“Il presupposto della Legge si trova nel rispetto dei principi che tutelano la vita, la salute e la dignità della persona. Sancisce il principio secondo cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona, del paziente”.
Anche in Italia dunque, dopo i numerosi casi che hanno infiammato e diviso l’opinione pubblica e la politica, proprio nel momento in cui al Tribunale di Milano sta proseguendo il processo nei confronti di Marco Cappato, esponente del Partito Radicale e della Associazione “Luca Coscioni”, dal Senato è arrivato il via libera definitivo alla Legge sul Fine Vita. Numerose le novità contenute nel testo approvato in via definitiva da Palazzo Madama, fra le quali il Biotestamento (c.d. DAT) e una disciplina nuova in tema di trattamenti sanitari e consenso informato.
Ne parliamo oggi con gli avvocati di Firenze Elisa Baldocci e Marco Baldinotti, specializzati in Amministrazioni di Sostegno e Responsabilità medica. Ci aiuteranno a comprendere meglio il funzionamento di questa legge innovativa.
Qual è la portata di questa norma?
“Questa Legge disciplina un settore molto lacunoso, nel quale regnava il caos e nel quale a farne le spese era in primo luogo il paziente che, a prescindere dalle proprie decisioni, non poteva decidere se e come interrompere le cure. Quindi diciamo che è assolutamente rivoluzionaria, oltre che necessaria“.
Perché si parla di caos e di lacune prima di questo legge?
“Perché finalmente viene stabilito che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Questo aspetto, insieme alla possibilità di redigere la c.d. Disposizione Anticipata di Trattamento, rendono un grande servizio non solo ai pazienti, ma anche a noi professionisti, medici in primis, ma anche per gli avvocati impegnati nel difficile ruolo di Amministratori di Sostegno“.
Come funziona la Disposizione Anticipata? Può essere fatta da chiunque?
“Iniziamo col dire che la DAT (disposizione anticipata di Trattamento), può essere effettuata da chiunque, non solo nel momento in cui la situazione è critica e ci si trovi in ospedale, ma anche quando il cittadino è solo tale, senza essere un paziente sottoposto a cure mediche. La DAT deve essere redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie. Può essere fatta da chi abbia compiuto 18 anni. Mentre il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale”.
La domanda che mi viene riportata più spesso è quella secondo cui rifiutando le cure, si ha la paura che non vengano più somministrati medicinali, che aiutano il paziente ad arrivare al “fine vita”, senza dolore. Che ne pensa?
“L’art. 2 sancisce l’obbligo di adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o revoca del consenso al trattamento sanitario. In sostanza, dunque, l’appropriata terapia del dolore è sempre garantita. Tuttavia il medico nei pazienti con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, grazie a questa legge, deve astenersi da ogni irragionevole somministrazione di cure o dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. Il medico, con il consenso del paziente, può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore”.
Ci sono anche molte associazioni contrarie alla legge, per non parlare dei medici obiettori negli ospedali. Sostengono che non sarà loro permesso di scegliere se “uccidere o meno”. Cosa rispondete?
“Indubbiamente questa norma va a regolare un settore delicatissimo, che tocca da vicino le coscienze. Noi confidiamo che tutti gli operatori, medici prima di tutto, ma anche i fiduciari e avvocati nel ruolo di Amministratori di Sostegno, agiscano sempre nell’esclusivo interesse del paziente, rispettando le sue volontà espresse nei DAT. La stessa legge prevede un’importante “valvola di sfogo” al suo interno. Per esempio, qualora dalla redazione del Biotestamento al momento in cui il paziente si trova in ospedale, siano passati anni, e nel frattempo la Scienza abbia trovato cure innovative e nuove terapie prima non prevedibili, che possono offrire nuove chance al paziente, il medico può decidere di non rispettarle. E questo è molto importante”.
Da un punto di vista penale, invece, quali condotte saranno sanzionate?
“Restano vietati in Italia il suicidio assistito e l’eutanasia che sono tutt’oggi punibili ai sensi degli artt. 575,5759 e 580 c.p. Tornando sul già citato caso di Marco Cappato la mancata depenalizzazione della condotta posta in essere nei casi di suicidio assistito ha comportato la prosecuzione del processo penale a suo carico con l’accusa di istigazione al suicidio”.