Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena Primigalli, Enrico Carti e Marco Baldinotti.
Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].
“In questo periodo di emergenza sanitaria appare opportuno soffermarci- brevemente- sulla decretazione d’urgenza prevista dall’art. 77 Costituzione che recita: ‘Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti‘.
La disciplina del decreto legge, che appunto viene emanato “in casi straordinari di necessità ed urgenza”, è dunque scandita dalle seguenti fasi:
- Adozione del decreto legge da parte del Governo sotto sua responsabilità;
- Il decreto adottato dal Governo è quindi trasmesso al Presidente della Repubblica per la sua emanazione;
- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- Obbligo del Governo di trasmissione del decreto alle Camere il giorno stesso, con richiesta di conversione in legge, conversione che deve avvenire entro 60 gg. dall’adozione.
In caso di mancata conversione il decreto perderà efficacia fin dall’inizio (ex tunc).
L’art. 15 della legge 400 del 1988 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” offre alcune prescrizioni circa il contenuto dei decreti legge.
Una volta adottati dal Governo sono presentati per l’emanazione al Presidente della Repubblica con l’indicazione delle circostanze di necessità e di urgenza che ne giustificano l’adozione.
L’art. 15 l. 400/1988, oltre a stabilire i limiti del decreto legge prevede poi che il loro contenuto debba essere specifico, omogeneo, e corrispondente al titolo.
Dopo la sua emanazione è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge entro 60 giorni dall’adozione, pena la perdita di efficacia fin dall’inizio“.
Avv. ENRICO CARTI