La parola all’avvocato: “Imu e separazione fra coniuge: soggetto passivo è assegnatario immobile”

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Torna la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena PrimigalliMarco Baldinotti e Martina Pernici.

I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].


Salve, nel 2020 mi sono separata da mio marito. Ora io e i miei figli viviamo e abbiamo residenza in un appartamento di esclusiva proprietà del mio ex marito e siamo in comodato d’uso, mentre il mio ex marito è rimasto nella sua prima casa (la casa coniugale).

Ultimamente mi è stata fatta richiesta pure la richiesta di farmi pagare l’Imu dell’appartamento dove risiedo (che non è la ex casa coniugale e neanche sono co_proprietaria) semplicemente lui prima di tutto questo prendeva l’affitto e pagava l’Imu. Ora siccome l’ha dato (decisione del giudice) in comodato d’uso a me,  sostiene debba pagare io l’Imu. Vuole i soldi dei precedenti tre anni e che poi paghi io in futuro. Inoltre pago normalmente le spese condominiali e lui le spese straordinarie tipo l’assicurazione dell’immobile e spese di manutenzione straordinaria. Chi ha ragione? Deve continuare a pagare lui o io?

Questa settimana cogliamo l’occasione per un approfondimento di un tema che investe da vicino molte famiglie, e che riguarda il pagamento delle spese inerenti l’immobile di proprietà a seguito di divorzio e assegnazione della casa familiare.

Cominciamo col ricordare che l’assegnazione della casa coniugale ad un coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, da parte del giudice, configura l’insorgere di un diritto di abitazione.

Nel caso in cui venga assegnata l’ex casa coniugale ad uso di uno dei coniugi, questi acquisisce il diritto di abitazione sull’immobile. Tale diritto spetta indipendentemente dalla proprietà effettiva detenuta nello stesso sull’immobile.

Pertanto, il diritto di abitazione fa sorgere l’obbligo del versamento IMU in capo al coniuge assegnatario.

Ovviamente, poiché dal 2014 non è dovuta l’IMU sull’abitazione principale, il coniuge assegnatario nulla dovrà pagare per la suddetta imposta. 

Invece, il coniuge non assegnatario dell’immobile, non deve considerare come seconda casa l’immobile (ex casa coniugale), assegnata dal giudice all’altro coniuge, a seguito della separazione.

Quindi, un’eventuale IMU è esclusivamente a carico del soggetto titolare del diritto di abitazione.

Diverso il caso dell’immobile concesso in comodato d’uso.

Nel contratto di comodato una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) un bene, affinché se ne serva per un tempo ed un uso determinato, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta (art. 1803 c.c.). Il bene concesso in comodato può essere mobile o immobile, nella presente disamina ci si sofferma sul secondo caso. Il contratto di comodato è un negozio giuridico gratuito, per il quale non è previsto il pagamento di alcun corrispettivo. Per questa ragione, il comodatario, ossia il soggetto che riceve il bene, non ha diritto al rimborso per le eventuali spese affrontate per servirsi della cosa (art. 1808 c. 1 c.c.). 

Tuttavia, è opportuno ricordare che il presupposto dell’Imu è il possesso/usufrutto/diritto di abitazione, mentre in capo al comodatario sorge la mera detenzione, non il possesso.

Questo principio postula che in caso di comodato l’onere di pagamento dell’IMU è in capo al proprietario dell’immobile. Tuttavia l’IMU 2023 è dovuta solo in parte in caso di comodato d’uso gratuito. La normativa in materia di imposta sulla casa prevede infatti uno sconto del 50 per cento per gli immobili locati con contratto di comodato, nel rispetto di specifici requisiti.

In casi analoghi, è opportuno verificare se l’immobile rispetto al comune di appartenenza, rientra in determinate casistiche oppure no.

Ad ogni buon conto, al fine di comprendere se la soluzione sia adattabile al proprio caso, è sempre opportuno rivolgersi ad un CAF oppure ad un commercialista”.

Avv. MARCO BALDINOTTI

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