“La parola all’avvocato”: il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

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Nono appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato“, curata dagli avvocati Elisa Baldocci e Marco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].

Gentile Avvocato abito in un condominio e da un po’ di tempo si sono trasferiti nell’appartamento sopra al mio un gruppo di giovani studenti. Di giorno fortunatamente non ci sono quasi mai ma la sera fino a tarda notte fanno confusione mettendo musica e parlando con toni di voce altissimi. Abbiamo cercato di parlare loro e di spiegargli che la notte dobbiamo dormire per poter andare a lavorare il giorno dopo poi abbiamo provato a mandargli delle lettere tramite l’amministratore di condominio e abbiamo parlato anche con il proprietario dell’appartamento ma i nostri sforzi sono stati vani. Cosa possiamo fare? La situazione è insostenibile noi siamo davvero esasperati.
Sicuramente a molti di noi è capitato di sentire dei rumori molesti provenire dal proprio vicino e ci siamo trovati nella situazione di non sapere come comportarsi per vedere riconosciuto il proprio, sacrosanto, diritto al riposo notturno.

Ebbene, quello che forse non tutti sanno è che un comportamento del genere può integrare gli estremi di uno specifico reato; infatti l’articolo 659 del codice penale punisce espressamente il “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” con una pena che può variare dalla semplice ammenda (di importo massimo pari a 309 euro) fino alla pena detentiva, ovvero “con l’arresto fino a tre mesi”.

Resta dunque da capire quando sussistono gli estremi di questo reato, anche noto come “disturbo alla quiete pubblica”, per il quale è possibile rivolgersi alle forze dell’ordine.

La questione è apparentemente molto semplice, perché la norma sembrerebbe consentire a chiunque di denunciare il proprio vicino sol perché questi cono i suoi rumori non lo lasci dormire durante la notte.

In realtà, la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi più volte su tale argomento ed ha espressamente chiarito che non si configura alcun reato “allorquando si tratti di rumori prodotti in un edificio condominiale, ove il disturbo sia arrecato al circoscritto numero di inquilini di appartamenti sottostanti e soprastanti a quello di provenienza dei rumori stessi”.

Tuttavia, se è pur vero che per assumere rilevanza penale il comportamento dell’inquilino molesto debba essere tale da recare disturbo ad un numero indeterminato di condomini, e non solo a quelli delle abitazioni attigue, ciò non significa affatto che quest’ultimi debbano rassegnarsi a subire tali vessazioni notturne.

In questi casi, infatti, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sarà sempre consentito ricorrere al giudice civile per ottenere la condanna del condomino focoso al risarcimento di tutti i danni causati dalla produzione di quei rumori che abbiano oggettivamente superato il limite della “normale tollerabilità”.

Avv. MARCO BALDINOTTI

 

 

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