norme giuridiche di comportamento da cui non si può prescindere, non solo, infatti, sarebbe educato chiedere il consenso prima di divulgare il numero di telefono di chiunque, ma soprattutto sarebbe importante capire che chi contravviene a questa regola commette un reato.

La domanda che solitamente ci si pone quando si viene inseriti in un gruppo è: chi ha dato il permesso a queste persone di inserirmi? Posso oppormi a questa invadenza? Spesso le persone si affidano allatecnologia senza tenere minimamente in considerazione la legge, andando così incontro a situazioni scomode.

La norma che vieta l’inserimento di una persona in un gruppo WhatsApp senza il suo preventivo consenso è l’art. 167, capo II – Illeciti penali– intitolato “Trattamento illecito di dati” del Dlgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che prevede:” Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, e’ punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni”.

A seguito della lettura appare evidente che inserire una persona all’interno di un gruppo Whatsapp, senza il preventivo rilascio del consenso, è considerata una forma di comunicazione o diffusione di un dato (il numero di telefono), illecita e quindi penalmente perseguibile.

Non rileva minimamente che la persona che lo diffonde sia un collega di lavoro o un amico al quale noi stessi abbiamo dato il nostro numero di telefono, infatti la persona che crea il gruppo non è certo il titolare del numero e quindi del dato personale, pertanto, a meno che non abbia ricevuto il nostro preventivo consenso non può comunicarlo o diffonderlo a nessuno.

Qualche anno fa è diventato famoso il caso di un uomo che ha diffuso su internet il numero ditelefono di un’altra persona senza il consenso di quest’ultima. E’ proprio per questo motivo, infatti, che il Tribunale di Milano all’epoca ha condannato l’uomo a scontare una pena, ritenendo il comportamento un vero e proprio reato.

Eppure bisogna sapere che, una volta ottenuto, il numero di telefono di una persona, che sia di un amico, un collega o un semplice conoscente, dovremmo tenerlo per noi. Questo perché, appunto, trasmettere il numero equivale a commettere una violazione della privacy del titolare del numero di telefono.

Anche il Garante privacy precisa che: “Con l’evoluzione delle nuove tecnologie, altri dati personali hanno assunto un ruolo significativo, come quelli relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono) e quelli che consentono la geo localizzazione, fornendo informazioni sui luoghi frequentati e sugli spostamenti.”Interpretazione che viene ampiamente condivisa dalla Cassazione (sentenza n. 21839/11 del 01.06.2018) essendo tutti i dati personali protetti dalla privacy.

Il numero di telefono è attualmente considerato un dato personale.

Come tutti i dati personali è, infatti, protetto daprivacy.

Quindi prima di inserire qualcuno in un gruppo su Whatsapp, si deve tenere ben presente, come sopra chiarito dalla Cassazione, che il titolare di un numero di cellulare, così come di una rete fissa, ha tutto il diritto a non divulgare la propria utenza, e che pertanto, condividere il numero di cellulare di questo soggetto terzo è considerabile reato di illecito trattamento dei dati altrui, e pertanto come nel suo caso, senza preventivo consenso, passibile di ricevere una denuncia per violazione della privacy.

Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI

 

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