Torna il consueto appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato“, curata dai legali Elisa Baldocci, Maria Serena Primigalli, Marco Baldinotti ed Enrico Carti.
Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].
L”avvocato Maria Serena Primigalli Picchi risponde a una domanda di una nostra lettrice, Marina, che si era rivolta allo studio legale commentando l’articolo La parola all’avvocato: la responsabilità per danni causati dal proprio animale domestico“.
Il proprietario di un cane, chi lo custodisce o chi lo porta a spasso è responsabile dei danni da questo provocati.
E’ il custode dell’animale che risponde civilmente e penalmente di tutti i danni causati ad altri animali o a persone e cose.
Infatti l’obbligo di controllare e custodire il cane sorge ogniqualvolta sia riscontrabile una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e la persona, non essendo necessario nel momento della custodia un rapporto di proprietà in senso civilistico. Non è sempre e solo il proprietario del cane a dover rispondere in caso di danni, ma anche chi lo detiene, seppure temporaneamente.
Infatti in base all’articolo 2052 del Codice civile, il proprietario di un animale, o colui che lo detiene, come nel Suo caso, è responsabile dei danni da questo cagionati, anche nel caso in cui fosse smarrito o fuggito, tranne laddove si riesca a dimostrare il caso fortuito.
Come già precisato all’interno dell’articolo di riferimento, è stato ribadito dalla Cassazione, nella sentenza n.20102 del 2018, l’obbligo di custodia, quindi il dovere di controllare e vigilare affinché l’animale non provochi danni a terzi, situazione che prescinde dalla proprietà dell’animale in base al microchip o all’anagrafe canina, ma vige ogni qualvolta sussista una relazione tra il cane e la persona, anche di semplice detenzione.
Chiunque quindi, al momento dell’incidente, abbia il potere di controllo sull’animale è responsabile dei danni cagionati da quest’ultimo.
Dando questa lettura ovviamente si evince che possa essere tenuto al risarcimento non solo il padrone del quadrupede, ma anche il dog sitter, a cui viene affidato temporaneamente l’animale.
Andando a vedere il significato di “caso fortuito”, applicabile al Suo caso, la domanda da porsi è “se un cane sfugge al guinzaglio mentre viene portato a passeggio si può parlare di caso fortuito?”
Da una lettura della giurisprudenza derivante dalle sentenze dei Tribunali, se un cane nonostante il guinzaglio, strattonando riesce a scappare, chi lo deteneva è responsabile degli eventuali danni provocati.
Quindi, NON viene considerato un caso fortuito il cane che riesce a sfuggire al controllo del padrone, anche se di grossa taglia e dotato di molta forza.
È previsione normativa infatti che sia compito e dovere di chi porta a spasso un cane conoscere l’animale, o comunque chiedere ai padroni prima di tenerlo, quali siano i comportamenti e le caratteristiche dello stesso, e di conseguenza adottare tutte le cautele e le precauzioni necessarie per evitare in ogni modo che questo possa provocare dei danni o anche solo rischi a terzi, come ad esempio l’utilizzo di un guinzaglio adeguato al peso del quadrupede o della museruola.
Anche dal punto di vista penalistico chi porta a passeggio un cane, che sia il proprietario o un accompagnatore temporaneo (amico, coniuge, dog sitter, ecc.) è responsabile dei danni cagionati dall’animale, anche se conseguenti a reazioni “istintive, improvvise o immotivate”.
Ripetiamo come sia necessario dimostrare il caso fortuito nel caso non si voglia vedersi ascrivere alcuna responsabilità, ma la Cassazione anche nella sentenza n.19506 del 2019, ha ribadito che “in assenza di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale tra il comportamento del cane e l’evento lesivo, come ad esempio una condotta colposa dello stesso danneggiato, la responsabilità dei danni causati è imputata a chi si trova in un’apprezzabile relazione con l’animale” ( quindi ad esempio il proprietario o la persona, come un dog sitter, che aveva un rapporto di custodia sull’animale al momento dell’occorrendo sinistro).
Infatti oltre la previsione del reato di lesioni personali colpose di cui all’articolo 590 del Codice penale, per le ferite procurate dall’animale, il detentore del cane deve affrontare anche le conseguenze di natura civilistica e risarcitoria.
Il Tribunale di Roma con la sentenza n.2168 del 2019 stabilisce che “è legittimo anche il pignoramento immobiliare di una casa, anche protetta dal fondo patrimoniale, qualora lo stipendio del responsabile del sinistro non sia sufficiente a risarcire il danno biologico riportato dal danneggiato”; in base all’articolo 2740, il codice civile stabilisce che il danneggiante risponde con tutto il suo patrimonio, presente e futuro, di tutti i danni ingiustamente cagionati a terzi.
Proprio per questo laddove si voglia tentare di non incorrere in tali responsabilità è opportuno provvedere alla stipula di polizze assicurative di responsabilità civile che tutelino il padrone dalle eventuali lesioni o dai danni che un suo animale può provocare a terzi, anche in caso di fuga o smarrimento.
Non si vede il motivo per cui l’assicurazione del padrone dell’animale non debba procedere al risarcimento del danno patito, ma in ogni caso nel caso in cui, per qualunque motivo, l’assicurazione del proprietario del cane non dovesse pagare i danni provocati dallo stesso, anche Lei potrebbe essere chiamata a rispondere degli stessi, direttamente dal padrone dell’animale o dalla persona che ha subito le lesioni.
Restiamo a disposizione.
Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI