La parola all’avvocato: il mobbing in azienda, la prova deve essere precisa e concordante

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa BaldocciMaria Serena Primigalli, Enrico Carti Marco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

Questa settimana analizzeremo una Sentenza della Corte di Cassazione, in tema di Mobbing sul posto di lavoro.

Un dipendente di un’azienda di telefonia riteneva illegittima la mutazione di orario disposta nei propri confronti da parte della Società datrice di lavoro e la illegittimità del trasferimento disposto dalla società, presso altre unità locali appartenenti al medesimo datore di lavoro. Il lavoratore chiedeva al Giudice di primo grado che venisse accertata il proprio demansionamento nonché la disparità di trattamento da lei subito rispetto gli altri colleghi uomini ammessi al telelavoro notturno, nonché la discriminazione sessuale posta in essere dal datore.

A fondamento della domanda tesa ad accertare quanto richiesto, la lavoratrice deduceva di aver lavorato ad un livello diverso rispetto a quello contrattuale, in quanto da operatrice notturna come addetta al servizio clienti, avrebbe dovuto soltanto contattare i clienti che avevano perso la linea e che avevano scelto di passare ad altro operatore, e non di fornire assistenza per altre problematiche.

Lamentava inoltre che da un certo momento, la Società dispose il suo trasferimento in altra sede, col detto mutamento della qualifica, ed orario di lavoro con diminuzione delle ore lavorative (e della retribuzione), e a aumento delle spese di viaggio. Tutto ciò, lamentava la lavoratrice, le causò un disturbo ansioso depressivo, anche a causa del diniego di proseguire, come altri suoi colleghi uomini, nel telelavoro notturno sicché, pur continuando a lavorare per altri 4 anni, fu costretta a dimettersi con riduzione dell’importo pensionistico.

Fin qua la storia della causa e della lavoratrice. Ma di cosa si tratta quando parliamo di mobbing sul lavoro?

Il mobbing consiste in un insieme di comportamenti vessatori perpetrati da parte di superiori e/o colleghi nei confronti di un lavoratore, prolungato nel tempo e lesivo della dignità personale e professionale nonché della salute psicofisica dello stesso.

La pratica del mobbing sussiste qualora il dipendente o il collega di lavoro con diversi metodi di violenza psicologica o addirittura fisica, danneggino il lavoratore cercando di indurre la vittima ad abbandonare il posto di lavoro, anziché ricorrere al licenziamento.

Uno dei punti più dolenti della materia è come dimostrare di subire il mobbing sul lavoro.

Allo stato attuale, fino a che non si dimostri in modo inequivocabile che il lavoratore mobbizzato si sia ammalato di mobbing, la tutela non ha concreta praticabilità.

Questo problema si ripercuote anche nel caso della lavoratrice, che stavamo analizzando. Con la Sentenza della Cassazione del 25 Settemebre 2019 n.23918, infatti, le ragioni della dipendente della azienda di telefonia diventano molto complesse da determinarsi. Infatti, la suprema Corte ha evidenziato come “nessuna prova del necessario elemento intenzionale (o vessatorio) del datore di lavoro fosse stata fornita dalla lavoratrice. Al riguardo va chiarito che seppur tale prova può essere fornita per presunzioni, esse debbono essere GRAVI, PRECISE E CONCORDANTI”

Questi ulteriori elementi vengono posti dai Giudici della Cassazione quali necessari al fine di dimostrare l’esistenza e la sussietnza del Mobbing.

Concludendo, la lavoratrice si è vista respingere il ricorso, in quanto si è limitata a dedurre delle prove che non avevano il requisito della gravità, della precisione e della concordanza fra evento lesivo e stress correlato“.

Avv. MARCO BALDINOTTI
www.avvocati-firenze.it

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