Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena Primigalli e Marco Baldinotti.
Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].
Buongiorno,
con i colleghi di lavoro intrattenevo conversazioni all’interno di un gruppo whatsapp, nel quale è capitato di prendere in giro sia alcuni clienti, sia e soprattutto il nostro datore di lavoro.
Alcuni di loro mi hanno avvisata di aver precedentemente letto un articolo dove spiegavate ad un lettore che, per offese dirette al datore di lavoro effettuate all’interno di un gruppo whatsapp, avrebbe potuto esser comminato un licenziamento, pertanto mi hanno consigliato di chiudere direttamente il gruppo.
A me non sembra corretto, perché il gruppo è tra di noi, e solo per far due chiacchiere, ma vorrei qualche precisazione in merito.
“Gentile lettore,
alla domanda dell’allora richiedente ponemmo l’accento sul fatto che in quel dato periodo, in un caso simile il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro aveva ritenuto che un licenziamento di quel tenore fosse sorretto da una giusta causa di recesso, rilevante ai sensi dell’art. 2119 c.c., proprio perché, mediante la creazione, condivisa con i propri colleghi di lavoro, di un gruppo Whatsapp intitolato al proprio superiore gerarchico “ha intenzionalmente posto in essere una condotta volta a denigrare il proprio responsabile di lavoro, da lui apostrofato con epiteti palesemente e pacificamente offensivi e denigratori, sicuramente idonei a sminuire la credibilità e autorevolezza, trattandosi tra l’altro di un gruppo whatsapp in cui sono presente esclusivamente dipendenti della resistente e creato in parallelo a quello utilizzato dal datore per comunicare i turni e gli ordini di lavoro”; infatti mediante la sua condotta un lavoratore del genere incide sul buon andamento “gestionale ed organizzativo della società che, attraverso l’impiego di un responsabile delegittimato davanti ai propri dipendenti, non può evidentemente esercitare le proprie prerogative gestionali e organizzative in maniera corretta e funzionale”.
Oggi possiamo prendere le mosse da un recentissimo caso che invece è approdato direttamente alla Suprema Corte di Cassazione. Il lavoratore in questione aveva insultato i propri capi all’interno di una chat privata di gruppo, adoperando pensanti aggettivi e invettive nei confronti dell’amministratore delegato della società.
Qualcuno dei colleghi aveva ben pensato di fare una stampa di tale chat e l’aveva mostrata allo stesso amministratore delegato, che a quel punto indignato dal comportamento del dipendente, aveva deciso di far scattare il licenziamento.
Il lavoratore dipendente ovviamente aveva presentato ricorso contro quel licenziamento che era ritenuto illegittimo, in quanto quelle conversazioni erano “private”, e la vicenda è approdata in Cassazione.
La Suprema Corte, ha ritenuto quelle conversazioni inutilizzabili, sottolinenando così la natura di quella speciale corrispondenza privata, alla quale pertanto non era possibile attribuire una valenza diffamatoria.
Nelle motivazioni della Corte possiamo leggere che insultare i propri capi non può essere motivo di licenziamento, quando tali insulti vengono riportati all’interno di chat che sono chiuse, perché comunque rappresentano esclusivamente conversazioni private, e pertanto trattandosi di una corrispondenza privata possiede la caratteristica dell’inviolabilità.
I giudici hanno così sentenziato che nel caso in cui al datore di lavoro pervenga una copia di una schermata di insulti a lui diretti è da “escludere” ogni forma di “utilizzabilità” del contenuto di tale conversazione, in quanto non a lui inviata direttamente né divulgata in forma pubblica.
Non è possibile infatti attribuire una “valenza diffamatoria” a corrispondenza privata.
La conversazione in oggetto era riservata agli iscritti al sindacato ed “era da essi stessi intesa e voluta come privata e riservata, uno sfogo in un ambiente ad accesso limitato” che “porta ad escludere – si legge nell’ordinanza depositata – qualsiasi intento o idonea modalità di diffusione denigratoria”. “I messaggi che circolano attraverso le nuove forme di comunicazione, ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo, come appunto le chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa ed inviolabile” hanno ricordato infatti i giudici che hanno poi ordinato il reintegro del dipendete licenziato.
Esattamente come nel caso dei soggetti licenziati in tronco dalla società che gestisce ilmarchio Gucci, dove il direttore e 4 responsabili vendite del negozio veneziano erano stati tutti ritenuti colpevoli di aver postato spostato su una chat WhatsApp tracolleghi, immagini goliardiche che ritraevano anche clienti del negozio. Il Tribunale del lavoro di Venezia ha poi annullato quei licenziamenti, proprio in virtù dell’inviolabilità di una chat privata, che viene equiparata alla corrispondenza privata.
Pertanto, cercate di non esagerare con i commenti nei confronti dei vostri datori di lavoro, che possono in ogni momento essere portati a conoscenza di tali affermazioni da qualcuno, perché anche se l’orientamento della Cassazione adesso sembra quello di ritenere illegittimi tali licenziamenti così comminati, non è comunque detto che non si inneschi il meccanismo, che porti in ogni caso a passare dei brutti periodi, lavorativi e non“.
Avv. MARIA SERENA PRIMAGALLI