La parola all’avvocato: l’animatore del villaggio turistico. Un lavoratore del mondo dello spettacolo

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa BaldocciMaria Serena Primigalli e Marco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

Gentile avvocato,
ho 23 anni e da pochi giorni ho terminato gli esami all’Università. Guardandomi attorno per svolgere qualche lavoretto estivo per racimolare qualche soldo, mi sono imbattuto in una offerta da “animatore di villaggio turistico”.

Ne ho sempre sentito parlare e sarei anche attratto dall’esperienza, ma vorrei saperne di più. Di che contratto si tratta? Quali garanzie offre? Ed infine, è possibile farlo anche senza essere vincolati da un rapporto di lavoro subordinato?

Caro lettore,
la questione che viene posta all’attenzione della Rubrica questa settimana è estremamente interessante. Ci permette di dire qualche parola su un settore spesso discriminato, ma che intercetta i gusti lavorativi di chi vorrebbe lavorare in un settore diverso dal solito.

Nello specifico, siamo nel cd. Campo dei “lavoratori dello spettacolo”, un insieme che raggruppa tantissime categorie, dagli animatori di villaggi turistici agli attori, dai cantanti lirici ai giornalisti radiofonici, fino ai registi e agli scenografi.

Lavori apparentemente diversi, che il nostro ordinamento inserisce all’interno dello stesso contesto normativo, caratterizzato dal fare spettacolo, mediante organizzazione di “manifestazioni finalizzate a rappresentare, al cospetto di un pubblico, un testo letterario o musicale e volte a provocare il divertimento degli spettatori” (varie sentenze Cassazione).

Il profilo del lavoratore che svolge questa attività può essere di due tipi. Secondo un primo orientamento si considera lavoratore dello spettacolo colui che direttamente (attore teatrale) e in maniera mediata (attore di cinema), dà il proprio contributo alla rappresentazione. Un secondo filone, definisce i lavoratori dello spettacolo quei soggetti che “stabilmente e professionalmente, svolgono attività destinate alla realizzazione di spettacoli” (Cass. 29 Agosto 2002, n.12691).

E poi ci sono gli animatori turistici, che possono essere definiti come coloro che organizzano giochi, gare e spettacoli a beneficio dei clienti. La loro attività si caratterizza nella creazione di una opera fatta di molteplici attività (canore, musicali, cabarettistiche, sportive), unite nella finalità di garantire agli ospiti che guardano momenti di svago e relax (Cass. 29 Aplire 2009, n.9996).

Questo lavoro può essere svolto tanto in forma subordinata quanto in forma autonoma.  Nel primo caso deve ovviamente ricorrere la soggezione al potere direttivo ed organizzativo dell’impresa (capo villaggio, per esempio, che impartirà orari fissi). Nel secondo caso, ovviamente, sarà garantita una autonomia organizzativa e operativa, senza vincoli di orario.

Nel caso di lavoratore dipendente, il contratto può essere tanto a termine, quanto a tempo indeterminato. Generalmente, se a termine, sono previsti limiti quantitativi, tranne nelle ipotesi di realizzazione di una opera specifica.

Tutte le questioni inerenti orari, retribuzione, ferie e permessi sono regolati dal CCNL applicato, normalmente il CCNL spettacolo.

Un ultimo interessante aspetto da segnalare, che rende questo contratto apparentemente diverso dagli altri, è la previsione della “clausola di esclusiva”. Il datore di lavoro può infatti prevedere che il lavoratore, per un periodo predeterminato, si obblighi a prestare la propria opera dietro corrispettivo, alle sue esclusive dipendenze. Deve essere ovviamente una condizione scritta. Fate attenzione in sede di sottoscrizione di contratto.

Avv. MARCO BALDINOTTI

 

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