Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena Primigalli e Marco Baldinotti.
Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].
Gentile avvocato,
sono in fase di separazione dopo 10 anni di matrimonio. Con mia moglie abbiamo anche una bambina di 8 anni, che vorrei non subisse traumi e continuasse a vivere dove stiamo adesso. Quindi, ben volentieri lascerò io l’abitazione di famiglia per trovarmi un’altra sistemazione. Guadagno sui 2mila euro al mese, con questi dovrò vivere e pagare il mantenimento per mia figlia e gli alimenti per mia moglie, che ha guadagni saltuari.
Mi chiedevo: ma l’assegnazione della casa coniugale incide sull’assegno di mantenimento in favore del coniuge? Grazie della risposta.
“Caro lettore, la risposta è positiva. Infatti, l’art.156, comma 2 del codice civile, stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno “in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato”, mentre l’assegnazione della casa familiare prevista dall’art.155-quater c.c., è finalizzata unicamente alla tutela della prole. Proprio per questo motivo, questa non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno previsto dall’art.156 c.c.
Però, una recente Sentenza ha stabilito che, quando il giudice di merito ha revocato la concessione del diritto di abitazione nella casa coniugale, è necessario valutare se sia ancora congrua la misura dell’assegno di mantenimento originariamente disposto. Quello che incide, infatti, è la modifica sull’equilibrio originariamente stabilito fra le parti e il fatto che sia venuto meno una delle componenti “riequilibratici” fra i coniugi.
Ulteriori elementi da tenere in considerazione possono essere la durata del matrimonio, altri obblighi di mantenimento posti a carico dell’obbligato, la stessa disciplina dell’affidamento dei figli minorenni non indipendenti, con le sue concrete modalità.
Anche la parola redditi, contenuta nell’art.156 c.c. deve essere intesa in senso ampio, con riferimento a tutti gli elementi di carattere patrimoniale idonei ad offrire una visione delle effettive possibilità dell’obbligato.
La giurisprudenza ha sostenuto che, quando il reddito dell’obbligato sia tale che qualsiasi decurtazione comporti una indigenza, l’assegno non debba essere disposto. Ovviamente queste esigenze dovranno essere equilibrate con le necessità dell’altro coniuge.
Pertanto, per concludere, occorre ricordare che per la concreta determinazione del mantenimento dovuto, si deve aver riguardo al reddito netto dei coniugi, e più in generale, ai reali contenuti economici, che ne caratterizzano la condizione“.
Avv. MARCO BALDINOTTI