La parola all’avvocato: il contratto a termine non rinnovato

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa BaldocciMaria Serena Primigalli, Enrico Carti Marco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].

Gentile Avvocato,
vorrei sapere se avendo avuto un contratto a termine di un mese non rinnovato, la stessa azienda mi può riassumente con un altro contratto a termine trascorsi 15 giorni dal precedente contratto.
Grazie della Risposta.                                                                                                  S.A.

Caro lettore, la domanda ci permette di ritornare brevemente sugli aspetti peculiari del Decreto Dignità, che è stato incidentalmente coinvolto dalla corposa normativa di quest’anno, effettuata con DPCM governativi. Infatti, la sostanza del Decreto è rimasta invariata.

Tornando alla questione specifica, pertanto, possiamo ricordare che:

  • il lavoratore che cessa un rapporto a tempo determinato diretto non può essere riassunto, con la medesima tipologia contrattuale, prima che sia trascorso un periodo minimo di interruzione pari a 10 giorni, se il precedente contratto era di massimo 6 mesi, o di 20 giorni, se il precedente contratto era superiore ai 6 mesi;
  • la regola dello stop & go può essere modificata da parte della contrattazione collettiva applicata dall’azienda, e non trova applicazione solo per i lavoratori impiegati nelle attività stagionali, come abbiamo già avuto modo di illustrare in un altro nostro articolo pubblicato.;

Infine, è utile chiarire e ricordare come comportarsi qualora si susseguano differenti tipologie di contratti a termine.

Infatti l’entrata in vigore del c.d. decreto Dignità ha previsto una equiparazione tra il rapporto subordinato a tempo determinato e la somministrazione a termine.

In particolare il rapporto di lavoro a tempo determinato tra l’agenzia di somministrazione ed il lavoratore è rimesso alla previsione dei contratti a tempo determinato classici.

La normativa definisce l’obbligatorietà del periodo di intrerruzione tra due contratti a tempo determinato, esclusivamente qualora i due rapporti siano a tempo determinato senza somministrazione, come disciplinati dal Capo III del decreto legislativo 81/2015.

Conseguentemente, lo stop & go non è obbligatorio qualora i due contratti di lavoro siano di tipologie diverse“.

Avv. MARCO BALDINOTTI

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