La parola all’avvocato: non più limiti ai dati del conto corrente dell’ex coniuge

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa BaldocciMaria Serena Primigalli, Enrico Carti Marco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

 

Per determinare l’importo dell’assegno di mantenimento il coniuge potrà ad oggi accedere anche al conto corrente dell’ex senza autorizzazione del giudice.

A stabilire questa possibilità è infatti il Consiglio di Stato stesso con le sentenze n. 5345 del 2019 e n. 5347 del 2019.

Hanno richiamando la tesi più favorevole alla tutela delle parti deboli del processo della famiglia e hanno riconosciuto, in linea con il proprio precedente storico (sentenza 2472/2014), il pieno diritto del coniuge a esperire l’azione.

Secondo il Consiglio di Stato, il diritto di accesso agli atti amministrativi (legge n. 241 del 1990) è estensibile anche alle banche dati del fisco e in particolare all’anagrafe tributaria al fine di poter determinare con esattezza, nell’ambito del processo civile, l’ammontare dell’assegno di mantenimento da corrispondere all’ex coniuge. Ovviamente questa possibilità non sarà data in segreto, ma la controparte sarà informata, non potendo però opporsi.

L’Agenzia delle Entrate, a fronte di una eventuale richiesta, dovrà permettere al ricorrente di accedere all’anagrafe tributaria dell’ex coniuge senza l’autorizzazione preliminare del giudice civile, a due condizioni però, preclusive di tale diritto:

  1. l’indicazione specifica dei documenti,
  2. l’interesse attuale del ricorrente(che prevale sul diritto alla riservatezza in un’ipotesi siffatta).

La previsione dell’intervento del vaglio del giudice istruttore, che doveva ordinare alla PA l’esibizione dei documenti fiscali dell’ex consorte, per poter conoscere la situazione reddituale e patrimoniale dell’Ex, era resa necessaria dal fatto che potesse realizzare una reale “comparazione” dei due interessi contrapposti cioè: quello alla privacy dei dati fiscali, reddituali e patrimoniali e quello della tutela degli interessi della parte più debole nel matrimonio, per vedersi riconosciuto l’assegno di separazione o di divorzio.

In fase di separazione giudiziale, per determinare l’importo dell’assegno divorzile o di mantenimento, è realmente necessario che il giudice abbia piena cognizione, non solo del livello di reddito dei due coniugi, ma anche dei valori patrimoniali, mobiliari e immobiliari reciproci della coppia in via di separazione. In questo senso con le sentenze di cui sopra, il Consiglio di Stato non conferisce al giudice civile maggiori poteri di indagine, peraltro già previsti dall’articolo 210 del codice di procedura civile, ma conferma che i coniugi in via di separazione possono accedere liberamente ai dati fiscali e contabili di ciascuno di essi qualora sia in corso un procedimento di separazione o divorzio, senza l’autorizzazione preventiva del giudice civile, e questo assume maggiore rilevanza se in famiglia sono presenti figli minori e da mantenere.

Analizzando una casistica pratica, che poi è quella da cui derivano le pronunce del Consiglio di Stato e le prescrizioni correlate, possiamo capire meglio il contenuto delle condizioni poste alla base della richiesta che deve vedersi evasa senza l’intervento del Giudice istruttore.

 

  1. I documenti devono essere specificamente indicati.

La prima vicenda inizia con la richiesta da parte di una donna, durante un giudizio di separazione, avente ad oggetto l’istanza di accedere ai documenti fiscali e tributari dell’ex coniuge presso l’Agenzia delle Entrate.  La ricorrente si rivolge al Tar di Milano dopo il rigetto dell’istanza da parte del giudice istruttore. Tribunale che tuttavia continua a ritenere che solo il giudice istruttore possa ordinare alla PA l’esibizione di tali documenti.

