La parola all’avvocato, contratti per luce e gas: forzature e diritto di recesso

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa BaldocciMaria Serena Primigalli, Enrico Carti Marco Baldinotti.

I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].


Gentile avvocato,
un ragazzo si è presentato a casa di mia madre proponendo un’ ltra compagnia di fornitura luce e gas gas rispetto a quella in uso. Mia madre ha firmato e poi c’è stata la conferma telefonica. Durante la telefonata il solito ragazzo la imboccava sulle risposte.
È valido un contratto così? Anche perché a mia madre non è stato lasciato nessuna copia e io quando ho scoperto ciò che era successo non ho potuto esercitare il cambio idea.

Spesso accade che chiamino a casa per proporre ‘”offerta imperdibile”, oppiure si presentino alla porta di anziani soli per fare la proposta “più conveniente al mondo”, quando in realtà, proprio perché presi senza cognizione di causa alcuna alla sprovvista magari rieswcono a “strapparci” un consenso che ci porta poi a concludere un vero e proprio contratto.

I fornitori di energia possono proporre le loro offerte mediante la vendita porta a porta, la vendita in “esterna” oppure la vendita tramite telefono.

Il più delle volte, tra l’altro non verrà assolutamente spiegato in modo chiaro che ciò che stai per “accettare” a tua insaputa è un vero e proprio contratto con un nuovo operatore.

Accade spesso che anche solo per ottenere preventivi, gli operatori del call center diano “tranquillizzazioni” circa il fatto che non si stia concludendo alcun contratto, ma in realtà registrino i consensi senza che l’utente abbia ben compreso e ci si trovi poi ad aver acconsentito ad effettuare un passaggio di compagnia con relativa “sottoscrizione vocale” delle condizioni contrattuali e pertanto del contratto stesso.

Stessa cosa accade quando si presentano alla porta, magari a casa di persone anziane e con la scusa del “risparmio” le inducano a firmare dicendo che poi telefoneranno per i consensi, e poi anche al telefono suggeriscono le risposte da dare per arrivare alla conclusione del contratto.

Purtroppo questi contratti risultano validi, ma in ogni caso quando si aderisce a un’offerta al di fuori di una sede commerciale, si hanno comunque 14 giorni lavorativi di tempo per sciogliere il contratto stesso e annullarne tutti gli effetti, questa previsione è contenuta nel Codice del Consumo, che vale per tutti i tipi di contratto, non solo per la fornitura di luce e gas.

Il diritto di recesso per le vendite telefoniche è aumentato da 10 a 14 giorni, fino a un anno e 14 giorni se il venditore non ha informato l’utente sull’esistenza del diritto di recesso, tale informazione dovrebbe risultare da un foglio scritto che viene lasciato nelle mani dell’utente oppure spedito via mail.

I 14 giorni nel caso di vendita via telefono si calcolano dal momento in cui si riceve il contratto a casa, in forma cartacea, MA PER SICUREZZA CONTIAMOLI GIA’ DAL MOMENTO DEL CONTATTO se siamo presi dai dubbi, oppure scopriamo che uno dei nostri genitori rischia di aver sottoscritto una cosa del genereperchè magari il cartaceo non arriverà mai a casa, oppure per mail e pertanto potrebbe perdere tempo inutilmente, quindi cerchiamo di annullare subito ogni effetto.

Per annullare ogni effetto del contratto, deve essere inviata una raccomandata A/R, un reclamo scritto con richiesta di annullamento immediato al nuovo fornitore, se si possiede una pec va bene anche quella al loro indirizzo pec, controllando la trasmissione di accettazione e consegna, altrimenti non si può esser sicuri della ricezione ai fini della notifica dell’esercizio del diritto di recesso.

L’indirizzo cui inviare reclami o recesso deve essere indicato dall’operatore telefonico, oppure dall’operatore che si presenta alla porta, ma a volte, anzi spesso nessuno li indica ed esse è contenuto nelle condizioni generali di fornitura o sul sito della società che mi auspico almeno indichino con il relativo sito di riferimento.

Nel caso di “atto già attivato” è possibile avviare una procedura semplificata che permette di tornare al proprio fornitore senza costi.

Il diritto di ripensamento per l’energia elettrica ed il gas si può esercitare nel caso in cui il cliente abbia concluso il contratto fuori dalla sede o dagli uffici commerciali del nuovo fornitore , ad esempio a distanza via telefono, oppure sulla porta di casa.

In ogni caso prima della conclusione del contratto i fornitori sono tenuti a dare al cliente in forma cartacea o in formato PDF tramite mail, una copia integrale del contratto firmato o la conferma del contratto stesso che consenta al consumatore di conservare le informazioni (anche con una mail) oppure come nel suo caso via telefono, telefonata che viene registrata ai fini della conservazione su supporto informatico, il che non esime però il fornitore dall’invio del cartaceo.

Anche per i contratti che si concludono per telefono oppure sulla porta di casa infatti, l’offerta deve essere confermata al cliente che sarà vincolato solo dopo averla firmata o comunque accettata secondo quanto previsto dal Codice del consumo.

Quando ci si rende conto di essere stati “raggirati” nelle modalità che tutti ben conosciamo, il primo passo senza ritardo è verificare immediatamente le modalità contenute all’interno delle condizioni generali previste dalla compagnia, così da poter invalidare gli effetti di ciò che è stato fatto “sottoscrivere” o accettare senza ben spiegare cosa realmente si stesse andando ad effettuare, ovverosia la conclusione di un vero e proprio contratto di fornitura”.

Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI

 

 

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