“La parola all’avvocato”: l’amministratore di sostegno, chi è e quali sono i suoi compiti

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Diciottesimo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato“, curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena PrimigalliMarco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].

Gentile avvocato, le scrivo perché mi trovo a vivere una spiacevole situazione con mia madre di 83 anni, alla quale hanno riscontrato una brutta forma di demenza senile. Purtroppo, sempre più velocemente, si ritrova senza più orientamento nello spazio, e comincia a faticare a riconosocere anche i familiari più stretti, qualche volta anche me e mio padre. Ho sentito dire che esiste una figura, quella dell’Amministratore di sostegno, che può venirci in aiuto. Ma in cosa consiste? E quanto ci costerà?
“Gentile lettore, la sua situazione è comune a quella di molte altre famiglie. Quando un parente si ammala di una qualche malattia, che colpisce non solo il fisico ma anche la mente, ci si trova a dover gestire molte questioni senza sapere come fare.

L’amministrazione di sostegno è un primo passo, e viene in aiuto anche e soprattutto per le persone che spesso vivono da sole. L’art.404 del codice civile ci dice che “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza”.

La legge che ha introdotto nel nostro ordinamento questa importante figura, nasce sulla spinta della necessità di creare una figura che tenesse il piu possibile in conto le capacità del beneficiario, seguendone le inclinazioni personali. Ma non solo. Questa figura permette di rispettare le scelte esistenziali, assicurando una misura di protezione adeguata e meno invasiva e, soprattutto, commisurata alle concrete esigenze di tutela della persona. L’istituto della amministrazione di sostegno ha permesso di limitare le gravi conseguenze derivanti dall’applicazione dell’interdizione e dell’inabilitazione, che molto spesso provocavano la totale esclusione del soggetto dai suoi interessi e dalle sue attività.

L’obiettivo della nuova legge è quello della maggiore inclusione sociale possibile del beneficiario, in questo caso sua madre. Ne discende che il sostegno non sia limitato al solo ambito patrimoniale ma si estende anche e soprattutto alla sfera personale, ai bisogni e alle aspirazioni dell’interessato, in una parola alle forme di manifestazione dell’essere umano nella sua complessità: quali, per esempio, il diritto ad una abitazione adeguata, alla cura della salute, alla vita di relazione, alle esgienze di svago etc…

Quindi l’amministrazione di sostegno è importante figura che consente al beneficiario di poter continuare a svolgere una vita dignitosa, avendo qualcuno al proprio fianco che ne cura gli interessi. Interessi che abbiamo visto essere di varia natura. Non solo questioni amministrative ed economiche, come la cura dei propri conti correnti e il pagamento delle bollette, solo per fare qualche esempio, ma anche la gestione della propria situazione sanitaria, di concerto coi medici, oppure ancora l’assunzione di una badante, la ricerca di un acquirente per la propria casa, oppure ancora la richiesta di invalidità all’Inps e, perché no, la cura della propria causa di seperazione o di divorzio.

Questi sono gli ambiti in cui si trova ad operare l’amministratore di sostegno, in maniera molto generica. L’aspetto positivo è, oltre a quello di influire positivamente sull’amministrato, quello di permettere alla famiglia di essere coadiuvata in molte importanti attività, sempre e comunque nell’interesse dei propri cari.

Infatti, l’art.409 c.c. ci ricorda che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la presenza necessaria dell’amministratore di sostegno. In pratica, questa figura accompagna l’amministrato in un difficile momento della propria esistenza, sia esso temporaneo o indeterminato.

E’ opportuno ricordare che l’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità. Oppure, come nella maggioranza dei casi, il giudice può designare un amministratore, preferendo, ove possibile, il coniuge, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, infine il parente entro il quarto grado.

Per la complessità delle questioni che spesso ci si trova a dover affrontare, suggerisco sempre la nomina di un avvocato o altro professionista, che conoscono le mille implicazioni della vita di tutti i giorni. E’ presente per questo, un apposito elenco in ogni Tribunale.

La funzione di amministratore di sostegno è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’attività. Allo stesso modo è gratuita la richiesta della sua nomina.

Ad ogni modo, suggerisco sempre, per avere maggiori informazioni, di rivolgersi presso uno sportello CAF/Patronato oppure direttamente ad un professionista, medico, avvocato o commercialista“.

Avv. MARCO BALDINOTTI

 

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