La donna, dunque, impugna la decisione dinanzi al Consiglio di Stato, basando il suo appello su di un precedente dello stesso Collegio: “Le norme relative al diritto di accesso disciplinano un istituto che ha una portata generale, essendo esercitabile ogniqualvolta vi sia un interesse strumentale, serio e non emulativo, personale e connesso ad una situazione di cui l’istante è portatore qualificato dall’ordinamento come meritevole di tutela.”

In ogni caso il Consiglio di Stato sezione IV, con sentenza n. 5345/2019 respinge l’appello poiché, a prescindere dalla fondatezza della domanda dell’ex moglie, essa non è circostanziata nel descrivere la documentazione richiesta. La prima condizione non è quindi rispettata.

L’orientamento del Consiglio di Stato è cosi chiarito: se i documenti sono specificamente indicati, il coniuge può accedere agli atti da cui emergono i dati reddituali e patrimoniali dell’ex senza la previa autorizzazione del giudice istruttore.

 

  1. L’interesse attuale del ricorrente.

L’interesse all’accesso è attuale fino alla conclusione del giudizio di separazione o divorzio.

Il secondo caso pratico prende le mosse da una richiesta di accesso agli atti avanzata da una donna nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per conoscere la situazione patrimoniale e reddituale del marito con il quale è in corso un giudizio di separazione.

Istanza che viene puntualmente rigettata ad opera del giudice istruttore, prima, e della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, dopo.

La parte decide così di rivolgersi al Tar di Milano, il quale tuttavia, dichiara il ricorso inammissibile e in parte lo respinge per “carenza di interesse della ricorrente, stante quello preminente alla riservatezza del coniuge e l’assenza dei requisiti di concretezza e attualità della richiesta”.

La donna presenta allora appello al Consiglio di Stato, che decide in merito alla richiesta accogliendo la sua impugnazione con la sentenza n. 5347/2019: motivando che “La richiesta di accesso relativa ai documenti fiscali del coniuge permane in pendenza della conclusione definitiva del giudizio di separazione e dell’esperimento di altre azioni allo stesso riferite, ancor più se si considera che l’accertamento delle reali condizioni economiche del coniuge non è stata completamente compiuta (ordinanza del Presidente del Tribunale n. 13 del 18 settembre 2017 nella quale si sottolinea l’esigenza di approfondimenti istruttori nel prosieguo del giudizio e che le determinazioni economiche sono state assunte in assenza della documentazione fiscale del coniuge della appellante).”

Il Consiglio di Stato nella sua interpretazione ritiene non solo totalmente attuale la richiesta della donna, ma la ritiene anche sufficientemente specificata.

Inoltre chiarisce che: “sulla necessaria autorizzazione all’accesso ai documenti da parte del giudice del procedimento di separazione, in ragione del combinato disposto dell’art. 155 sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e dell’art. 492 bis cod. proc. civ., va evidenziato che le disposizioni richiamate, che prevedono l’applicabilità delle modalità di ricerca telematica anche quando l’autorità giudiziaria deve adottare un provvedimento in materia di famiglia, costituiscono un semplice ampliamento dei poteri istruttori del giudice della cognizione già previsto dal codice di procedura civile ai sensi dell’art. 210 c.p.c., ma non rappresentano un ostacolo al diritto di accesso ai documenti in possesso dell’Agenzia delle Entrate”.

Pertanto dall’analisi fatta dal Consiglio di Stato, questo disposto normativo, non deroga alla disciplina sull’accesso agli atti presenti nelle banche dati della PA, ma al contrario amplia i poteri istruttori del giudice nei procedimenti in materia di famiglia; tali discipline infatti sono complementari ed entrambe possono essere utilizzate per ottenere i dati necessari a istruire un procedimento in materia di famiglia.

Il Consiglio di Stato quindi ha riformato la sentenza che poneva limiti al diritto all’accesso, affermando in modo esplicito che l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo di consentire alla parte ricorrente di prendere visione e di estrarre copia, ove possibile con modalità telematiche, della documentazione richiesta, laddove ci siano le due condizioni:

  1. l’indicazione specifica dei documenti,
  2. l’interesse attuale del ricorrente

Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI
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