La parola all’avvocato: ristoranti e scontrini non fiscali

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa BaldocciMaria Serena Primigalli, Enrico Carti Marco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

Gentile Avvocato,
un paio di mesi fa dopo aver mangiato in un ristorante della zona ho chiesto, direttamente al banco, il conto. Sono un lavoratore che deve esporre lo scontrino o la ricevuta al datore di lavoro per il rimborso spese e così ho fotografato e spedito il tutto in azienda. A distanza di due mesi mi è stato fatto giustamente notare che lo scontrino in questione non era fiscale. Al di là del fatto che dovrò prestare più attenzione, almeno per non fare brutte figure con il mio datore di lavoro, mi chiedo, come cittadino, qual è il giusto comportamento da tenere in questi casi? E’ possibile che si stampino scontrini non fiscali alla richiesta del conto? Come ci si salva da quella che a me sembra una truffa?

Gentile lettore,
cerchi di ricordare sempre che la ricevuta fiscale va sollecitata a ogni pagamento e va anche controllata, perché purtroppo oggi giorno siamo bersagliati dai cosiddetti “furbetti”, che magari mettendo un cartello piccolo attaccato da qualche parte, pensano di tutelarsi scrivendo “chiedere lo scontrino fiscale in cassa”, e con quel “chiedere” si sentono sollevati dall’onere imposto loro di produrlo, e spesso lo scontrino, non viene chiesto per timidezza, timore, o per semplice ignoranza. Non tutti, conoscono gli obblighi di legge e non sanno chi è tenuto a rilasciare l’attestato di pagamento e chi no.

Ma facciamo ordine.

Per distinguere il tipo di ricevuta, bisogna pensare che scontrini, ricevute fiscali e fatture sono documenti che certificano i corrispettivi incassati da un’azienda o da un professionista a fronte della vendita di un bene o della prestazione di un servizio. Lo scontrino e la ricevuta possono essere alternative tra loro, sono normalmente emesse nei confronti dei clienti consumatori finali non titolari di partita Iva. La fattura, invece, è richiesta all’esercente dal cliente titolare di partita Iva per giustificare la contabilità dei costi sostenuti dalla sua attività d’impresa.

Quali sono i soggetti obbligati?

Certamente i Ristoranti i Bar, i generi alimentari, i mercati ambulanti ed i negozi in generale hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta. Lo scontrino fiscale è emesso dal «misuratore fiscale», detto cassa, in realtà un piccolo computer checonserva tracciadi ogni pagamento.

Il pezzetto di carta che viene consegnato al cliente è contraddistinto dal logotipo fiscale (simbolo MF seguito da cifre/lettere identificativo del misuratore fiscale) solitamente riportato nella parte inferiore dello scontrino.

La ricevuta è invece compilata a mano in doppia copia, su un bollettino madre/figlia (una copia per il cliente, l’altra per l’esercente), con data e numerazione progressiva. Quest’ultima è la forma diffusa tra i prestatori d’opera come operai, idraulici, elettricisti, e da chiunque non voglia sobbarcarsi l’onere del registratore fiscale.

Attenzione però al trucco del «preconto» utilizzato da alcuni ristoratori che presentano una nota col dettaglio del pasto, incassano il compenso e non rilasciano la ricevuta vera e propria.

Bisogna sempre ricordarsi di chiedere lo scontrino fiscale dopo aver pagato il ristorante.

Ci sono anche soggetti che risultano esenti da tale obbligo, e possono riscontrarsi in: Tabaccai, edicole, benzinai che non sono tenuti al rilascio dello scontrino.

InoltreLa legge 311/2004 permette alle imprese che operano nella Grande Distribuzione Organizzata di trasmettere per via telematica gli incassi, divisi per punto vendita.

Infatti lo scontrino non fiscale a trasmissione telematica, può essere utilizzato secondo la legge da:

  • punti vendita superiori a 150 metri quadrati, se sono nel territorio di un comune che hanno una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;
  • punti vendita superiori ai 250 metri quadrati, negli altri casi.

Non possono richiedere questo regime le imprese che hanno un solo punto vendita, anche nel caso in cui dovessero essere più grandi dei limiti stabiliti dalla legge. Non possono altresì richiedere l’agevolazione procedurale quelle imprese che non hanno punti vendita che superino i limiti di dimensioni stabiliti poco sopra.

 

In molti ristoranti, anche al banco, viene rilasciato uno scontrino che somiglia in tutto e per tutto a uno scontrino fiscale.

Sopra sono annotati i piatti ordinati e il rispettivo costo con tanto di totale da pagare.

Tutto rigorosamente stampato come se lo avesse battuto la cassa.

Eppure di fiscale non ha niente.

È il preconto che viene portato ai clienti.

Il conto, però, quello vero con valore fiscale, non arriva quasi mai.

E tale tendenza emerge dai controlli che la Guardia di finanza fa ripetutamente tra gli esercizi commerciali per i furbetti del preconto o conto proforma.”Tali preconti dovrebbero servire solo per la contabilità interna e non hanno alcun valore fiscale, invece gli esercenti pensano di trarre in inganno i clienti che non comprendono e non chiedono lo scontrino”.
Si tratta, insomma, di una maniera furba per aggirare l’obbligo del rilascio della ricevutae per raggirare il cliente che paga la somma richiesta senza esigere lo scontrinofiscale.

Infatti dovete andare direttamente alla cassa per richiederlo, e richiedere esplicitamente lo scontrino fiscale, perché potrebbero, come nel suo caso, darviun prescontrino NON FISCALE con la scritta (piccola) “ritirare lo scontrino alla cassa”.

Lo scontrino fiscale oltre ad essere codificato in un corpus di norme che ne disciplina caratteristiche e modalità di impiego, casi in cui è obbligatorio e altri meno ha diverse funzioni come per esempio:

  • dare prova dell’avvenuta cessione del bene o della prestazione del servizio;
  • costituire elemento che consente all’acquirente di cambiare la merce acquistata entro un certo periodo di tempo;
  • Consentire la quantificazione del volume d’affari e quindi delle imposte da versare sui corrispettivi incassati;
  • rappresenta la prova per il fisco che è avvenuta la vendita e che insieme al registro dei corrispettivi rappresentano il primo elemento in grado di consentire la ricostruzione del reddito del commerciante.

Quindi ripeto, andare direttamente alla cassa per richiederlo, e richiedere esplicitamente lo scontrino fiscale”.

Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI

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