“La parola all’avvocato”: la condanna nel casellario giudiziale

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Settimo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato“, curata dagli avvocati Elisa Baldocci e Marco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].

Gentile Avvocato, qualche anno fa sono stato condannato per rissa e ho già scontato interamente la pena. Sono alla ricerca di un lavoro ma tutti mi chiedono il casellario giudiziale nel quale mi risulta ancora quella condanna e si rifiutano di assumermi. Posso fare qualcosa?
Caro lettore, il nostro codice penale prevede l’istituto della riabilitazione che consiste in una procedura che consente a chi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna non opposto di chiedere e ottenere, se in possesso dei requisiti, la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario, e, di conseguenza, l’estinzione degli stessi.

Ovviamente, come accennato, la riabilitazione è applicata solo in presenza di determinati presupposti.

Innanzitutto è necessario che siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta.

In casi particolari, il termine triennale è elevato: esso, in particolare, è di almeno otto anni se l’interessato è recidivo e di almeno dieci anni se si tratta di delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Per quanto concerne il secondo requisito per ottenere la riabilitazione ovverosia la buona condotta il richiedente dovrà dimostrare di aver risarcito il danno con dichiarazione della parte lesa o dovrà provare l’avvenuto pagamento mediante assegno con dichiarazione della banca o con esibizione dell’avvenuta offerta reale da parte dell’Ufficiale Giudiziario, oppure deve risultare l’avvenuto risarcimento nella sentenza stessa.

Dovrà inoltre risultare adempiuto l’eventuale obbligo civile derivante dal reato.

L’interessato, però,potrà anche dimostrare di trovarsi nell’impossibilita di risarcire il danno o di adempiere l’obbligo civile derivante dal reato.

Certamente si può condividere la tesi secondo cui le condizioni economiche e personali del reo siano rilevanti sia nel caso in cui rendano impossibile il risarcimento integrale del danno sia quando siano di ostacolo al solo risarcimento parziale.

Un aiuto fondamentale per la definizione in concreto di “buona condotta” è dato dalla giurisprudenza che ha, innanzitutto, chiarito che la riabilitazione presuppone che “il soggetto abbia dato prova di effettivo e completo ravvedimento, dimostrando di aver tenuto un comportamento privo di qualsivoglia atteggiamento trasgressivo ed aver intrapreso uno stile di vita rispettoso dei principi fondamentali della convivenza civile” (Cass. 22 luglio 2011 numero 29490).

Potrai, quindi, chiedere la riabilitazione recandoti personalmente presso l’ufficio di sorveglianza o avvalendoti del tuo legale di fiducia”.

Avv. ELISA BALDOCCI

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