La parola all’avvocato: decreto dignità. Sostituzione per maternità e calcolo del precedente rapporto

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2014
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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa BaldocciMaria Serena Primigalli, Enrico Carti Marco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

Buonasera avvocato, se fosse possibile, vorrei porre una domanda riguardo l’eventuale retroattività del Decreto Dignità. Ho effettuato una sostituzione per maternità da Settembre 2017 al 17 Novembre 2018. Ora, gli stessi datori di lavoro mi chiamano per un’altra sostituzione (sempre maternità), ma i consulenti consentono loro di assumermi solo 9 mesi, perché oltre supererei i 24 mesi. Ma il decreto non è entrato in vigore proprio tra il mese di Ottobre e Novembre 2018? Perché rientro? Così non è possibile lavorare. Esiste una soluzione alternativa?
Grazie della risposta. G.C

Gentile lettrice, riprendo la sua domanda che ci permette di riaffrontare nuovamente una tematica molto sentita dai lettori di questa rubrica, quella dei limiti di efficacia del c.d Decreto Dignità (D.L. 87/2018)

All’interno della Legge approvata sono state apportate numerose e sostanziali modifiche alla disciplina dei contratti a tempo determinato. Le principali novità riguardano l’apposizione della causale e la riduzione del termine di durata complessiva del contratto.
Per quanto riguarda le causali, l’attuale disciplina ci riporta indietro negli anni, mentre dal 2014 il contratto a tempo determinato trovava applicazione a prescindere dalla individuazione di una causa, di un motivo. Quelle introdotte e oggi in vigore per l’applicazione di un contratto a tempo determinato sono:
1) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
2) esigenze sostitutive di altri lavoratori;
3) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinari.
Per quanto concerne la durata del contratto, invece, si passa dai precedenti 36 mesi complessivi agli attuali 24: all’interno dei quali, possono trovare spazio non più 5 rinnovi, come nel regime precedente, ma 4.
Pertanto, alla luce delle attuali disposizioni, cara lettrice, lei può rientrare in quella Azienda solo ed esclusivamente individuando in una di quelle causali, la ragione giustificatrice del suo contratto per sostituzione maternità.
Diversamente, lei sarebbe potuta essere assunta solo in ragione di un contratto a tempo indeterminato, ma non è questo il suo caso. Purtroppo la norma in vigore (e ritengo sia estremamente negativo, per il lavoratore) non permette di essere riassunta se non in ragione di una casuale valida.
Tutto un altro discorso investe la durata complessiva del suo “nuovo” rapporto con la medesima azienda.
Il precedente contratto di sostituzione maternità nasce ed esaurisce completamente la propria efficacia, nel periodo antecedente l’entrata in vigore della norma. Pertanto, quel contratto lì non poteva necessariamente prevedere e vedersi applicate le nuove regole introdotte dal 14 Luglio 2018 con l’entrata in vigore del Decreto Dignità.
Al contrario, una riflessione attenta deve essere svolta sulla storicizzazione dei rapporti di lavoro. La regola riguarda l’analisi dei rapporti di lavoro effettuati dai lavoratori utilizzati con il contratto a termine. In pratica, vanno catalogate le pregresse esperienze a termine che i lavoratori hanno effettuato nell’azienda, al fine di effettuare un corretto calcolo dei principali limiti previsti.
Se l’azienda decidesse di assumere un soggetto senza aver avuto evidenza di possibili altri rapporti a termine effettuati in passato con il medesimo lavoratore, potrebbe instaurare un contratto non aderente alle prescrizioni di legge e di contratto collettivo e quindi passibile di sanzione che, nel caso di superamento della durata massima, sarebbe rappresentata dalla trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Il suo caso specifico rientra esattamente in questa statistica che, seppur rara, risulta di corretta applicazione”.

Avv. MARCO BALDINOTTI
www.avvocati-firenze.it

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