Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena Primigalli e Marco Baldinotti.
Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].
Gentile avvocato,
sono da poco separato da mia moglie con la quale avevamo acquistato una casa per la vita familiare. Dalla nostra unione è nata una figlia, che al momento della separazione era minorenne, mentre adesso è maggiorenne e studia all’Università. Per poter correttamente procedere alle pratiche di divorzio, dato che in sede di separazione la casa era stata assegnata alla mia ex moglie, mi chiedevo come venisse regolata la questione in sede di divorzio, e a chi viene destinato l’immobile. Grazie della risposta.
“Gentile lettore,
la domanda proposta ci consente di tornare nuovamente a parlare di un tema molto sentito, cioè quello riguardante la corretta assegnazione della casa familiare, in sede di separazione o di divorzio.
La problematica trova disciplina nell’art.337 sexies del codice civile, come inserito ex art.55 d.lgs n.154 del 2013. La norma riproduce, sostanzialmente, quanto precedentemente contenuto nell’art.155 ter, oggi abrogato.
L’articolo specifica che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, oppure contragga nuovo matrimonio”.
Nei mesi scorsi, inoltre, avevamo specificato anche che la questione spesso si intrecciava con il ben più ampio tema della determinazione dell’assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge debole. Come avevamo già puntualizzato, una recente Sentenza della Cassazione ha stabilito che, quando il giudice di merito ha revocato la concessione del diritto di abitazione nella casa coniugale, “è necessario valutare se sia ancora congrua la misura dell’assegno di mantenimento originariamente disposto”. Quello che incide, infatti, è la modifica sull’equilibrio originariamente stabilito fra le parti e il fatto che sia venuto meno una delle componenti “riequilibratici” fra i coniugi.
E veniamo alla problematica principale, che riguarda la relazione con la prole. E’ ormai pacificamente assodato che l’assegnazione della casa familiare risponde alla esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli interessi, degli affetti e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ma cosa succede se nell’intervallo di tempo fra la separazione e il divorzio il figlio diventa maggiorenne e/o autosufficiente. Nella generalità dei casi, il raggiungimento della maggiore età del figlio, comporta il venir meno del presupposto per l’assegnazione della casa familiare in favore di uno dei coniugi medesimi.
Fino a questa settimana, però. Infatti, ha chiarito la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 16134/2019 rigettando il ricorso di una madre che, a seguito dell’istanza dell’ex marito, si era vistarevocare l’assegnazione della casa coniugale.
Nello specificio, questa ordinanza tratta il caso di una giovane che non aveva più da tempo rapporti con il padre e i familiari paterni e si era trasferita, ben prima di iniziare l’Università, a casa della famiglia del proprio ragazzo in altra città, dove aveva poi intrapreso una brillante carriera universitaria, rientrando a casa solo pochi giorni l’anno, durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive.
Alla stregua di tali circostanze, la Corte territoriale ha ritenuto che la ragazza avesse costituito un autonomo habitat domestico distinto da quello originario, ormai disgregato, e che, pertanto, fosse venuto meno il presupposto per l’assegnazione della casa coniugale”.
Avv. MARCO BALDINOTTI