Nuovo appuntamento, dopo la pausa natalizia, con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena Primigalli e Marco Baldinotti.
Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].
io e il mio compagno ci siamo separati, abbiamo una figlia naturale di 9 anni nata fuori dal matrimonio, della quale abbiamo l’affidamento congiunto, e come stabilito dal giudice il padre versa un mantenimento mensile per la bambina pari ad euro 400,00 al mese. Il padre della bambina è un lavoratore autonomo, mentre io sono dipendente con contratto di lavoro part-time. Avrei l’esigenza di richiedere gli assegni familiari, ma lui non vuole firmare perché io li richieda, la mia domanda è, dato che la bambina vive e ha la residenza con me posso richiederli anche senza la firma del padre?
“Cara lettrice,
gli assegni familiari, o più correttamente chiamati assegni per il nucleo familiare (ANF), rappresentano un’integrazione del reddito del nucleo familiarecorrisposta a determinate categorie di lavoratori che presentano una situazione economica al di sotto di limiti prestabiliti e viene erogato direttamente dall’INPS.
In generale l’ANF spetta a:
- Lavoratori dipendenti occupati a tempo pieno o parziale, soci di cooperative che lavorano alle dipendenze della stessa, detenuti dipendenti dell’amministrazione penitenziaria o titolari di prestazioni previdenziali. (Per essere considerati dipendenti è necessario che almeno il 70% del reddito complessivo sia costituito da reddito da lavoro dipendente o assimilati, diversamente l’assegno non spetta);
- dipendenti agricoli;
- domestici;
- iscritti alla Gestione Separata;
- titolari di prestazioni previdenziali.
Lei in quanto lavoratrice dipendente part-timeè titolare pertanto di un autonomo diritto a richiedere tale prestazione; in genere gli ANF sono infatti riservati ai lavoratori dipendenti, anche se è stato predisposto uno strumento simile agli ANF, chiamato “assegni familiari”, il quale può essere percepito anche da talune categorie di lavoratori autonomi, come ad esempio coltivatori diretti, mezzadri, coloni, commercianti, artigiani iscritti alla gestione separata dell’INPS, mentre vengono escluse dal novero le partite IVA. (Nel Vostro caso dovremmo verificare la tipologia di lavoratore autonomo che riveste il padre della bambina ed in ogni caso, a differenza degli ANF, gli importi degli assegni familiari per i lavoratori autonomi sono più bassi).
Inoltre quando, come nel vostro caso, viene disposto l’affidamento condiviso, entrambi i genitori hanno diritto a richiedere gli assegni familiari, con la conseguenza che diviene indispensabile un accordo tra gli stessi sul punto. Sono, perciò, i genitori che devono stabilire, di comune accordo, chi dei due effettuerà la richiesta ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.
In caso di mancato accordo, scatta il requisito della convivenza con il figlio, secondo quanto stabilito dall’art. 9 della Legge 903 del 1977, e aprevalere è il diritto del genitore collocatario. Peraltro, al genitore collocatario può essere corrisposto l’assegno familiare anche nel caso in cui egli non sia titolare di un autonomo diritto a richiedere tale prestazione (in quanto non lavoratore né titolare di pensione): se tale ipotesi si verifica, l’assegno viene corrisposto sulla base della posizione tutelata dell’altro coniuge.
Nel suo caso è direttamente Lei ad essere titolare di un autonomo diritto a richiedere tale prestazione, in quanto lavoratrice dipendente, per di più convivente con la bambina; la stessa INPS, in linea con la giurisprudenza, ritiene che abbia diritto, se non vi è diverso accordo, a percepire l’intera quota degli assegni familiari il solo genitore collocatario, ossia quello con il quale convivono prevalentemente i figli (e con cui condividono la residenza).
Precisando infine con riguardo alla Sua posizione personale, Lei è sicuramente titolare di un autonomo diritto a richiedere tale prestazione degli ANF, e in considerazione del Suo rapporto di lavoro dipendente part-time, va sottolineato che ai lavoratori occupati a tempo parziale spetta l’ANF nella misura settimanale intera per tutte le settimane nelle quali sono state effettuate almeno 24 ore di prestazione, per gli operai, per gli impiegati e i quadri.
Direi pertanto che Lei senz’altro è titolare di un autonomo diritto a richiedere tale prestazione degli ANF, mentre il suo exnon sembra apparentementeessere titolare dello stesso diritto a richiederla, data la posizione di lavoratore autonomo (anche se andrebbe verificata) e che, nonostante il mancato accordo col padre della bambina con cui condivide l’affidamento, Lei ha diritto a percepire l’intera quota degli assegni familiari essendo il genitore collocatario, ossia quello con il quale convive prevalentemente la bambina (e con cui condivide la residenza)”.
Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI