Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena Primigalli e Marco Baldinotti.
Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].
Gentile Avvocato,
in passato io e il mio ex marito ci siamo separati consensualmente, non avendo figli abbiamo deciso di vendere la casa e dividere a metà i soldi, non percepisco assegno di mantenimento, e siamo rimasti in buoni rapporti. Da un anno a questa parte io e il mio attuale compagno siamo andati a vivere insieme, prendendo la residenza nella casa in cui siamo in affitto, e abbiamo sentito parlare della possibilità di registrare in Comune la nostra convivenza di fatto, sa dirmi se ci sono impedimenti o particolari procedure da seguire?
“Cara lettrice,
sicuramente Lei sta parlando della registrazione all’anagrafe e dei contratti di convivenza.
E’ doveroso però fare una premessa.
All’interno della Sua domanda ha scritto che Lei ed il suo “ex marito” siete “separati consensualmente”, con tale affermazione intende che avete esperito esclusivamente le pratiche per la procedura della separazione, senza provvedere, decorsi i termini di legge, ad esperire anche la procedura per le pratiche di divorzio?
Perché se fossimo in questo caso, dovrebbe prima procedere all’esperimento delle pratiche per il divorziom, dato che per poter considerare una convivenza “convivenza di fatto” ai fini previsti dalla legge, due conviventi NON devono essere legati da un rapporto di matrimonio, e pertanto ipoteticamente le coppie formate come la vostra, dove uno dei due è si separato dal precedente coniuge, ma NON divorziato, non possono essere considerate convivenze di fatto alla stregua del requisito di legge, che prevede che per essere considerate tali i conviventi debbano essere liberi da ogni vincolo, e pertanto debbano essere divorziati dal precedente coniuge.
Detto ciò, nell’ipotesi in cui Lei ed il Suo attuale compagno siate privi di legami derivanti da rapporti di matrimonio, la disciplina che si applica è la seguente, che mi appresto a sintetizzarvi.
Le convivenze di fatto, insieme alle unioni civili, sono state regolamentate all’interno della Legge n. 76 del 2016 , legge “Cirinnà”.
Secondo la legge, per conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
La legge consente di formalizzare la convivenza di fatto mediante una semplice dichiarazione da presentare all’anagrafe del Comune di residenza.
Infatti la convivenza di fatto può essere attestata da un’autocertificazione, redatta in carta libera e presentata al Comune di residenza, nella quale i conviventi dichiarano “di convivere allo stesso indirizzo anagrafico”.
Tale dichiarazione potrà essere sottoscritta di fronte all’ufficiale dell’ufficio anagrafe, oppure inviata in via telematica, o via fax, e potrà avere la forma dell’autocertificazione, perché la convivenza può essere provata con ogni strumento, anche con dichiarazioni testimoniali.
Il Comune, una volta eseguiti gli opportuni accertamenti, rilascerà il certificato di residenza e stato di famiglia.
Lo status di convivente di fatto comporta il riconoscimento di specifici doveri e diritti.
Ad esempio:
- In caso di malattia grave da comportare un deficit della capacità di intendere e volere, il convivente può delegare l’altro a rappresentarlo nelle decisioni in ambito di salute.
- Al convivente è riconosciuto anche il diritto di visita e di assistenza.
- Il convivente superstite succede nel contratto di locazione al convivente defunto, e può anche essere inserito nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari.
Il concepimento delle unioni civili vide la luce per la tutela delle coppie omosessuali che a lungo hanno ricevuto un trattamento diverso rispetto alle coppie eterosessuali, senza la previsione di alcuna tutela specifica.
La convivenza di fatto è relativa invece a quelle persone, omosessuali o eterosessuali, che hanno deciso di non contrarre matrimonio né di sancire il loro legame attraverso l’unione civile, e che sono comunque meritevoli di tutela rispetto a determinati aspetti della vita.
In ogni caso non vi è alcun obbligo circa la registrazione e la formalizzazione della convivenza di fatto, dato che nei casi non registrati si parla comunque di “convivenza di fatto non formalizzata”, dove i coniugi per orientamento consolidato dalla giurisprudenza, costituiscono comunque una coppia, non godendo però dei diritti propri riconosciuti in capo alle convivenze registrate.
Ulteriore garanzia prevista per le coppie dalla Legge Cirinnà, è stata anche la previsione dei cosiddetti “contratti di Convivenza”, i quali permettono alle coppie di disciplinare anche i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, vedendone così riconoscimento ufficiale e tutela.
Pertanto nel Vostro caso, se già Lei avesse esperito le pratiche del divorzio dal suo precedente coniuge, Lei ed il suo attuale compagno, potreste già recarvi presso il Comune di residenza, per prendere l’appuntamento per la registrazione della vostra convivenza di fatto”.
Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI