Respinto il ricorso di “Progetto Campi”: ricusata la lista

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Il TAR della Toscana ha respinto il ricorso di Progetto Campi per l’annullamento del verbale del 12 maggio che aveva sancito l’esclusione della lista dalle elezioni comunali di Campi Bisenzio.

Di seguito la sentenza:

Pubblicato il 17/05/2018

N. 00680/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00627/2018 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 627 del 2018, proposto da
Tommaso Cardini, in qualità di delegato della lista denominata “Progetto Campi”, rappresentato e difeso dall’avvocato Agostino Zanelli Quarantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, lungarno Vespucci 58;

contro

Sottocommissione Elettorale Circondariale Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
U.T.G. – Prefettura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l’annullamento

– del verbale n. 166 del 12 maggio 2018 avente ad oggetto l’esame candidatura a sindaco e lista candidati per l’elezione del consiglio comunale – ricusazione; Comune di Campi Bisenzio

– di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e/o comunque connesso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sottocommissione Elettorale Circondariale Firenze e di U.T.G. – Prefettura di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 17 maggio 2018 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Con verbale n. 166 del 12 maggio 2018, la Sottocommissione elettorale circondariale di Firenze ha deliberato di ricusare la lista “Progetto Campi”, presentata per la partecipazione alle elezioni comunali del 10 giugno 2018 per il Comune di Campi Bisenzio, sulla base delle seguenti motivazioni: la ripartizione delle quote tra i candidati di genere maschile e quelli di genere femminile non rispetta il dettato normativo perché i candidati di genere femminile sono cinque anziché sei; a seguito della cancellazione del nome del candidato maschio ultimo della lista, essa risulta contenere un numero di candidati ammessi alla carica di consigliere comunale inferiore a quello minimo di 16 stabilito dalla legge per i Comuni con popolazione tra i 30.000 e i 100.000 abitanti.

Con il ricorso in esame, notificato alla Prefettura di Firenze ed alla Sottocommissione elettorale circondariale, premesso che la lista di cui trattasi ricomprende un totale di numero 16 candidati

di cui 5 di sesso femminile e 11 di sesso maschile, è stata dedotta la violazione dell’art. 73, comma 1, secondo periodo, T.U.E.L., così come integrato dall’art. 2, comma 2, lettera b, n. 1 della legge 23

novembre 2012, n. 215, sostenendosi che quello dell’arrotondamento aritmetico sia l’unico criterio consentito per assicurare il soddisfacimento della quota, e che il diverso criterio di arrotondamento per eccesso, richiamato dalla Sottocommissione e contenuto nelle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature”, sia stato adottato contra legem causando l’illegittima esclusione della lista dalla competizione elettorale.

Costituitesi in giudizio, la Prefettura e la Sottocommissione elettorale circondariale di Firenze hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità / improcedibilità del ricorso, in assenza di notifica al Comune, quale Ente nel cui interesse si svolgono le elezioni, non essendo legittimati passivi né il Ministero dell’Interno né le sue articolazioni. Nel merito, hanno chiesto la reiezione del gravame siccome infondato.

2 – Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione pregiudiziale sollevata dall’Avvocatura dello Stato.

Il ricorso infatti risulta correttamente notificato, ai sensi dell’art. 129, comma 3 cod. proc. amm., all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato ed alla Prefettura, non essendo prescritta la notifica all’ente della cui elezione si tratta (invece prevista dall’art. 130, comma 3, nel diverso procedimento relativo alle operazioni elettorali).

Nel merito, il ricorso è infondato.

L’art. 73 comma 1, D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (relativo ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti), come modificato dall’art. 2 comma 1, lett. d), n.1, L. 2 novembre 2012 n. 215, dispone: “Le liste per l’elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi”.

Pronunciandosi sull’interpretazione dell’art. 71, comma 1, del T.u.e.l. (che reca, in parte qua, una analoga disposizione per i comuni con popolazione sotto i 15.000 abitanti), il Consiglio di Stato ha affermato che “La previsione sull’arrotondamento non può essere intesa in senso “aritmetico” (il seggio marginale va al genere che, per usare l’espressione della norma, ha la “cifra decimale” maggiore), perché in questo modo si potrebbe premiare il genere che ha già raggiunto i 2/3 mediante il superamento di tale soglia massima, effetto che si porrebbe in aperta contraddizione con la ratio della disposizione, che è univocamente quella di favorire al massimo la rappresentanza di genere (in concreto, tenuto conto del profondo squilibrio ancora esistente nel contesto politico italiano, quello femminile)…Anche alla luce del principio costituzionale di cui all’art. 51, primo comma, della Costituzione….la previsione sull’arrotondamento contenuta nell’art. 71 deve invece essere intesa nel senso che, anche qualora abbia “una cifra decimale inferiore a 50 centesimi”, è il genere meno rappresentato che vede aumentare, in misura più che proporzionale a detta cifra, il numero dei propri candidati, riducendo, rispetto alla quota massima prevista dalla norma, quella in concreto raggiungibile dall’altro genere” (Sez. III, 18 maggio 2016 n. 2071).

Il medesimo principio è stato affermato anche in relazione all’art. 73 comma 1 T.u.e.l. (di cui si tratta nella fattispecie) da parte del Consiglio di Stato (Sez. III, 18 maggio 2016 n. 2067) che ha confermato la pronuncia emessa dal T.A.R. Piemonte (Sez. II, sent. n. 702/2016).

Può aggiungersi che, ove interpretata nel senso sostenuto dal ricorrente (sulla base di un’interpretazione strettamente letterale della norma), la disposizione (introdotta dalla legge n. 215/2012, espressamente diretta a “promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali”) non conterrebbe alcuna misura idonea al suo scopo dichiarato e pertanto sarebbe certamente in contrasto con la ratio legis.

Nonostante che nella fattispecie l’applicazione della norma citata, come sopra interpretata, abbia comportato la ricusazione della lista da parte della Sottocommissione, in applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. b, n. 1, L. 23 novembre 2012 n. 215 (in materia di pari opportunità), e che l’esclusione della lista dalla partecipazione alla competizione elettorale possa far sorgere un dubbio di legittimità costituzionale della norma in ragione della lesione del cd. favor partecipationis e del diritto delle stesse candidate del genere meno rappresentato (nel cui interesse è dettato il criterio dell’arrotondamento) a parteciparvi, la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato nega che le esigenze di speditezza del presente tipo di giudizio contro l’esclusione delle liste possano consentire la proposizione di questioni di costituzionalità, che ne rallenterebbero la definizione prima che abbiano corso le operazioni elettorali, salva la proposizione delle questioni nel successivo giudizio avente ad oggetto i risultati della competizione (Cons. St., sez. V, 29 ottobre 2013, n. 5222; Cons. Stato, sez. III, n. 2067/2016, citata).

Né infine può ipotizzarsi che la Sottocommissione elettorale avrebbe potuto procedere ad una sostituzione del candidato maschio ultimo della lista, al fine di ripristinare l’equilibrio di genere voluto dalla legge.

Infatti, l’art. 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960 (come sostituito dall’art. 2 L. n. 215/2012, citato) non può consentire una modificazione postuma della lista con una sostituzione, essendo consentito alla Commissione solo depennare il candidato o la candidata eccedente rispetto a tale rapporto (Cons. Stato, sez. III, n. 2067/2016).

Ne segue che, legittimamente, la Sottocommissione elettorale, dopo aver operato la cancellazione del candidato ultimo della lista ed avere accertato che essa contiene un numero di candidati ammessi alla carica di consigliere comunale inferiore a quello minimo di 16 stabilito dalla legge per i Comuni con popolazione tra i 30.000 e i 100.000 abitanti, ha disposto la ricusazione della lista.

Del resto, così operando, la Sottocommissione si è attenuta alla Istruzioni ministeriali, chiare e conoscibili dai presentatori delle liste, oltre che conformi ai principi enunciati da Cons. Stato nella decisione n. 2071/2016 (riportata, in massima, nelle stesse Istruzioni ministeriali).

3 – Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, attesa la peculiarità della questione, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente, Estensore

Riccardo Giani, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Saverio Romano

IL SEGRETARIO

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