“La parola all’avvocato”: metalmeccanica, contratto può essere sottoscritto in data antecedente al giorno d’inizio?

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena PrimigalliMarco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

Gentile Avvocato,
vorrei sapere se un contratto di lavoro a tempo determinato nel settore metalmeccanico, può essere sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro in data antecedente alla data di inizio (da inserire ovviamente nel suddetto contratto di lavoro), del rapporto di lavoro, fissata 30 giorni dopo la data del suddetto contratto. Questo lasso di tempo corrisponde al periodo di preavviso, che serve al lavoratore per interrompere il precedente lavoro. Le preciso che il lavoratore vorrebbe sottoscrivere il contratto con il nuovo datore prima di dare le dimissioni per evitare brutte sorprese.

Gentile lettore, 
talvolta, prima della conclusione del contratto definitivo (lettera di assunzione), datore e prestatore di lavoro stipulano un contratto contenente un vincolo bilaterale (lettera di intenti), oppure unilaterale (promessa di assunzione o lettera di impegno), alla conclusione di un futuro contratto di lavoro definitivo, che sembra essere proprio l’oggetto della sua domanda.

La lettera d’impegno all’assunzione può essere considerata un vero e proprio contratto preliminare ai sensi dell’art. 1351. Infatti, il contratto preliminare è nullo se non fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

Pertanto, tutti gli elementi che la legge (e la contrattazione collettiva) impone stipulati per iscritto nel contratto di lavoro, devono essere riportati anche nella lettera di impegno all’assunzione, infatti affinché il contratto di lavoro sia valido, è necessario che siano presenti gli elementi essenziali del contratto: la volontà consensuale delle parti, la causa e l’oggetto.

Ma, oltre nel contratto di lavoro vero e proprio, questi elementi possono essere rinvenibili anche nella possibilità di assoggettare una condizione futura al contratto (art. 1353 c.c.), intendendo con ciò un evento (sempreché lecito) al verificarsi del quale il rapporto di lavoro in un primo tempo “sospeso” possa aver luogo.

Tale previsione di questa condizione che rende “sospeso” il rapporto di lavoro “futuro”, per ad esempio consentire di dare il preavviso necessario nel lavoro precedente, può essere contenuta nella c.d. lettera d’ impegno all’ assunzione, documento preparatorio al contratto definitivo, in cui sono espresse le condizioni che devono verificarsi per consentire la completa perfezione del contratto

Ad esempio, la condizione del perfezionarsi della cessazione di un precedente rapporto di lavoro può essere validamente inserita come condizione in un impegno ad una successiva assunzione.

Questa prassi è molto diffusa laddove il dimissionario debba dare un periodo di preavviso, che alle volte può essere molto lungo.

Dunque, il lavoratore impegnatosi all’instaurazione di un futuro rapporto di lavorodeve venire a conoscenza della tipologia contrattuale di riferimento, dell’apposizione di un eventuale termine e relative motivazioni, dell’inquadramento contrattuale, della data entro la quale è prevista l’assunzione nel momento in cui sottoscrive una lettera di impegno.

La lettera di impegno non comporta obblighi quali la comunicazione al centro per l’impiego e le informazioni scritte da consegnare al lavoratore prima dell’inizio dell’attività lavorativa, ma comporta l’instaurazione di un vero e proprio obbligo in capo alle parti circa la perfezione del contratto di lavoro che deve avvenire nei modi e nei tempi concordati dalla medesima lettera.

Pertanto, la disposizione prevista dall’art. 2932 del c.c., sancendo l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, determina che una parte o l’altra ottengano quanto concordato nel contratto preliminarecostituitosi con la lettera di impegno, laddove una delle due risultasse inadempiente.

Ad esempio, un lavoratore, potrebbe perdere un’occupazione un’occasione di lavoro dato che magari si è affidato alla lettera di impegno, oppure un datore di lavoro potrebbe ricevere un danno conseguente al tempo ed alle spese necessarie a trovare un’adeguata sostituzione laddove poi il lavoratore non volesse più adempiere all’impegno.

Nel caso in cui la lettera configuri una generica lettera di intenti, potrebbe anche essere inserita in una fattispecie di responsabilità precontrattuale, ai sensi dell’art. 1337 c.c., laddove la stessa, nell’ambito di trattative intercorse, abbia ingenerato nella parte un legittimo affidamento sulla conclusione del contrattoe tali trattative siano state ingiustificatamente interrotte.

In questa ipotesi alla responsabilità precontrattuale si applicano i principi della «responsabilità extracontrattuale che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell’iter di formazione del contratto, sicché la sua sussistenza, la risarcibilità del danno e la valutazione di quest’ultimo debbono essere vagliati alla stregua degli artt. 2043 e 2056 c.c.» (Cass. S.U. 16 luglio 2001 n. 9645) e quindi colui che ha subito il danno avrà anche l’onere di provare l’imputabilità, a titolo di dolo o colpa, dell’inadempiente.

Ognuna di queste conseguenze può essere diversamente disciplinata o anche impedita dalle parti tramite apposite clausole, riserve o condizioni sospensive al cui verificarsi venga subordinata l’efficacia della lettera di impegno quali ad esempio la consegna di documenti necessari alla prestazione lavorativa o l’esito positivo della visita medica di pre-assunzione.

Le parti sono comunque sempre libere in ogni momento di modificare quanto concordato soprattutto nel momento in cui viene redatto definitivamente il contratto di assunzione.

In questo caso, è consigliabile indicare nel contratto definitivo, soprattutto se peggiorativo per il lavoratore, che le parti hanno di comune accordo modificato le condizioni di cui alla lettera di impegno.

Ulteriore cautela da applicare è quella di indicare in maniera espressa nella lettera di impegno il periodo di prova, in quanto c’è il rischio che l’assenza dell’indicazione del periodo di prova ne giustifichi il possibile rifiuto in sede di sottoscrizione della lettera di assunzione“.

Avv. MARCO BALDINOTTI

 

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