Tra gli atti emanati dal Governo con forza di legge, la Costituzione contempla all’art. 76 il decreto legislativo. L’emanazione di tali atti necessita di una delega da parte del parlamento che stabilisca i principi posti alla base dell’adozione ed i limiti all’esercizio della delega.
L’art. 76 Costituzione recita infatti “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.”
Dall’esegesi di tale articolo emerge quindi:
- una riserva di legge per quanto riguarda la delega,
- l’attribuzione di tale delega al Governo,
- i principi e i criteri direttivi vincolanti per il Governo in sede di emanazione del decreto legislativo che devono essere contenuti nella delega,
- il periodo di tempo limitato entro il quale deve essere esercitata,
- l’oggetto della delega, escluso per determinate materie.
Il tema del rispetto dei principi e criteri direttivi da parte del decreto legislativo è stato oggetto di numerose pronunce del Giudice delle Leggi, che ha costantemente affermato come “Il controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto fra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, l’uno relativo alla norma che determina l’oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega, l’altro relativo alla norma delegata, da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi. Il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge-delega e i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, che costituiscono non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l’interpretazione della loro portata. La delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge-delega: pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente” (ex multis Corte costituzionale, 11/04/2008, n.98).
L’art. 14 della legge 400 del 1988 stabilisce al primo comma che tali decreti sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di “decreto legislativo” e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
Il secondo comma prevede poi che tali decreti debbano essere adottati nel termine previsto dalla legge di delegazione e la successiva trasmissione da parte del Governo al Presidente della Repubblica per l’emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
Il terzo e quarto comma stabiliscono poi limiti per le deleghe con pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina e per le deleghe che eccedono i due anni.
Avv. ENRICO CARTI