Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena Primigalli, Enrico Carti e Marco Baldinotti.
Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].
Nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2020 è stato pubblicato il decreto Ministero della giustizia 20 settembre 2019, n. 170 avente ad oggetto il “Regolamento recante la disciplina delle modalita’ di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volonta’ nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell’archivio notarile, ai sensi dell’articolo 5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, come modificato dall’articolo 12, comma 7, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005.”
Tale disciplina che consente di poter iscrivere in via telematica gli atti di ultima volontà è stata emanata a seguito del parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali n. 86/2019 del Consiglio di Stato n. 2010/2019 allo schema di decreto.
La ratio della nuova regolamentazione è stata delineata dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, che dopo aver ricostruito la normativa di riferimento, la quale già prevedeva ai sensi della legge 307 del 1981 un obbligo di iscrizione dei documenti trasmessi in formato cartaceo, osserva come la previsione del formato elettronico risulta ispirata ad un’ottica di procedere ad una semplificazione e ad un riassetto della normativa di riferimento, semplificando le modalità di adempimento e di consultazione.
In estrema sintesi il regolamento prevede che:
– La richiesta di iscrizione è redatta in originale tramite l’utilizzo di appositi strumenti software in conformità a quanto previsto dal codice delle amministrazioni digitali;
– La richiesta di iscrizione è trasmessa in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata;
– Una volta trasmessa la richiesta, il registro generale dei testamenti comunica al richiedente, con messaggio pec, gli estremi della registrazione dell’atto o i motivi di irricevibilità (motivi individuati nel comma 5 dell’art. 2 del regolamento);
– La richiesta di iscrizione in via telematica è trasmessa dal notaio al registro generale dei testamenti entro 10 giorni e dal capo dell’archivio notarile entro 3 giorni dalla data in cui si realizzano i presupposti per la richiesta di iscrizione;
– La richiesta di iscrizione è soggetta ad imposta di bollo (art. 4 del regolamento) che potrà essere assolta in modo virtuale dal notaio oppure in alternativa dall’archivio notarile competente mediante l’utilizzo di somme preventivamente versate dal notaio all’archivio notarile.
Il regolamento entrerà in vigore a partire dall’8 febbraio 2020
Avv. ENRICO CARTI
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