“La parola all’avvocato”: le novità sul disegno di legge di riforma della legittima difesa

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena PrimigalliMarco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

Gentile avvocato,
ho sentito che ci dovrebbero essere alcune novità per quanto riguarda la legittima difesa. Quali sono? Se un ladro entra in casa mia ed io lo colpisco sarà sempre legittima difesa?

Il disegno di legge di riforma della legittima difesa approvato alla Camera (con 373 voti a favore, 104 contrari e 2 astenuti) è torno al Senato, in quanto la Camera ha apportato delle modifiche in ordine alla copertura finanziaria. 

Secondo la riforma, la legittima difesa sarà sempre presunta, ovvero sarà sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa.  Le nuove regole non modificano la norma sull’utilizzo delle armi. Né impediscono che una persona che uccide un ladro sorpreso in casa propria sia indagata. La norma riduce semplicemente la discrezionalità del magistrato nel giudicare la proporzionalità di una difesa rispetto all’offesa. Nel caso di violazione di domicilio (o di un luogo dove si esercita l’attività commerciale, professionale o imprenditoriale), quindi, la difesa diventa sempre proporzionale all’offesa (legittima e non punibile) nei seguenti casi: quando viene usata una arma legittimamente detenuta (o un altro mezzo idoneo a difendere) per tutelare la propria o l’altrui incolumità, o per difendere i beni propri o altrui quando non c’è desistenza (quando il ladro per esempio non sta fuggendo) e c’è pericolo di aggressione. Viene poi specificato che la difesa è sempre legittima per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di usati per offendere. 

Inoltre sono previste pene più severe  per la rapina, il furto in abitazione e per la violazione di domicilio. In tutti e tre i casi viene aumentata a pena base prevista per il reato. A titolo esemplificativo per la rapina  la pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni.  

La riforma interviene anche sull’art. 55 del  codice penale in materia di eccesso colposo, escludendo la punibilità di chi,  ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, ha agito in situazione di minorata difesa (per esempio si trova al buio oppure è una persona anziana) oppure in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto.

La legge interviene anche sul fronte civilistico, specificando che nei casi di legittima difesa domiciliare l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non può essere richiamato a risarcire il danno derivante dallo  fatto stesso. Nei casi di legittima difesa, quindi, i parenti del ladro, per esempio, non potranno più chiedere risarcimenti per le lesioni”.

Avv. ELISA BALDOCCI

1 COMMENTO

  1. Una domanda: se si è in possesso di un’arma regolarmente denunciata da tenersi nel proprio domicilio, è possibile ottenere anche il consenso a portarla fuori in tasca?
    Grazie

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