La parola all’avvocato: il pignoramento della pensione

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Dopo la pausa estiva torna Nuovo la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa BaldocciMaria Serena Primigalli, Enrico Carti Marco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

Gentile Avvocato,
scrivo a questa rubrica per sottoporle un quesito relativo ad un debito che ho con una finanziaria. Alcuni anni fa, a causa di alcuni problemi di lavoro, ho avuto il bisogno di richiedere un piccolo finanziamento ad una società che presta piccole somme. Nei primi due anni, sono riuscito a pagare regolarmente le rate del piano, mentre successivamente non sono stato più in grado. Adesso, dopo varie comunicazioni, sono stato convocato in Tribunale per una udienza, in quanto la Finanziaria ha provveduto a pignorare il mio conto corrente. Io dispongo solo di una pensione di circa € 1.000 erogata dalla INPS come pensione di vecchiaia, e non ho nessuna altra entrata. Quanto possono pignorarmi? Grazie della risposta.

“Gentile lettore,
in caso di debiti, il pensionato può subire il pignoramento del proprio trattamento previdenziale – anche se ancora non l’ha riscosso – al fine di soddisfare le pretese del creditore. Si parla, in questi casi, del pignoramento presso terzi: in pratica si procede con l’espropriazione forzata di beni che solo in futuro entreranno nella disponibilità del debitore, come ad esempio lo stipendio, la pensione o anche il trattamento di fine rapporto.

Non tutta lo stipendio o la pensione può essere pignorata: la Legge prevede che il limite sia individuato in 1/5 dell’importo, per quanto riguarda lo stipendio, e sempre in 1/5 per quanto riguarda la pensione, ma con alcune limitazioni.

Detto ciò, è lecito chiedersi qual è la parte della pensione che il creditore può esigere. Innanzitutto è opportuno specificare che la legge prevede una particolare tutela, esclusivamente a favore dei pensionati. In pratica, le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità sostitutive della pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà: si tratta del c.d. minimo vitale impignorabile.

Dunque, bisogna prendere come riferimento l’ammontare dell’assegno sociale erogato dall’INPS, che per l’anno 2019 è pari a 458 euro, e sommare la metà di tale stesso importo. Di conseguenza, il minimo di sopravvivenza impignorabile ammonta a 687 euro.

Pertanto, nello specifico il massimo di pignorabilità della sua pensione, ammonta ad 1/5 della differenza fra l’ammontare della sua pensione (€ 1.000) meno la cifra di € 687,00. Praticamente, attraverso il Pignoramento presso terzi, la Finanziaria potrà al massimo ricevere una rata ammontante ad € 62,50. Questa cifra verrà mensilmente ritirata dal suo conto corrente, fino alla estinzione totale del debito“.

Avv. MARCO BALDINOTTI
www.avvocati-firenze.it

 

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