Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena Primigalli, Enrico Carti e Marco Baldinotti.
Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].
Gentile Avvocato,
vorrei sapere se avendo avuto un contratto a termine di un mese non rinnovato, la stessa azienda mi può riassumente con un altro contratto a termine trascorsi 15 giorni dal precedente contratto.
Grazie della Risposta. S.A.
“Caro lettore, la domanda ci permette di ritornare brevemente sugli aspetti peculiari del Decreto Dignità, che è stato incidentalmente coinvolto dalla corposa normativa di quest’anno, effettuata con DPCM governativi. Infatti, la sostanza del Decreto è rimasta invariata.
Tornando alla questione specifica, pertanto, possiamo ricordare che:
- il lavoratore che cessa un rapporto a tempo determinato diretto non può essere riassunto, con la medesima tipologia contrattuale, prima che sia trascorso un periodo minimo di interruzione pari a 10 giorni, se il precedente contratto era di massimo 6 mesi, o di 20 giorni, se il precedente contratto era superiore ai 6 mesi;
- la regola dello stop & go può essere modificata da parte della contrattazione collettiva applicata dall’azienda, e non trova applicazione solo per i lavoratori impiegati nelle attività stagionali, come abbiamo già avuto modo di illustrare in un altro nostro articolo pubblicato.;
Infine, è utile chiarire e ricordare come comportarsi qualora si susseguano differenti tipologie di contratti a termine.
Infatti l’entrata in vigore del c.d. decreto Dignità ha previsto una equiparazione tra il rapporto subordinato a tempo determinato e la somministrazione a termine.
In particolare il rapporto di lavoro a tempo determinato tra l’agenzia di somministrazione ed il lavoratore è rimesso alla previsione dei contratti a tempo determinato classici.
La normativa definisce l’obbligatorietà del periodo di intrerruzione tra due contratti a tempo determinato, esclusivamente qualora i due rapporti siano a tempo determinato senza somministrazione, come disciplinati dal Capo III del decreto legislativo 81/2015.
Conseguentemente, lo stop & go non è obbligatorio qualora i due contratti di lavoro siano di tipologie diverse“.
Avv. MARCO BALDINOTTI